CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 27997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lia S.p.a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto come codifensore in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., il quale si associa nelle conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Taranto - [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato la opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], soggetto interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio, avverso il decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto in data 23 dicembre 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro probatorio e la restituzione dell'Altoforno 1 presentata dalla difesa della società ricorrente in data 3 dicembre 2025. 2. Il sequestro probatorio era stato disposto, nell'ambito di attività di indagine concernente tra l'altro il reato di incendio colposo, in relazione ad evento incendiario che aveva interessato nel Maggio 2025 una tubiera dell'Altoforno 1, da cui era conseguita la disattivazione dell'impianto e, nel conseguente procedimento penale, l'esperimento di una serie di accertamenti tecnici sulle cause dell'incidente da parte dell'ufficio della Procura in collaborazione con la direzione delle [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria giudiziaria, ammessa all'uso temporaneo dell'impianto industriale ai sensi dell'art.104 disp.att. cod. proc. pen. e della normativa speciale concernente l'impianto siderurgico di Taranto (ex uva). Una prima richiesta di revoca del provvedimento di sequestro, che faceva seguito a una interlocuzione in cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, in due occasioni, il contenimento delle tempistiche del sequestro al fine di delimitare sotto il profilo oggettivo e temporale l'ambito delle indagini tecniche irripetibili da svolgere sull'impianto, era stata disattesa in data 8 agosto 2025; nel contempo l'autorità giudiziaria aveva delineato le residue attività tecniche ritenute indispensabili, concernenti la misurazione dello spessore dei rivestimenti refrattari e il relativo campionamento, previo lo svolgimento di propedeutiche attività di pulizia industriale e di ripristino delle componenti danneggiate. Nell'istanza di dissequestro, avanzata nel dicembre 2025, la difesa della società ricorrente ha rilevato che le indagini indicate, che valevano a circoscrivere il contenuto delle finalità probatorie sottese a mantenimento del vincolo reale, si erano esaurite nel mese di ottobre 2025 e che il rispetto dei principi nazionali e sovranazionali di adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle misure cautelari, nella specie reali, giustificavano la cessazione del vincolo tenuto altresì conto dei principi sanciti dal giudice delle leggi con la sentenza n.105/2024 che aveva delimitato in modo rigoroso i poteri dell'autorità giudiziaria in presenza di procedure relative a impianti industriali di strategico interesse nazionale, atteso 2che l'evento del 7 maggio 2025 si era verificato su impianto già sottoposto a sequestro preventivo con facoltà d'uso, in un contesto in cui il bilanciamento tra interessi costituzionali di salute, ambiente, occupazione e produzione era già stato operato dal legislatore sulla base della disciplina emergenziale. La difesa assumeva pertanto che l'autorità giudiziaria, che pure aveva richiamato la tutela dei beni costituzionali innanzi menzionati, aveva finito per confondere i differenti piani del sequestro preventivo e di quello probatorio. Sotto questo ultimo profilo l'istanza di dissequestro ha valorizzato il contenuto della consulenza tecnica del prof. Lancia, che aveva riconosciuto l'adeguatezza complessiva del sistema di rilevazione termica, l'irrilevanza causale del malfunzionamento delle singole ternno coppie, la riconducibilità dell'origine dell'evento alla rottura della tubiera n.11 come fenomeno fisiologico della vita di un altoforno, mentre l'incendio aveva fatto seguito al mancato rispetto delle procedure emergenziali relative all'azionamento della chiave di minimo vento e, sostanzialmente, ad un errore umano, stante la inattendibilità delle dichiarazioni del Caputi, addetto tecnico alla cabina. Dedotto il carattere sperimentale ed esplorativo delle ulteriori indagini sollecitate dal consulente tecnico della Procura, ribadiva che il nucleo essenziale degli accertamenti che la stessa Procura aveva ritenuto irrinunciabili, era stato esaurito nell'ottobre 2025 dopo, e che le [OSCURATO:PERSONA] d'Italia avevano anche assolto ad una richiesta di produzione documentale nel successivo mese di novembre. La richiesta di revoca veniva disattesa sui rilievi tecnico scientifici formulati dal consulente tecnico del Pubblico ministero il quale, nel contrastare gli argomenti proposti dalla difesa tecnica delle [OSCURATO:PERSONA], ha indicato le ragioni che imponevano la prosecuzione degli accertamenti sull'impianto sottoposto al vincolo, sulla base di considerazioni che riconducevano la causa dell'evento ad un collasso strutturale della tubiera, non controllabile neppure mediante la procedura della chiave di minimo vento in presenza della accertata marcata usura del rivestimento refrattario della tubiera in corrispondenza dei fori di uscita, sintomatica di una irregolare funzionalità dell'impianto protrattasi nei giorni antecedenti il sinistro e che forniva evidenza di una sequenza causale articolata, caratterizzata da numerosi arresti alla discesa della carica e da un progressivo attacco termico alle strutture refrattarie e metalliche. Da qui l'esigenza di procedere ad una completa mappatura dello stato del refrattario a diverse altezze, al compimento di analisi fisico chimiche su campioni già prelevati, all'analisi del materiale fuoriuscito durante l'evento e all'approfondimento delle cause delle fermate verificatesi in epoca antecedente all'evento incendiario. Asseriva la Procura che era pertanto necessario conservare un accesso diretto all'impianto e mantenere inalterato lo stato dei luoghi, a fronte di indagine avanzata che, dopo i sopralluoghi di ottobre- 3 Pnovembre 2025, necessitavano la programmazione di verifiche finali, strumentali all'acquisizione di elementi decisivi per la ricostruzione della dinamica causale e per la valutazione delle eventuali responsabilità. 2.1. Avverso il provvedimento di rigetto la difesa delle [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha formulato tempestiva opposizione al Gip di Taranto, ribadendo la violazione dei principi di ragionevolezza, pertinenzialità, proporzione adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, denunciando l'ingiustificata protrazione della cautela in assenza di concrete, attuali e individuate esigenze probatorie, a fronte di un modello investigativo di tipo indeterminato ed esplorativo, basato su graduali ma non necessitati approfondimenti istruttori, mediante indagini non predeterminate né temporalmente delimitate. La dilatazione dei tempi, imputabile alla inerzia degli ausiliari del PM e all'ufficio della Procura, aveva determinato un sacrificio sproporzionato degli interessi coinvolti, dando luogo a una misura a tempo indeterminato equiparabile a un provvedimento ablatorio definitivo. Assumeva che le esigenze probatorie originariamente prospettate erano ormai esaurite. Veniva prodotta documentazione tecnica specialistica a sostegno dell'opposizione e, in particolare, una prima relazione nella quale veniva offerta la dimostrazione della non necessità di ulteriori accertamenti peritali sui rivestimenti refrattari delle tubiere, la cui usura era fisiologica e, comunque, non tale da consentire di ipotizzare una relazione tra i consumi nelle diverse sezioni impiantistiche, e una seconda relazione peritale, contenente una replica ai rilievi formulati dal consulente tecnico della Procura. 3. L'istanza di dissequestro veniva disattesa dal Gip in ragione dell'esigenza del mantenimento del vincolo cautelare in presenza di una concreta, attuale e non meramente potenziale attitudine del bene a fungere da fonte di prova, in presenza di approfondimenti tecnici non marginali sulla causa del fenomeno dannoso che giustificava la conservazione del bene nello stato attuale, in ragione della complessità tecnica del contesto oggetto di accertamento e in relazione alla concreta evoluzione dell'indagine, laddove l'altoforno costituiva il luogo di verificazione del sinistro e la principale fonte di prova per la ricostruzione delle relative cause e pertanto in rapporto di diretta strumentalità con il fatto oggetto di indagine. Nel richiamare giurisprudenza di legittimità sulla necessità di una motivazione in grado di indicare concreti elementi a sostegno delle finalità probatorie perseguite fino all'esaurimento delle esigenze conoscitive, il Gip ha evidenziato che le indagini esperite per risalire alle cause dell'incendio dell'impianto, benchè condotte con adeguato approfondimento e con rigore metodologico, non avevano ancora consentito di risalire a una definitiva ricostruzione del nesso causale 4dell'evento, permanendo profili di incertezza in ordine alla "interazione tra fattori strutturali, manutentivi, gestionali e operativi". La contrapposizione tra le ricostruzioni della serie causale dei consulenti tecnici delle parti denotava la necessità di procedere agli accertamenti ulteriori, ritenuti decisivi dal consulente del PM e aventi ad oggetto la mappatura sistematica dello stato del rivestimento refrattario lungo l'intero sviluppo verticale dell'impianto e le analisi chimico fisiche e mineralogiche sui campioni di materiale refrattario e sul materiale fuoriuscito al fine di meglio comprendere le condizioni operative dell'altoforno prima dell'incidente. Il che imponeva la necessità di assicurare agli organi di accusa la materiale disponibilità dell'impianto nello stato in cui si trovava al momento del sinistro e dei relativi campioni, anche al fine di provvedere ad ulteriori prelievi in situ, approfondimenti che sarebbero risultati preclusi dalla riattivazione dell'altoforno; la protrazione del vincolo era inoltre strettamente correlata alla complessità tecnica delle operazioni e all'elevato livello di specializzazione della materia. La restituzione del bene, con la conseguente effettuazione di ripristini strutturali e interventi manutentivi, avrebbe comportato la trasformazione irreversibile del compendio oggetto materiale dell'accertamento, soprattutto in relazione alla verifica dell'assottigliamento del refrattario in corrispondenza della tubiera n.11. La rimodulazione progressiva degli accertamenti, sulla base delle risultanze acquisite, costituiva evenienza fisiologica nella dinamica investigativa e non era espressione di arbitrarietà, considerato che le indagini indicate dalla Procura nell'agosto 2025 avevano natura programmatica e non esaurivano il soddisfacimento delle esigenze probatorie perseguite, né poteva ravvisarsi il carattere esplorativo delle nuove indagini, trattandosi di accertamenti puntualmente definiti nel contenuto e nelle finalità. Quanto al bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in relazione al sequestro probatorio, deve evitarsi una esasperata compressione del diritto di proprietà, nella specie — assume il Gip di Taranto - il pregiudizio economico ed occupazionale, pure considerato dagli organi inquirenti, deve confrontarsi con la esigenza di assicurare l'effettività dell'accertamento penale e la corretta ricostruzione dei fatti, "quale presupposto indispensabile per l'esercizio della funzione giurisdizionale e per la tutela dei beni coinvolti e in particolare della sicurezza dei lavoratori". Il medesimo risultato, inoltre, non avrebbe potuto essere conseguito con misure meno afflittive, poiché la restituzione del bene avrebbe determinato l'esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze investigative, mentre il mantenimento del vincolo rispondeva ai principi di necessità, adeguatezza, proporzionalità e residualità, perseguendo una finalità conservativa e 5strumentale all'esercizio della funzione giurisdizionale per la ricostruzione della dinamica causale dell'evento e per l'accertamento di eventuali responsabilità penali. 4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] di Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria che, dopo una articolata ricostruzione delle vicende fattuali e processuali che avevano seguito la adozione della cautela reale, ha formulato quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo assume motivazione illogica, contraddittoria ed apparente in ordine alla permanenza delle esigenze probatorie sottese al vincolo reale. Pur avendo il giudice riconosciuto che l'attitudine del bene sequestrato a fungere da fonte di prova non debba essere meramente potenziale, aveva del tutto omesso di considerare l'andamento e i risultati dell'attività tecnico scientifica che era seguita alla misura al fine di ricostruire le ragioni dell'incidente, atteso che nei primi mesi dopo il sinistro non era iniziata alcuna attività di indagine sull'impianto in cui si era sviluppato l'incendio, se non una attività di campionatura, mentre soltanto a seguito delle istanze presentate dalla difesa per il contenimento delle tempistiche del sequestro e, soprattutto, dopo la prima richiesta di revoca della cautela, con il provvedimento di rigetto in data 8 agosto 2025, erano stati indicati gli accertamenti tecnico peritali da eseguire in situ, mentre le attività preliminari compiute in epoca precedente si erano esaurite nell'ambito di alcuni accessi, con notevole ritardo dei tempi a fronte di indagini del tutto autonome rispetto al mantenimento del sequestro. Anche la programmata attività di misurazione del refrattario, indicata nel provvedimento autorizzativo allegato al decreto di rigetto del 8 agosto 2025, si era svolta solo nel mese di ottobre 2025, benchè la necessità di tale indagine fosse stata segnalata dalla società ricorrente già nel mese di luglio, ma non considerata dal consulente della Procura, e comunque si era in presenza di un tema di indagine ben delineato e che poteva essere temporalmente circoscritto. Sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata — assume la ricorrente - presenta i denunciati profili di apparenza e di illogicità a fronte dell'inerzia dell'organo di accusa e del carattere dilatorio e posticipato degli accertamenti atteso che, in ragione delle scansioni con cui l'indagine era stata articolata, non vi era stata una rimodulazione degli accertamenti in funzione delle risultanze acquisite, ma una progressiva modifica del metodo e dell'oggetto dell'indagine, incompatibile con il paradigma del sequestro; tale modifica ha rivelato la natura incerta e meramente esplorativa dei riscontri in atto dopo che per mesi erano state compiute indagine che prescindevano dal mantenimento del vincolo. Quanto poi alla necessità di mantenimento della cautela ai fini di una 6ricostruzione definitiva del nesso causale dell'evento, onde stabilire la interazione di diversi fattori (strutturali, manutentivi e organizzativi), - assume la società ricorrente - l'affermazione si palesa astratta e illogica in quanto, sulla base di tali promesse il vincolo avrebbe potuto essere conservato per tutta la durata del giudizio, nonchè contraddittoria rispetto alla rilevata necessità di contenere il sequestro nei limiti della concreta ed attuale attitudine del bene a fungere da prova, mentre le analisi chimico fisiche e mineralogiche dei campioni acquisiti ben avrebbero potuto essere svolte in laboratorio, al di fuori dell'impianto. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.253 e 275 cod. proc. pen. per inosservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari. Denuncia ancora che era mancata, come richiesto dal giudice di legittimità, una puntuale motivazione sulle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti in funzione dell'assicurazione della prova del reato e della responsabilità dell'autore. Il provvedimento impugnato avrebbe fatto confusione tra il mezzo di ricerca della prova e lo strumento peritale e quindi con lo scopo della complessiva attività di indagine e dell'eventuale processo, pretendendo di protrarre il vincolo fino al conseguimento di una finalità — l'accertamento del nesso causale — che non è propria del sequestro penale, atteso che, anche per la giurisprudenza sovranazionale, le finalità probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, devono essere esplicitate con adeguata motivazione allo scopo di garantire che la misura sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche in sede di esecuzione, in relazione all'an della cautela e alla sua durata, principio ritenuto applicabile anche al sequestro probatorio che non deve eccedere quanto sia strettamente necessario rispetto al fine perseguito ed essere attuato con forme che si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione. Le tennpistiche di svolgimento dell'attività tecnico peritale, nella specie, risultano incompatibili con i principi suddetti e il bilanciamento operato dal Gip di Taranto si pone in un contesto di mera astrattezza, senza considerare il peculiare inquadramento giuridico dei siiti di strategico interesse nazionale per i quali il legislatore ha previsto l'obbligo di autorizzare l'esercizio degli impianti senza disporre la revoca del sequestro preventivo, in quanto il bilanciamento degli interessi è stato già ponderato dal legislatore. La permanenza del vincolo andava a incidere in maniera significativa sul livello occupazionale, sui costi di esercizio e sui tempi di riattivazione dell'impianto, nonché sulla avviata procedura di cessione dello stabilimento siderurgico di Taranto, con evidente sproporzione tra il permanere della misura e gli interessi incisi. 74.3. Con una terza articolazione denuncia vizio motivazionale per motivazione apparente con riferimento alla doglianza concernente il carattere esplorativo del sequestro, come rimodulato in corso di esecuzione. Lamenta che il modo di procedere del consulente tecnico della Procura, caratterizzato dalla fissazione di step successivi, con rinvio per la valutazione dei dati in precedenza acquisiti, che prospetta la necessità di stabilire correlazioni tra i campioni prelevati nelle singole sezioni delle tubiere, si pone in contrasto con la funzione probatoria del sequestro, che presuppone la necessità di conservare il vincolo per il tempo necessario a procedere agli accertamenti utili ad assicurare la prova del fatto-reato e della responsabilità dell'autore, mentre nella specie la durata del vincolo è stata condizionata non già alla acquisizione dei dati ma alla loro successiva valutazione, di fatto rendendo il vincolo permanente per tutta la fase delle indagini. Sotto diverso profilo lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, valorizzando asserite criticità dei dati acquisiti, ha omesso di confrontarsi con le considerazioni tecniche svolte, di rimando, dalle [OSCURATO:PERSONA] d'Italia tramite l'ing. Lanza che ha escluso l'esistenza di criticità nei dati richiamati dal consulente del PM, se confrontati con quelli rilevati nel corso dell'anno 2023 in occasione di una precedente fermata dell'impianto. 4.4. Con una quarta articolazione denuncia la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in ragione del carattere meramente esplorativo del sequestro così come modulatosi nel corso della sua applicazione concreta, in violazione delle finalità probatorie fissate dalla normativa e dei principi in materia indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Ha depositato requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso. Ha depositato memoria di replica alla requisitoria del PG la società ricorrente la quale, nel contrastare gli argomenti sviluppati nella requisitoria, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. deve ribadirsi che, diversamente dai principi che regolano i limiti di deducibilità dei vizi afferenti al procedimento di riesame e di appello cautelare in materia di sequestro preventivo (art.324 e 325 cod. proc. pen.) ove risulta esplicitato il limite della "violazione di legge", l'ordinanza del Gip, che a norma dell'art.263, comma 5 cod. proc. pen. provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in 8sequestro o di rilascio di copia autentica di documenti, è ricorribile in cassazione per tutti i motivi indicati dall'art.606, comma 1, cod. proc. pen. Invero, come ha riconosciuto il supremo consesso, la limitazione prevista dall'art. 325, comma 1, c.p.p. (ricorribilità solo per violazione di legge) si giustifica col fatto che il provvedimento del g.i.p. (o il decreto del p.m.) deve passare prima al vaglio del giudice collegiale (tribunale della libertà), la cui sola ordinanza è ricorribile per cassazione (salvo il ricorso per saltum, rimesso per casi limitati alla libera scelta dell'interessato). Diversamente il provvedimento ricorribile per cassazione ex art. 263, comma 5, c.p.p. è emesso dal Gip a seguito di opposizione del rigetto della richiesta di restituzione del PM nel corso delle indagini preliminari, che giustifica ampiamente l'estensione del vaglio di legittimità a tutti i vizi deducibili ex art. 606 c.p.p., alla luce del comma settimo dell'art. 127 cod. proc. pen., per essere mancato il vaglio del giudice del riesame o dell'appello cautelare. 1.1.Tale premessa consente, pertanto, di ritenere superato il vaglio di ammissibilità del primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si denuncia promiscuamente motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla riconosciuta permanenza delle esigenze probatorie sottese al vincolo reale. La doglianza è peraltro infondata anche in relazione all'ulteriore articolazione con la quale si assume l'apparenza della motivazione sul punto. La ricorrente denuncia sostanzialmente una incompatibilità logica tra le ragioni addotte dal giudice a sostegno del mantenimento del sequestro probatorio con la sequenza delle operazioni tecniche compiute dall'autorità giudiziaria per accertare le cause dell'incendio, quantomeno fino alla data di presentazione della seconda richiesta di revoca della misura cautelare, evidenziando i ritardi nella progressione delle operazioni, l'eccentricità degli accertamenti succedutisi nel primo trimestre rispetto ad una imprescindibile verifica all'interno dell'impianto e delle tubiere, il carattere esplorativo se non dilatorio di talune iniziative, la individuazione di specifici e individuati temi di approfondimento solo a seguito delle sollecitazioni della difesa. Un tale modo di procedere dell'autorità inquirente avrebbe reso illogica la motivazione del giudice il quale ha riconosciuto l'attualità delle esigenze probatorie e la permanente attitudine dell'altoforno a fungere da fonte di prova, e contraddittorio l'argomento secondo il quale la rimodulazione delle operazioni tecniche si era resa necessaria sulla base degli accertamenti preliminari e delle successive fasi di indagine, a fronte di una continua modifica del metodo e dell'oggetto della indagine. 2. Va innanzi tutto ribadito il principio espresso dal S.C. con riferimento al sindacato del giudice di legittimità sul difetto di motivazione che lo stesso è circoscritto alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da 9evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez.6, n.38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684 - 01; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile, Rv. 245103 - 01). Contrariamente a quanto denunciato nel ricorso il provvedimento impugnato ha dato conto, con lineare e logico iter argomentativo, sostenuto da specifici riferimenti a puntuali attività di indagine, come gli accertamenti in corso, caratterizzati da elevata complessità tecnica, risultino tutt'altro che esplorativi e improvvisati, o non sorretti da un programma circoscritto e definito, trattandosi in realtà di attività puntualmente individuate dalla Procura della repubblica mediante i suoi ausiliari tecnici, quale indispensabile sviluppo di indagini programmate a margine del primo decreto di rigetto del 8/8/2025, che erano state indicate dalla stessa difesa tecnica delle [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha invece manifestato dissenso all'ampliamento del thema probandi attraverso la "mappatura sistematica dello stato del rivestimento refrattario lungo l'intero sviluppo verticale dell'impianto, mediante verifiche dirette in corrispondenza delle prese di pressione, delle cassette di raffreddamento, delle termocoppie e delle tubiere", ritenendo ormai esaurito l'accertamento delle cause dell'incendio; approfondimenti che, secondo la prospettazione della Procura, si erano al contrario resi necessari in quanto le indagini svolte avevano evidenziato "profili di usura localizzata in aree critiche", senza la possibilità di stabilire se e in che misura tali anomalie fossero riconducibili a un più ampio processo degenerativo. Da qui la necessità di procedere ad ulteriore attività di campionamento del materiale refrattario e alle analisi chimiche e mineralogiche dei campioni prelevati, le quali implicavano la disponibilità dell'impianto in sequestro onde procedere ad ulteriori prelievi in situ che non avrebbero potuto essere surrogati da valutazioni ricostruttive o fondate su risultanze documentali. 2.1. Parimenti esente da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca è la valutazione del giudice sul metodo di indagine seguito dall'ufficio della Procura nell'acquisizione degli elementi probatori, a fronte del dedotto carattere dilatorio delle nuove iniziative tecniche intraprese, ovvero del mutato approccio metodologico sintomo di finalità meramente esplorative, avendo in realtà il GIP di Taranto evidenziato come non vi sia stata alcuna frattura metodologica ed 10operativa tra quanto la Procura aveva programmato di eseguire con il decreto autorizzativo a margine del provvedimento di rigetto della revoca del sequestro dell'agosto 2025 (campionamento e misurazione del refrattario nella tubiera in cui si era sviluppato l'incendio), rispetto alle ulteriori attività (mappatura del refrattario e delle componenti metalliche a varia altezza all'interno di diverse componenti dell'impianto), che si pongono in rapporto di stretta derivazione tecnica dalle prime, in quanto tese ad assicurare un confronto tra il differente stato di degrado dei materiali, utile a spiegare le criticità emerse nel corso delle precedenti verifiche. Il provvedimento impugnato ha chiarito, in termini non contraddittori, che le indagini indicate nel provvedimento della Procura in data 8 agosto 2025 non esaurivano il complesso delle attività necessarie per l'accertamento del fatto-reato e delle eventuali responsabilità penali, avendo lo stesso contenuto programmatico, collocandosi in una fase intermedia dell'istruttoria e che il ricorso a successivi approfondimenti, a fronte dei risultati in precedenza acquisiti, non era espressione di arbitrarietà o di dilazione, ma fisiologica manifestazione dell'attività investigativa nella fase della ricerca della prova, in grado di assicurare agli inquirenti un adeguato apporto conoscitivo ai fini dell'accertamento del fatto e della individuazione di eventuali responsabilità, coerentemente alla giurisprudenza radicatasi sul punto (Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, PC Ferrazzi in proc .Bevilacqua, Rv. 226713 - 01; Sez.U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01). 2.2. La coerenza logica degli argomenti impiegati dal provvedimento impugnato per riconoscere l'attualità delle esigenze probatorie sottese al mantenimento del vincolo cautelare sull'impianto industriale e di necessaria strumentalità del sequestro ai fini dell'utile completamento delle operazioni tecniche indispensabili per acquisire un apprezzabile patrimonio conoscitivo sull'origine dell'incendio e sull'accertamento della responsabilità dei suoi autori, non risulta minata dai riferimenti operati dal giudice alla necessità di una compiuta ricostruzione del nesso causale dell'evento, operazione questa che potrebbe non esaurirsi in costanza del vincolo probatorio. Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), ipotesi estranea al provvedimento impugnato che ha fornito puntuale, argomentata e diffusa 11giustificazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione a prescindere dalla necessità di ricostruzione, in termini esplicativi, di tutti gli antecedenti eziologici dell'evento incendiario. 3. Deve pertanto riconoscersi l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso che, sviluppando i temi del primo motivo, ha ritenuto di denunciare un vizio nel percorso motivazionale per non avere il giudice ravvisato il carattere esplorativo delle ulteriori indagini disposte dall'ufficio della Procura, la cui promozione sarebbe maturata solo a seguito di prolungate e defatiganti attese, ovvero di tempi tecnici in cui avrebbe prevalso il profilo valutativo degli esiti delle precedenti attività, proprio della consulenza tecnica, ritenuto dalla difesa incompatibile con le finalità acquisitive degli elementi di prova connaturate alla misura reale. Sul punto va evidenziato che il motivo si fonda sull'erroneo presupposto secondo il quale la fase in cui sono stati eseguiti gli accertamenti indilazionabili, che imponevano la indisponibilità e la immutabilità della res in sequestro, si era esaurita nei mesi di ottobre e novembre 2025 e che gli ulteriori accertamenti, disposti in epoca successiva, avessero carattere esplorativo o comunque rilievo meramente valutativo dei dati già acquisiti, tantoché la ricorrente contesta nel merito, richiamando le risultanze della consulenza tecnica di parte, l'esistenza di criticità nello stato di usura dei rivestimenti della tubiera 11, tali da giustificare la necessità di un confronto con i rivestimenti di ulteriori componenti dell'impianto. Sotto questo profilo deve ritenersi la inammissibilità della censura nella parte in cui si limita a contestare gli esiti delle indagini tecniche disposte dall'ufficio della procura, le cui scansioni, per come riportate nello stesso primo motivo di ricorso, appaiono tutt'altro che esplorative e dilatorie, non essendo possibile in sede di legittimità prospettare o richiedere una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio. La censura è inoltre infondata quando assume il vizio di illogicità e di apparenza della motivazione la quale, da un lato, ha logicamente riconosciuto una relazione di necessaria consequenzialità tecnico-operativa tra le indagini eseguite nell'ottobre 2025 sui rivestimenti della tubiera n.11 con l'approfondimento volto a stabilire se l'elevato grado di usura dei rivestimenti della tubiera in cui si era realizzato l'incendio fosse coerente con quello presente in altre componenti del medesimo impianto e, dall'altro, ha congruamente riconosciuto che tali accertamenti, per loro natura, richiedono la disponibilità materiale delle strutture e dei campioni e la possibilità di procedere a ulteriori prelievi in situ, essendo stato ritenuto l'incombente non surrogabile da una valutazione fondata su emergenze documentali e modelli rappresentativi. 124. Il secondo motivo di ricorso evoca il mancato rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, residualità e minore afflittività della cautela reale laddove il vincolo del sequestro probatorio sarebbe stato mantenuto, pure a seguito della ultimazione delle indagini previste dal provvedimento autorizzativo in data 7/8 agosto 2025, ben oltre il tempo necessario per l'acquisizione di dati probatoriamente rilevanti e, comunque, per ulteriori verifiche che non avrebbero richiesto il mantenimento della cautela. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso aggredisce il provvedimento del Gip che ha rigettato l'opposizione della difesa ricorrente avverso il decreto pronunciato in data 23 dicembre 2025 con il quale la Procura della repubblica aveva disatteso la richiesta di restituzione dell'impianto denominato Altoforno 1, la valutazione operata dal Gip non può che essere esaminata, rebus sic stantibus, in relazione al suddetto arco temporale e, in particolare in relazione al periodo successivo all'8 Agosto 2025, data nella quale gli uffici della Procura avevano individuato specifici e ben individuati temi di indagine che poi erano stati coltivati, anche mediante la collaborazione della parte che ha richiesto la restituzione dell'impianto di produzione, nei successivi mesi di ottobre e di novembre. Invero, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità o alla opportunità del mantenimento del vincolo (Sez.5, n.14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01; Sez.2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489 - 01). 4.1. A tal proposito il Gip, nel provvedimento impugnato, dopo avere delineato i principi giurisprudenziali, nazionali e comunitari, relativi ai presupposti e alle finalità del sequestro probatorio, ha evidenziato che "la verifica della persistenza delle esigenze probatorie (esplicitate nel provvedimento originario) non può essere condotta in termini astratti e meramente formali, ma deve essere ancorata alla concreta evoluzione dell'indagine, alla natura degli accertamenti ancora da svolgere e al grado di complessità tecnica del contesto oggetto di accertamento, secondo un apprezzamento sostanziale e non meramente apparente dell'interesse conoscitivo sotteso alla misura reale". Ha poi ribadito la relazione di necessaria strumentalità dell'impianto sottoposto a sequestro probatorio rispetto alle esigenze probatorie da soddisfare in quanto l'altoforno è, al contempo, "lo strumento materiale attraverso il quale l'evento si era prodotto", nonché "la principale fonte di prova per la ricostruzione delle relative cause". Evidenziate le ulteriori indagini 13suggerite dagli ausiliari tecnici del pubblico ministero una volta valutati gli esiti del campionamento del materiale refrattario prelevato presso la tubiera 11 da cui, nel mese di maggio 2025, si era sviluppato l'incendio, il Gip ha riconosciuto la indispensabilità del mantenimento del vincolo reale in quanto giustificato "dall'impossibilità di conseguire il medesimo risultato probatorio mediante strumenti meno afflittivi, risultando il sequestro l'unico mezzo idoneo a preservare la integrità della fonte di prova" (pag.14 ordinanza Gip), in quanto "l'eventuale dissequestro del bene comporterebbe l'esecuzione di interventi manutentivi, ripristini funzionali, sostituzioni di componenti e modifiche strutturali con conseguente trasformazione irreversibile del contesto materiale dell'accertamento", con pericolo di dispersione della primaria fonte della prova. 4.2. Quanto al bilanciamento degli interessi in gioco il Gip, nel richiamare la necessità di un impegno costante volto al contenimento dei tempi di permanenza del vincolo e di quelli di durata degli accertamenti residui, ha valorizzato l'esigenza, di rango costituzionale e sovranazionale, di assicurare effettività all'esercizio della funzione giurisdizionale nella ricostruzione dei fatti reato e nell'accertamento della responsabilità penale ai fini della tutela dei beni giuridici coinvolti. 4.3. L'ordinanza impugnata risulta coerente con il quadro normativo che disciplina i presupposti e la funzione del sequestro probatorio nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale e non contraddice la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sull'onere motivazionale concernente la esplicitazione delle finalità probatorie sottese al mantenimento del vincolo. 4.4. Invero, una volta escluso il carattere e esplorativo e meramente dilatorio delle ulteriori indagini tecniche disposte dalla Procura di Taranto e riconosciuto, con argomenti privi di illogicità - come è stato ritenuto da questa Corte nell'esaminare il primo motivo di ricorso — che gli ulteriori accertamenti si pongano in diretto e necessario rapporto di conseguenzialità con gli esiti della precedente attività acquisitiva al fine di ricostruire la dinamica dell'incendio e di accertare le cause e le responsabilità, il mantenimento del vincolo risponde a criteri di adeguatezza, proporzionalità e residualità, in quanto non è in discussione che l'attività di prelievo e di campionamento del materiale che costituisce il rivestimento refrattario delle tubiere dell'altoforno e le successive analisi dei reperti impongano il mantenimento del vincolo sull'intero complesso né, come sostenuto dal Gip, appare ipotizzabile l'adozione di una misura gradata o parziale, se non la graduale dismissione delle componenti del complesso già ispezionate e campionate Il giudice di legittimità a Sezioni Unite ha affermato che "il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è 14espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive" (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01). 4.5. La ponderazione degli interessi costituzionalmente tutelati è stata poi orientata in favore dell'interesse pubblico all'accertamento dei fatti per un titolo di reato che trae origine da un evento incendiario le cui modalità di innesco hanno evidenziato rilevanti criticità, come emerge dal provvedimento impugnato e dagli altri atti del procedimento allegati dalla difesa del ricorrente, che si riflettono sulla sicurezza dell'impianto e su quella dei lavoratori, laddove l'altoforno aveva presentato - una volta riattivato e ancor prima dell'incendio nella tubiera 11 - delle anomalie (arresti) in relazione alle quali la Procura aveva avviato una interlocuzione con i vertici della società ricorrente per stabilirne gli eventuali collegamenti con l'evento oggetto di indagine. Se è vero che il controllo di legalità sulla misura cautelare reale deve sussistere non solo nel momento della sua adozione, ma anche in pendenza di esecuzione e che il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto (Sez.6, n.4857 del 14/11/2018, n.m.; Sez. 4, n. 3306 del 22/11/2012, Genovese, Rv. 255077 - 01), la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine della sua durata o che siano fissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni tecniche necessarie, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, PMT/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 - 01), sul presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo (Sez. 2, n. 5650 del 28/01/2014, Puglisi, Rv. 258278 - 01). 4.5. Orbene, il giudice per le indagini preliminari ha correttamente declinato i principi enunciati dal giudice di legittimità in subiecta materia da un lato 15rappresentando, anche attraverso il richiamo a specifiche emergenze delle indagini tecniche fin qui eseguite, l'esigenza di mantenere il vincolo per il tempo ancora necessario a verificare se il fenomeno incendiario sia stata la conseguenza di un episodico errore umano in fase esecutiva, accompagnato da concomitanti carenze nella attivazione dei sistemi di sicurezza presenti nell'impianto, piuttosto che di un più esteso e strutturale deficit del complesso industriale, così da richiedere ulteriori accertamenti da eseguire in situ e, dall'altro, giustificando la durata del mantenimento del vincolo (circa sette mesi dall'evento al momento della richiesta di revoca) con la particolare complessità tecnica delle operazioni richieste e dall'elevato livello di specializzazione e di tecnicismo della materia, elementi che ne determinano tempi necessariamente prolungati per garantire la completezza e l'affidabilità dei risultati. 4.6. Il ragionamento articolato appare coerente con il disposto di cui all'art.253 comma 1 cod. proc. pen. ove vengono individuate le "cose necessarie per l'accertamento dei fatti" e con i principi giurisprudenziali che parametrano la verifica della persistenza delle esigenze probatorie alla evoluzione delle indagini, alle caratteristiche del bene in sequestro e al grado di complessità tecnica dell'accertamento ancora da svolgere, di talchè deve ritenersi giustificato il mantenimento del vincolo qualora debbano essere disposti ulteriori accertamenti tecnici che richiedono specifiche cognizioni, da affidarsi ad un consulente del p.m., e tali da richiedere la conservazione dello stato in cui le cose sequestrate si trovano (Sez.3, n.36371 del 8/08/2021, Fattacciu, Rv.282369; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01). 5. In tali termini deve essere disatteso anche il quarto motivo di ricorso che deduce violazione di legge del provvedimento impugnato assumendo il carattere esplorativo e non predeterminato degli ulteriori accertamenti disposti dalla procura della repubblica, incompatibile con le finalità del sequestro probatorio che sarebbero circoscritte alla acquisizione degli elementi conoscitivi e alla cristallizzazione delle fonti di prova, in quanto la censura trascura i sopra richiamati presupposti che sostengono, nel caso concreto, il mantenimento della cautela e cioè la peculiare articolazione del sito industriale e la straordinaria complessità e il tecnicismo degli accertamenti disposti dal PM in relazione al titolo di reato e alla fase delle indagini preliminari i cui sono stati disposti, nella prospettiva di preservare l'altoforno quale fonte di prova ai fini della eventuale coltivazione dell'azione penale e non già per anticipare un giudizio prognostico sulla causalità in relazione alle singole posizioni di garanzia coinvolte nell'evento incendiario. Sotto questo profilo il provvedimento non incorre nel vizio denunciato sebbene il fattore tempo che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, costituisce una particolare declinazione del principio di "ragionevolezza" in 16relazione ai criteri di adeguatezza, proporzionalità, necessità e minore afflittività della misura cautelare, imponga, come evidenziato dallo stesso Gip di Taranto, un costante impegno volto al contenimento temporale e funzionale degli accertamenti residui se non già esauriti, anche mediante il rispetto di un cronoprogramma dei residui adempimenti. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MDEPOSITAT nzionari .45 diziario Gianfran' it-tenazzo 17