CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Lamin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari indicata in epigrafe con la quale è stata applicata su richiesta una pena per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e resistenza a pubblico ufficiale (in Corigliano-Rossano il 17/3/2022); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente