CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1980; avverso la ordinanza n. 156/24 RIMCautreali del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 aprile 2024 il Tribunale di Napoli, agendo in qualità di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione presentata dal locale Pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il precedente 12 febbraio 2024 il Gip del Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta di (convalida del sequestro probatorio e di) sequestro preventivo di un immobile ubicato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e 19, ripristinando, pertanto, il sequestro originariamente disposto in danno di [OSCURATO:PERSONA] dalla Polizia locale del Comune di Napoli in data 19 febbraio 2024. Avverso tale provvedimento ha, a sua volta, presentato ricorso per cassazione il Riccardi per il tramite del proprio difensore fiduciario, lamentando la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Con successiva comunicazione del 21 giugno 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato l'avvenuta rinunzia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Senza dovere esaminare il merito della impugnazione proposta nell'interesse del Riccardi, la stessa va immediatamente dichiarata inammissibile. Con comunicazione del 21 giugno 2024 infatti il difensore, munito di procura speciale, del ricorrente ha espressamente dichiarato la volontà di rinunziare alla impugnazione proposta. Tale dichiarazione rende a questo punto in radice inammissibile il ricorso. A tale effetto non si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che, secondo quanto dimostrato con la documentazione posta a corredo della comunicazione di cui sopra, il ricorrente ha provato che la rinunzia è stata determinata dalla perdita dell'interesse a coltivare l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024 derivando tale perdita dal conseguimento della piena disponibilità dell'immobile in questione a cagione dell'avvenuto dissequestro del medesimo e della sua riconsegna al Riccardi quale avente diritto per effetto di provvedimento emesso successivamente alla presentazione della impugnazione ora in esame. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 lugli