CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, n. 40085 del 05/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorsi straordinari proposti ex art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Sezione 2 di questa Corte (n. 40085 del 05/04/2023) che ha totalmente rigettato i ricorsi proposti dai due Gallelli e da Caporale avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 03/03/2022, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata, limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione dei pubblici ufficio, la cui durata determinava in anni cinque, e dell'interdizione legale, che eliminava. 2. Con l'impugnazione straordinaria i condannati denunciano errore materiale e di fatto per la circostanza che la sentenza di legittimità non avrebbe preso in considerazione i motivi di ricorso nei quali si deduceva la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 525 cod. proc. pen. in quanto "a fronte del mutamento del Collegio giudicante non sono state rinnovate le discussioni finali". In particolare, si evidenzia che "dalla sentenza di primo grado ... si evince come, in data 25/10/2020, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero e il difensore della Parti civili abbiano rassegnato le rispettive conclusioni. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concludevano i difensori degli imputati. Alla udienza del 13/11/2020, calendarizzata per le repliche del PM, mutata la composizione collegiale, all'esito delle repliche il processo trovava definizione con la pronuncia resa in dispositivo". Essendo intervenuto il mutamento della composizione dell'Organo giudicante con la sostituzione di uno dei Giudici senza che le Difese avessero prestato consenso alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti processuali, in relazione alla quale vi era stata formale opposizione, e non essendo stata data neppure lettura degli atti formatisi dinanzi al Collegio diversamente composto, la sentenza di primo grado è affetta da nullità assoluta e insanabile". Profilo, questo, non rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza impugnata ex art. 625-bis cod. proc. pen. 3. I ricorsi — con i quali in realtà si invoca una rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione - sono manifestamente infondati e vanno quindi dichiarati inammissibili con procedura semplificata e senza formalità. 3.1. Invero, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenza della Sezione 2 di questa Corte ha esaminato il motivo di ricorso, rilevando (pag. 2 ss.) che «Il tribunale, che operava in diversa composizione soggettiva, trattandosi di procedimento ex articolo 190 bis codice procedura penale, sull'opposizione delle difese, disponeva con ordinanza la rinnovazione tramite lettura dell'attività istruttoria già espletata nel corso del processo. La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. (che prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice dall'art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice ( Cass.N. 31072 del 2001 Rv. 219635 - 01, N. 26119 del 2003 Rv. 228300 - 01, N. 3406 del 2005 Rv. 231413 - 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233087 - 01, N. 20810 del 2010 Rv. 247395 - 01)». La sentenza di legittimità impugnata ha evidenziato altresì che «Nel caso in esame, le difese non hanno argomentato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni né hanno articolato specifiche esigenze che legittimavano la reiterazione della prova. La semplice "aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell'assunzione delle prove" non può condurre ad una interpretazione abrogante di un preciso disposto del codice di rito, in assenza delle specifiche condizioni previste dal citato articolo perché possa procedersi ad una rinnovazione degli esami già effettuati. Il motivo quindi, a fronte dell'adeguata e corretta decisione dei giudici di merito, va rigettato». 3.2. A tali argomentazioni, che dimostrano l'esame del motivo di ricorso, va aggiunto che nel verbale dell'udienza del 13 novembre 2020 dinanzi al Tribunale di Catanzaro (che in ragione della dedotta nullità processuale questa Corte è legittimata a esaminare direttamente: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, Rv. 273525 - 01) viene dato atto che, dopo che il collegio giudicante aveva disposto la rinnovazione per lettura dell'attività istruttoria già espletata nel corso del processo, "le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate". La doglianza dei ricorrenti sul punto risulta dunque infondata anche in fatto. 3.3. Quanto alla asserita mancata lettura degli atti formati dinanzi alla diversa composizione del Tribunale - lettura che, peraltro, dal citato verbale di udienza risulta compiuta - è comunque pacifico che «La violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione» (da ultimo, Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657 - 01). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, non potendo ravvisarsi assenza di colpa nella proposizione degli stessi, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in considerazione della causa di inammissibilità, nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 feb