CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 33950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREletti gli atti e i ricorsi; lette la requisitoria e le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] misure di prevenzione, con l'ordinanza emessa quale giudice dell'esecuzione in data 27 gennaio 2022, rigettava l'istanza proposta con istanza dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, perché comproprietaria in comunione dei beni con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], a sua volta proposto e interveniente nella procedura a sostegno dell'istanza originaria.2. A tale decisione si giungeva a seguito di un annullamento della Corte di cassazione del provvedimento emesso dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 40, comma 4, d.lgs. 159/2011, in quanto la questione — afferente nella sostanza l'omessa restituzione dei canoni di locazione in costanza di sequestro degli immobili restituiti — veniva ritenuta non riconducibile alle predette attribuzioni del Giudice delegato, bensì all'individuazione del contenuto e della portata esecutiva del provvedimento di revoca del sequestro emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e all'estensione dei conseguenti effetti della restituzione, a fronte della contestuale decisione di confisca nei confronti della società intestataria dei medesimi beni, cosicchè andava ritenuta afferente a un incidente di esecuzione, la cui risoluzione nella materia del procedimento di prevenzione rimane sempre attribuita allo stesso Giudice, nella specie il Tribunale, che ha emesso il provvedimento, non operando in tale materia, in mancanza di espresso richiamo della normativa di "settore", ogni diverso criterio di attribuzione della competenza stabilito con riguardo al giudice dell'esecuzione dall'art. 665 cod. proc. pen. (Così, Sez. 1, n. 14526 del 2021, che richiamava anche Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 40765). 3. A seguito di annullamento, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decideva con il provvedimento ora impugnato, quale giudice dell'esecuzione, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] e l'interventore Pic:cirillo avevano rappresentato che, a seguito del rigetto della richiesta di confisca di prevenzione di alcuni beni immobili, dapprima sequestrati e quindi poi restituiti agli istanti perché ritenuti acquisiti prima dell'emergere della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], dovessero essere restituiti anche i canoni di locazione riscossi nonché le cauzioni versate. Il Tribunale con l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza. Dopo aver premesso che con decreto del 20 febbraio 2020 era stata disposta per un verso la confisca delle quote e del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]., per altro verso erano stati restituiti al [OSCURATO:PERSONA] una pluralità di immobili, ritenendo che questi ne fosse effettivo e sostanziale dominus anche a prescindere dalla formale intestazione societaria, acquisiti nel periodo antecedente l'anno 2007 che, a detta del Tribunale, segnava temporalrnente l'inizio dell'esplicitazione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva l'ordinanza impugnata che lmmobilnet S.r.l. era stata considerata dal Tribunale uno strumento del quale il [OSCURATO:PERSONA] si era servito per accumulare le ricchezze illecitamente acquisite e, dunque, «una sorta di 'salvadanaio', altrimenti definita dallo stesso Tribunale 'società bersaglio nella quale le risorse provenienti dalla famiglia arrestavano il proprio percorso'; il suo patrimonio finiva, quindi, per riflettere, fatta eccezione per gli immobili dissequestrati, la reificazione delle risorse economiche di dubbia provenienza». Quanto alla istanza di restituzione dei canoni di locazione, il Tribunale sammaritano, quale giudice dell'esecuzione, precisava che <zii nodo giuridico da sciogliere interessa la qualificazione giuridica dei frutti degli immobili dissequestrati, vale a dire se essi debbano ritenersi del tutto estranei all'attività di impresa esercitata dalla Immobilnet e, dunque, afferenti, in via esclusiva, agli immobili dissequestrati e destinati a seguire il destino di questi ultimi, con conseguente restituzione al [OSCURATO:PERSONA] (e alla Lucariello in regime di comunione legale col marito) o, piuttosto, se tali frutti vadano considerati come ricavi societari e, in quanto afferenti il patrimonio societario e correlati all'attività di impresa svolta, pur se strumentalmente, dalla [OSCURATO:SOCIETA], ricadenti nell'ambito della confisca disposta dal Tribunale ed avente ad oggetto tale ultima società ed il suo intero patrimonio. Ai fini di una corretta decisione ed al fine di superare l'obiezione secondo la quale tale ragionamento, valido per l'epoca antecedente il sequestro, non lo sarebbe egualmente in relazione alba successiva fase del sequestro, nel corso della quale, dovendo l'amministrazione svolgersi 'per conto di chi spetta' ovvero del soggetto cui il bene andrà restituito, i frutti maturati avrebbero dovuto essere accantonati in favore del destinatario del successivo provvedimento di confisca o di dissequestro, deve, però, attentamente considerarsi che gli immobili oggetto di restituzione erano 'assets' societari, ovvero beni di proprietà della società Immobilnet ed a questa formalmente intestati, sicché il diritto di proprietà su di essi di [OSCURATO:PERSONA] (e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA]) trae origine proprio dal decreto decisorio di questo tribunale che può configurarsi, quindi, come 'atto costitutivo' di tale diritto reale, esplicando per conseguenza la sua efficacia ex nunc, vale a dire dal momento della sua pronuncia e non anche per il passato, allorchè la Imnnobilnet era l'unica proprietaria di tali beni e l'unico soggetto legittimato a riceverne i frutti». In sostanza, l'ordinanza impugnata qualifica i canoni di locazione e le cauzioni quali ricavi della società, in quanto gli immobili appartenevano alla stessa, oggetto di confisca insieme ai ricavi medesimi, pur essendo la società, prima del sequestro, uno schermo utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA], ma essendo risultata solo grazie al sequestro una società del tutto autonoma dal proposto, che con il coniuge avrebbe acquisito l'autonoma proprietà degli immobili solo successivamente alla restituzione. I ricavi societari sono stati invece confiscati e non possono essere restituiti. 2. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e constano di un motivo ciascuno, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011 e conseguente vizio di motivazione. In particolare censura la contraddittorietà tra il decreto di rigetto della richiesta di confisca, che afferma che la società Imnnobilnet avesse la funzione di 'cassaforte' del nucleo familiare, tanto che gli immobili acquisiti precedentemente al periodo di pericolosità dovevano essere restituiti non alla stessa, bensì al [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla formale intestazione societaria; censura altresì il provvedimento ora impugnato, allorché posticipa invece l'effetto della effettiva disponibilità dei beni in testa a [OSCURATO:PERSONA] al solo momento della restituzione. Lamenta la ricorrente, inoltre, che il Tribunale avrebbe disatteso anche le indicazioni dell'amministratore giudiziario, oltre che l'orientamento giurisprudenziale citato in ricorso. 4. Il ricorso nell'interesse di Pasquale IPiccirillo deduce violazione di legge in relazione all'art. 42 Cost e art. 1 prot. add. Cedu, nonché nullità dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 1, lett. b), e 24 d. Igs. N. 159/2011, riproducendo i medesimi rilievi dell'altra ricorrente, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 5 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, rappresentando come con la restituzione debbano essere restituiti oltre al bene i frutti prodotti, come osservato dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, fra le altre) e normativamente previsto, richiamando gli artt. 35, comma 5, 40 comma 5-quinquies, d.lgs. 159/2011, disposizioni che richiamano la necessità della restituzione all'avente diritto anche per quanto concerne i frutti maturati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A ben vedere — Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282086 - 01 — in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legitt mato a proporre la N 4 richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. peri. Nel caso in esame non risulta comprovato il rilascio della procura speciale, dal che deriva l'inammissibilità del ricorso. 2. Fondato nei termini che seguono è invece il ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha richiamato a buona ragione l'orientamento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184 - 01) che ha sancito che «la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato (Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644)». Tale principio, fatto proprio anche dalla Procura Generale in sede di requisitoria, si sviluppa ulteriormente allorchè la Corte di legittimità afferma che la contraria opzione interpretativa, secondo cui il provvedimento di restituzione riguarderebbe la sola consistenza patrimoniale esistente all'epoca dell'adozione del sequestro, non tiene conto che il sequestro, nella materia delle misure di prevenzione, non ha carattere "statico", ma è per definizione ''dinamico" e implica l'esercizio dei concreti poteri gestionali descritti dalla normativa di settore. Ciò si ricava dalla disposizione di principio dell'art. 35, comma 5, d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui l'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Da qui si trae il convincimento che il sequestro di prevenzione introduca, pertanto, una fase gestionale "per conto di chi spetta" (analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare), che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso sopra descritto, ma anche non può prescindere dalle caratteristiche dei beni oggetto di gestione e, dunque, dalla loro attitudine a produrre frutti che si è continuata a manifestare allo stesso modo durante l'amministrazione giudiziaria. Da ciò deriva l'impossibilità di una diversa considerazione quanto alla destinazione di tali frutti rispetto ai beni che li hanno prodotti, quando all'esito della procedura sia disposta la restituzione, stante l'infondatezza del sequestro dei beni di cui si è preservata la redditività "per conto di chi spetta".Inoltre la Corte di legittimità rileva come, proprio in ordine ai canoni di locazione, a conferma dell'intera impostazione seguita, soccorrono anche alcune disposizioni contenute nel vigente art. 51 del d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di regime fiscale dei beni. Infatti, il comma 3-bis di tale articolo prevede la sospensione, durante l'amministrazione giudiziaria, dei versamenti delle imposte, delle tasse e dei tributi dovuti quando si realizzano i presupposti impositivi in relazione a immobili oggetto di sequestro e confisca. Si stabilisce, inoltre, che i relativi atti e contratti, durante lo stesso periodo, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali. Ma, si aggiunge, infine, che in caso di revoca della misura, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvederanno alla liquidazione delle imposte, delle tasse e dei tributi, dovuti durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. In sostanza occorre procedere al recupero delle pretese tributarie, congelate nel periodo di sottoposizione a sequestro. Ciò, dunque, sul presupposto di un'attività, quale evento impositivo, come la ricezione dei canoni di locazione, che integra il reddito imponibile e che, per effetto della restituzione anche dei relativi frutti, quindi, si è risolta a vantaggio del soggetto che ne riceve la restituzione che a quel punto è tenuto a soddisfare la pretesa tributaria. 3. Tali principi, a ben vedere, non sono messi in discussione dal provvedimento impugnato, che però evidenzia come gli immobili restituiti fossero parte del patrimonio della società Immobilnet e che, solo a seguito della restituzione alla persona fisica del [OSCURATO:PERSONA], possano ritenersi aver fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, con effetto ex nunc. In sostanza il decreto che restituisce a [OSCURATO:PERSONA] gli immobili costituirebbe un "atto costitutivo" del diritto reale, dal che tutti i frutti maturati in precedenza, nella fase di gestione dell'amministrazione giudiziaria in pendenza di sequestro devono ritenersi ricavi societari come tali non restituibili. 4. Nel caso in esame, però, deve rilevarsi come il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, incorra nella denunciata contraddizione, affermando per un verso che si tratti di beni sociali, gli immobili, che producono ricavi societari, i canoni, per altro verso prendendo atto della restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica per le ragioni emergenti dal decreto di confisc:a e restituzione dei beni, ove a proposito del comparto immobiliare si legge (fol. 104 e s.): «In relazione a tale comparto va osservato che società come Immobilnet s.r.I., della quale il Tribunale ha disposto il sequestro nella totalità delle quote, appaiono chiaramente strumentali, giacché la stessa è stata configurata come una sorta di "salvadanaio" del gruppo. Sul punto, come ha condivisibilmente rilevato il CT del PM, [OSCURATO:SOCIETA] è la società "bersaglio" dove le risorse provenienti dalla famiglia arrestano il proprio percorso. Il patrimonio immobiliare di Immobilnet riflette dunque la "reificazione" delle risorse economiche di dubbia provenienza, per cui tale patrimonio, le cui quote sono riconducibili al nucleo [OSCURATO:PERSONA], potrà essere oggetto della confisca di prevenzione, in prospettiva analoga a quella che ha riguardato i beni personali del nucleo [OSCURATO:PERSONA]. Non operando dunque quale autentica società immobiliare ma fungendo, come si è detto, da 'cassaforte' del nucleo, l'aspetto di interesse dunque non è la società in sé, bensì il suo patrimonio immobiliare, che andrà sottoposto a confisca compatibilmente, tuttavia, con il periodo di pericolosità sociale estrinsecato dal [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, così come visto per l'acquisto, sia in relazione alla sperequazione cumulata». «Quanto ai beni nel patrimonio di Immobilnet esclusi dalla confisca, nonostante l'intero capitale della società stessa lo sia per le esposte ragioni di strumentalità, va rilevato come la restituzione degli stessi andrà effettuata al proposto [OSCURATO:PERSONA] che, in ottica prevenzionale, ne è state riconosciuto quale dominus sostanziale, anche a prescindere dalla formale intestazione societaria» (fol. 119). Ne consegue che se i numerosi beni immobili della Imnnobilnet sono stati sequestrati in quanto ritenuti nella disponibilità del proposto, a fronte del periodo di sua pericolosità e in ragione della strumentalità della società Immobilnet, che funge da società-schermo, e la restituzione degli immobili per la medesima ragione viene operata in favore della persona fisica del [OSCURATO:PERSONA], in tal senso non risulta plausibile che anche i frutti non seguano la stessa sorte. A meno che non venga chiarita la ragione per la quale tale consequenzialità non operi, il che non può farsi derivare dall'acquisto ex nunc che in vero non risulta conseguire al provvedimento di restituzione„ per quanto si leggerà a seguire, non essendo nei poteri del Giudice che restituisce i beni, in sede di prevenzione, quello di dichiarare con effetto erga omnes la nullità degli atti di acquisto degli immobili in quanto fittizi. 5. E' evidente che tanto questa Corte, quanto il Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, si trovirdlnanzi a un provvedimento di restituzione che non è stato impugnato, per quanto consta, in favore di soggetto diverso rispetto a quello titolare degli immobili, e che nulla dispone in ordine alla destinazione dei canoni di locazione.L'argomento speso dal Tribunale, vale a dire che solo con la restituzione vi sia stato un acquisto 'costitutivo' da parte del Rccirillo, per quanto suggestivo, risulta in vero non condivisibile. Anche perché un acquisto 'costitutivo' dovrebbe vedere risolto ogni contratto di locazione, verrebbe a essere opponibile a terzi con danno per i terzi locatari che non hanno partecipato al procedimento di prevenzione, né all'incidente di esecuzione. Sul punto va evidenziato che di fatto il Tribunale, con il provvedimento di restituzione, ha implicitamente dichiarato la fittizietà degli atti di attribuzione degli immobili alla società Immobilnet, ritenendo la reale proprietà in testa a [OSCURATO:PERSONA]. Il potere di tale dichiarazione, però, è certamente attribuito al giudice della prevenzione, ma solo nel caso di confisca del bene, non anche nel caso di restituzione. Infatti l'art. 26 del [OSCURATO:PERSONA] prevede la declaratoria di fittizietà per il solo caso di confisca e ciò proprio con la finalità di attribuire certezza ai rapporti giuridici anche nei confronti dei terzi. Sul punto Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270083 - 01 ha affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che alla disposizione dell'art. 26, cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, sempre che sia stata disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre). Va ribadito che il caso esaminato dalle Sezioni Unite è il diverso caso della confisca del bene, che solo produce l'effetto della nullità degli atti di intestazione fittizia e che è funzionale all'acquisizione al patrimonio dello Stato, senza oneri e senza pesi. Diversamente il Tribunale che ha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili lo ha ritenuto fin dall'origine proprietario effettivo, ritenendo la fittizietà degli atti di acquisto immobiliare da parte di Immobilnet, così incidendo sul patrimonio della Immobilnet, operando una modifica soggettiva per factum principis nei rapporti di locazione quanto al proprietario/locatore.6. Impregiudicata la restituzione degli immobili attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] — e non alla società Immobilnet — in ragione della definitività del provvedimento sul punto, per quanto consta a questa Corte, emerge pertanto una contraddizione nella motivazione impugnata, nel senso che i frutti seguono la sorte del bene principale, anche se sottoposto a sequestro. Ne consegue che spetterà al Tribunale quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio: a) superare la contraddizione motivazionale rilevata, conseguente all'orientamento di legittimità richiamato al punto 2 che precede, in ordine alla circostanza che i frutti seguono la sorte del bene che li produce, salva ogni verifica e approfondimento in punto di fatto in ordine ai tempi e ai modi di acquisto degli immobili, che questa Corte non può né deve esaminare in ragione della natura del giudizio di legittimità; b) qualora il Tribunale riscontrasse la sussistenza di una controversia sulla proprietà delle 'cose sequestrate', spetterà rimetterne la risoluzione al giudice civile ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 676, comma secondo, e 263, comma terzo, cod. proc. pen.. (sull'applicabilità anche in sede di incidente di esecuzione per di misure di prevenzione, Sez. 6, Sentenza n. 2244 del 04/06/1997, dep. 1998, Scuderi, Rv. 210320 - 01), che trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultinno, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917 - 01). Nei termini predetti è dunque fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I. Quanto, invece, al ricorso della Lucariello, all'inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inam