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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 593/2025

ECLI:EU:C:2025:942
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0279_RES

[OSCURATO:PERSONA]279/24

AY contro [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento n. 593/2008 – Contratti conclusi da consumatori – Ambito di applicazione – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, considerando 6, 11, 16 e 23 e artt. 3 e 6) (v. punti 24-42 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), la Corte fornisce precisazioni sulla legge applicabile a un contratto concluso da consumatori tra un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e una banca stabilita in un secondo, alla luce del regolamento Roma I ( 1 ).

Nel 2013 AY, un consumatore residente in Italia, ha concluso con la banca austriaca [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG (in prosieguo: la «banca») un contratto diretto all’apertura di un conto bancario corrente e di un conto di deposito titoli.

Conformemente alle «Condizioni generali per i servizi bancari» previste dalla banca e di cui AY era a conoscenza, tutti i rapporti giuridici tra le parti del contratto erano disciplinati dal diritto austriaco.

Inoltre, sia al momento della firma del contratto sia al momento dei successivi aggiornamenti del suo profilo cliente, l’interessato aveva optato per un «rapporto senza consulenza».

Nel 2016 AY ha partecipato ad un evento organizzato a Padova da un’impresa di investimento italiana (in prosieguo: l’«evento di Padova»), durante il quale il gestore di tale impresa ha presentato un fondo il cui portafoglio comprendeva anche titoli di debito non garantiti (exchange traded notes; in prosieguo: gli «ETN»).

Ha partecipato a tale evento anche un dipendente della banca al fine di presentare la medesima agli investitori presenti.

Qualche tempo dopo, AY ha acquistato di propria iniziativa, tramite la banca, ETN nonché quote del fondo che era stato presentato in occasione dell’evento di Padova.

Ritenendo di aver subito una perdita finanziaria risultante da tali acquisti, AY ha proposto un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno per il motivo che la banca sarebbe venuta meno al suo obbligo di consulenza e di informazione.

Egli ritiene che sia applicabile il diritto italiano, che sarebbe per lui più vantaggioso rispetto al diritto austriaco, poiché, con la sua presenza all’evento di Padova, la banca avrebbe orientato la propria attività verso il mercato italiano.

Poiché i giudici di grado inferiore hanno respinto la sua domanda, AY ha adito il giudice del rinvio, che ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla legge applicabile alla controversia principale.

Giudizio della Corte Innanzitutto, la Corte ricorda la regola generale secondo cui, conformemente all’articolo 3 del regolamento Roma I, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

Inoltre, l’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede, al suo paragrafo 1, che un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale disposizione, vale a dire che il professionista svolga la sua attività professionale nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o che diriga tale attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi, tra cui quest’ultimo, e che il contratto rientri nell’ambito di tale attività.

Solo nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non soddisfi tali condizioni, che devono essere verificate alla data di conclusione di quest’ultimo, tale contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti ( 2 ).

Nel caso di specie, alla data di conclusione del contratto in questione, la banca non esercitava la sua attività professionale nel paese nel quale il consumatore aveva la residenza abituale, né la dirigeva verso tale paese, cosicché tali condizioni non erano soddisfatte.

Tuttavia, la banca ha successivamente diretto la propria attività professionale verso il paese nel quale il consumatore aveva la residenza abituale, cosicché tale condizione sarebbe stata soddisfatta successivamente alla firma del contratto concluso tra tale consumatore e la banca.

La Corte procede poi all’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma

I. Per quanto riguarda l’interpretazione letterale, il testo di tale disposizione non prevede espressamente la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori quando le condizioni enunciate nella disposizione non erano soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo sarebbero state successivamente nel corso del rapporto commerciale.

Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale e teleologica, occorre ricordare, in primo luogo, che il regolamento Roma I mira in particolare a garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante norme di conflitto di leggi che presentano un elevato grado di prevedibilità.

In secondo luogo, il paragrafo 2 dell’articolo 3 di detto regolamento precisa che un cambiamento della legge applicabile a un contratto, come determinato dall’accordo delle parti al momento della conclusione di tale contratto, può risultare solo dall’accordo di tali parti, la cui libertà di scegliere la legge applicabile dovrebbe inoltre costituire una delle pietre angolari del sistema di norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

Al fine di dare piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti di un contratto, occorre garantire che la scelta liberamente effettuata da tali parti in merito alla legge applicabile nell’ambito del loro rapporto contrattuale sia rispettata.

In terzo luogo, le parti di un contratto considerate più deboli dovrebbero essere tutelate da norme di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi rispetto alle norme generali.

Tuttavia, un’interpretazione in forza della quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I per determinare la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di prevedibilità della legge e, pertanto, al principio di certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori.

Alla luce di tutto quanto precede, la possibilità di cambiare la legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I non fossero soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente nel corso del rapporto commerciale, è esclusa dal tenore letterale di tale disposizione, dato che l’impianto sistematico e gli obiettivi perseguiti da detta disposizione corroborano tale interpretazione.

Inoltre, un siffatto cambiamento pregiudicherebbe la scelta di legge effettuata dalle parti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). ( 2 ) Articoli 3 e 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, del regolamento Roma I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0279_RES [OSCURATO:PERSONA]279/24 AY contro [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento n. 593/2008 – Contratti conclusi da consumatori – Ambito di applicazione – Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, considerando 6, 11, 16 e 23 e artt. 3 e 6) (v. punti 24-42 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), la Corte fornisce precisazioni sulla legge applicabile a un contratto concluso da consumatori tra un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e una banca stabilita in un secondo, alla luce del regolamento Roma I ( 1 ). Nel 2013 AY, un consumatore residente in Italia, ha concluso con la banca austriaca [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG (in prosieguo: la «banca») un contratto diretto all’apertura di un conto bancario corrente e di un conto di deposito titoli. Conformemente alle «Condizioni generali per i servizi bancari» previste dalla banca e di cui AY era a conoscenza, tutti i rapporti giuridici tra le parti del contratto erano disciplinati dal diritto austriaco. Inoltre, sia al momento della firma del contratto sia al momento dei successivi aggiornamenti del suo profilo cliente, l’interessato aveva optato per un «rapporto senza consulenza». Nel 2016 AY ha partecipato ad un evento organizzato a Padova da un’impresa di investimento italiana (in prosieguo: l’«evento di Padova»), durante il quale il gestore di tale impresa ha presentato un fondo il cui portafoglio comprendeva anche titoli di debito non garantiti (exchange traded notes; in prosieguo: gli «ETN»). Ha partecipato a tale evento anche un dipendente della banca al fine di presentare la medesima agli investitori presenti. Qualche tempo dopo, AY ha acquistato di propria iniziativa, tramite la banca, ETN nonché quote del fondo che era stato presentato in occasione dell’evento di Padova. Ritenendo di aver subito una perdita finanziaria risultante da tali acquisti, AY ha proposto un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno per il motivo che la banca sarebbe venuta meno al suo obbligo di consulenza e di informazione. Egli ritiene che sia applicabile il diritto italiano, che sarebbe per lui più vantaggioso rispetto al diritto austriaco, poiché, con la sua presenza all’evento di Padova, la banca avrebbe orientato la propria attività verso il mercato italiano. Poiché i giudici di grado inferiore hanno respinto la sua domanda, AY ha adito il giudice del rinvio, che ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla legge applicabile alla controversia principale. Giudizio della Corte Innanzitutto, la Corte ricorda la regola generale secondo cui, conformemente all’articolo 3 del regolamento Roma I, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Inoltre, l’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede, al suo paragrafo 1, che un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale disposizione, vale a dire che il professionista svolga la sua attività professionale nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o che diriga tale attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi, tra cui quest’ultimo, e che il contratto rientri nell’ambito di tale attività. Solo nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non soddisfi tali condizioni, che devono essere verificate alla data di conclusione di quest’ultimo, tale contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti ( 2 ). Nel caso di specie, alla data di conclusione del contratto in questione, la banca non esercitava la sua attività professionale nel paese nel quale il consumatore aveva la residenza abituale, né la dirigeva verso tale paese, cosicché tali condizioni non erano soddisfatte. Tuttavia, la banca ha successivamente diretto la propria attività professionale verso il paese nel quale il consumatore aveva la residenza abituale, cosicché tale condizione sarebbe stata soddisfatta successivamente alla firma del contratto concluso tra tale consumatore e la banca. La Corte procede poi all’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Per quanto riguarda l’interpretazione letterale, il testo di tale disposizione non prevede espressamente la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori quando le condizioni enunciate nella disposizione non erano soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo sarebbero state successivamente nel corso del rapporto commerciale. Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale e teleologica, occorre ricordare, in primo luogo, che il regolamento Roma I mira in particolare a garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, mediante norme di conflitto di leggi che presentano un elevato grado di prevedibilità. In secondo luogo, il paragrafo 2 dell’articolo 3 di detto regolamento precisa che un cambiamento della legge applicabile a un contratto, come determinato dall’accordo delle parti al momento della conclusione di tale contratto, può risultare solo dall’accordo di tali parti, la cui libertà di scegliere la legge applicabile dovrebbe inoltre costituire una delle pietre angolari del sistema di norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. Al fine di dare piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti di un contratto, occorre garantire che la scelta liberamente effettuata da tali parti in merito alla legge applicabile nell’ambito del loro rapporto contrattuale sia rispettata. In terzo luogo, le parti di un contratto considerate più deboli dovrebbero essere tutelate da norme di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi rispetto alle norme generali. Tuttavia, un’interpretazione in forza della quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I per determinare la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di prevedibilità della legge e, pertanto, al principio di certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori. Alla luce di tutto quanto precede, la possibilità di cambiare la legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I non fossero soddisfatte alla data di conclusione di tale contratto, ma lo siano successivamente nel corso del rapporto commerciale, è esclusa dal tenore letterale di tale disposizione, dato che l’impianto sistematico e gli obiettivi perseguiti da detta disposizione corroborano tale interpretazione. Inoltre, un siffatto cambiamento pregiudicherebbe la scelta di legge effettuata dalle parti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). ( 2 ) Articoli 3 e 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, del regolamento Roma I.
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