CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine rimettere la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rinnovazione della fase processuale. t)? [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, su impugnazione dell'imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Mirko colpevole del reato di omicidio colposo da cui era derivata la morte di più persone e lesioni personali ad altre, aggravato dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale ed escluse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2.In particolare il giudice distrettuale escludeva che la velocità eccessiva tenuta dal conducente del veicolo confliggente e le difficoltà ambientali che limitavano l'avvistamento reciproco, potevano costituire cause di esclusione della responsabilità dell'imputato il quale pure si era appropinquato all'incrocio tenendo una velocità superiore al consentito e, soprattutto omettendo di arrestarsi all'incrocio, contrassegnato da un segnale di Stop. Rilevava ancora che il pericolo di una collisione in prossimità dell'incrocio era del tutto prevedibile per il [OSCURATO:PERSONA], atteso che il veicolo antagonista aveva diritto di precedenza, costituendo le difficoltà ambientali al reciproco avvistamento, in ragione del dettato normativo, ragione ulteriore per moderare la velocità ed arrestarsi all'incrocio. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza impugnata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mirko. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto motivazionale in relazione alla riconosciuta sussistenza del reato di omicidio colposo in capo al ricorrente, assumendo la rilevanza eziologica esclusiva della condotta di guida del conducente del veicolo confliggente da sola sufficiente a determinare l'evento in ragione dell'eccessiva velocità tenuta e del fatto che il veicolo viaggiava a ridosso della linea di mezzeria e, che in ipotesi di una condotta di guida corretta da parte di questi l'evento avrebbe potuto avere esiti diversi; assume ancora che il giudice distrettuale non aveva specificato quale avrebbe dovuto essere la alternativa condotta appropriata da parte del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della imprevedibilità dell'azione del conducente Mollica. Si doleva inoltre della misura della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione al vizio denunciato nel motivo di ricorso, che si assume risiedere nella ricostruzione del sinistro operata dal giudice di appello senza tenere conto delle osservazioni della difesa che si fondano su una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, va preliminarmente osservato in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l'omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere la responsabilità del prevenuto, ma altresì esclude qualsiasi rilievo di causa sopravvenuta idonea a determinare da solo il verificarsi dell'evento alla condotta di guida del conducente del veicolo confliggente. 2. In tale prospettiva le censure proposte dal [OSCURATO:PERSONA] finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; peraltro le incongruenze e i travisamenti evidenziati dalla difesa del ricorrente da un lato risultano meramente apparenti, alla stregua della corretta valutazione degli elementi istruttori e dall'altra appaiono generici ed assolutamente irrilevanti ai fini della valutazione in ordine alla responsabilità della imputato, il quale proveniva da strada soggetta a stop e che si era inserito nell'area di incrocio in violazione di plurime disposizioni normative sui limiti di velocità e sul rispetto della precedenza in ipotesi di intersezione con altri veicoli (art.141, 142 e 145 Cod. della Strada). 3. Deve invero evidenziarsi che la giurisprudenza ormai costante in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (sez.4, 9/01/2015 n.12260, Moccia, Rv. 263010; 15/11/2013 Saporito, Rv. 259277; n. 27059 del 22.4.2016, Gennari). Né d'altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell'affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, 8.7.2009, Ianniello, Rv. 240900; n.38671 del 28.9.2009 Pradolin rv 244886). 3.1 I giudici distrettuali hanno sul punto evidenziato come il ricorrente avesse omesso di concedere la precedenza arrestandosi al segnale di stop che delimitava l'incrocio lungo la sua direttrice di marcia, e che le caratteristiche del tratto stradale impegnato dai [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto imporgli particolare circospezione e cautela proprio in ragione degli ostacoli ambientali al corretto avvistamento dei veicoli che provenivano dalla strada privilegiata. 3.2 Ne consegue che del tutto correttamente il giudice distrettuale ha riconosciuto nella condotta del ricorrente l'anello causale del tragico evento mentre ha al contempo escluso che la condotta del MOLLICA, anche se improntata a velocità eccessiva, possa essere stata comunque idonea a spezzare il suddetto collegamento eziologico in ragione degli elementi obiettivi riscontrati sul teatro del sinistro. Invero costituisce principio acquisito pacificamente dalla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di arrestarsi all'incrocio assume rilievo causale indipendente. Invero in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente (sez.4, n.33385, del 8.7.2008, Ianniello 240899; n.25552 del 27.4.2017, Luciano, Rv.270176). 3.3 In particolare il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito sez.4, n.20823 del 19.2.2019, Farimbella, Rv. 275803). 4. Del tutto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata e in fatto è l'articolazione del motivo concernente la misura della sanzione amministrativa accessoria che risulta peraltro rispettosa dei criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada sulla base dei criteri fissati in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della