CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘", [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione degli artt. 126, 544 e 546 cod. proc. pen., 54 disp. att. e 13 della legge 113/2021 conseguente al fatto che la minuta della sentenza impugnata risulta redatta con la collaborazione di un funzionario dell'ufficio per il processo, è manifestamente infondato; il ricorrente non si confronta, infatti, con il principio di diritto secondo cui la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore è interamente attribuibile al collegio stesso, anche se la minuta risulta materialmente redatta da altro soggetto che collabora con il giudice procedente in considerazione della natura strettamente strumentale della minuta (Sez. 3, n. 9510 del 10/02/2005, Micheletti, Rv. 231874 - 01 in tema di minuta redatta da un uditore giudiziario); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di truffa e sostituzione di persona, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; La doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva non è consentita in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in ogni caso l'applicazione della recidiva è basata su motivazione sintetica ma priva di illogicità manifesta e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente (vedi pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 202