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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42245/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di IVREA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] POMATTO, che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 13 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Ivrea il 13 giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni colpose lievi, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo n. 1), di "fuga" (capo n. 2) e di omissione di soccorso stradale (capo n. 3), fatti commessi il 26 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, applicate le circostanze attenuanti generiche e riuniti i capi nn. 2 e 3 sotto il vincolo della continuazione, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la sanzione sia con riferimento al capo n. 1 dell'editto sia con riferimento ai capi nn. 2 e 3, in continuazione tra loro; con conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt. 52, comma 2, lett. a, del d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274) in quanto, essendo il reato di cui al capo n. 1 di competenza del Giudice di pace, allorquando il fatto sia stato giudicato, per connessione, dal Tribunale in composizione monocratica, la pena in concreto applicabile non è quella alternativa della reclusione o della multa codicisticamente prevista ma quella della multa da 258,00 a 2582,00 euro.

Richiamato la riguardo il precedente di Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639 (secondo cui «Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza»), chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 luglio 2020 ha chiesto annullarsi con rinvio la decisione limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Infatti, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.) è stato introdotto con la legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore il 25 marzo 2016; i fatti per cui si procede sono del 26 luglio 2016: in conseguenza ; correttamente la competenza è stata radicata presso il Tribunale, anziché Ìr\,_ nell'ufficio del Giudice di pace, e non ha alcun pregio invocare l'applicazione dell'art. 52, comma 2, lett. a, del d.

Igs. n. 274 del 2000.

La sentenza, in realtà, erra (non vi è stata impugnazione della Parte pubblica) nell'applicare un trattamento sanzionatorio più favorevole, quello cioè del previgente art. 590 cod. pen., che ha come pena edittale la reclusione sino a tre mesi oppure la multa sino a 309,00 euro; in concreto la Corte di appello ha applicato all'imputato in relazione al capo n. 1, di cui si discute, la pena di venti giorni di reclusione, riformando in melíus la decisione del Tribunale che gli aveva applicato la sanzione di quaranta giorni di reclusione, mentre se si fosse fatta applicazione dell'art. 590-bis cod. pen., l'imputato, pur con l'applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nel massimo consentito di un terzo, avrebbe avuto una sanzione in concreto sicuramente superiore.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di IVREA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] POMATTO, che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 13 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Ivrea il 13 giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni colpose lievi, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo n. 1), di "fuga" (capo n. 2) e di omissione di soccorso stradale (capo n. 3), fatti commessi il 26 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, applicate le circostanze attenuanti generiche e riuniti i capi nn. 2 e 3 sotto il vincolo della continuazione, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la sanzione sia con riferimento al capo n. 1 dell'editto sia con riferimento ai capi nn. 2 e 3, in continuazione tra loro; con conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt. 52, comma 2, lett. a, del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274) in quanto, essendo il reato di cui al capo n. 1 di competenza del Giudice di pace, allorquando il fatto sia stato giudicato, per connessione, dal Tribunale in composizione monocratica, la pena in concreto applicabile non è quella alternativa della reclusione o della multa codicisticamente prevista ma quella della multa da 258,00 a 2582,00 euro. Richiamato la riguardo il precedente di Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639 (secondo cui «Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza»), chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 luglio 2020 ha chiesto annullarsi con rinvio la decisione limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Infatti, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.) è stato introdotto con la legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore il 25 marzo 2016; i fatti per cui si procede sono del 26 luglio 2016: in conseguenza ; correttamente la competenza è stata radicata presso il Tribunale, anziché Ìr\,_ nell'ufficio del Giudice di pace, e non ha alcun pregio invocare l'applicazione dell'art. 52, comma 2, lett. a, del d. Igs. n. 274 del 2000. La sentenza, in realtà, erra (non vi è stata impugnazione della Parte pubblica) nell'applicare un trattamento sanzionatorio più favorevole, quello cioè del previgente art. 590 cod. pen., che ha come pena edittale la reclusione sino a tre mesi oppure la multa sino a 309,00 euro; in concreto la Corte di appello ha applicato all'imputato in relazione al capo n. 1, di cui si discute, la pena di venti giorni di reclusione, riformando in melíus la decisione del Tribunale che gli aveva applicato la sanzione di quaranta giorni di reclusione, mentre se si fosse fatta applicazione dell'art. 590-bis cod. pen., l'imputato, pur con l'applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nel massimo consentito di un terzo, avrebbe avuto una sanzione in concreto sicuramente superiore. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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