CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 32399/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9794-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso la sentenza n. 117/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confettnato il diniego pronunciato in primo grado della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti avendo il decidente denegato l'accesso alla misura reclamata con motivazione sul punto insufficiente, illogica e contraddittoria posto che a questo fine avrebbe dovuto procedere alla comparazione tra la condizione attuale del ricorrente e quella cui il medesimo sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio; 2) della mancata concessione dell'invocata misura quantunque ne sussistessero i presupposti e omettendo l'applicazione dell'art. 10 Cost., la valutazione delle fonti informative relative alla situazione economica del paese di provenienza e l'esame delle condizioni personali del ricorrente giustificative della rigettata richiesta. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti il medesimo tema decisionale, sono inammissibili. Ric. 2020 n. 9794 sez. M1 - ud. 01-07-2021 -2- La Corte d'Appello, rigettando il gravame, si è data cura — dopo aver dato atto, attraverso la consultazione delle fonti informative internazionali, della condizione di perdurante stabilità e dei crescenti progressi in atto sul piano economico che caratterizzano la situazione interna del paese di provenienza — di motivare il proprio negativo responso osservando, alla luce dei dati fattuali afferenti alla persona del ricorrente, segnalanti, in particolare, che «non può desumersi la sua integrazione lavorativa» e che il percorso integrativo «è allo stato non completo e non integrale», che «non può quindi apprezzarsi che la sua attuale situazione di integrazione in Italia sia superiore e migliore delle sue condizioni di vita in Patria» e che perciò «non può svolgersi la necessaria comparazione tra il livello di integrazione nel Paese di accoglienza e quello di vita in Patria». La trascritta motivazione soddisfa il parametro interpretativo enunciato in materia da questa Corte, posto che la Corte d'Appello non si è affatto astenuta dall'operare il confronto tra la condizione del ricorrente nel nostro paese e quella in cui il ricorrente potrebbe venire a trovarsi in caso di rimpatrio nel paese di provenienza, piuttosto evidenziando in questa prospettiva, ancora in coerenza con il pensiero di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459), l'inidoneità ai fini del riconoscimento della misura in questione del solo profilo afferente all'integrazione sociale, che oltretutto nella specie non risulterebbe completo ed integrale e che non evidenzierebbe perciò "decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale". Registrando, perciò, in considerazione di tale ultima circostanza, nonché nella mancata rappresentazione di altri fattori di vulnerabilità, l'impossibilità di dar corso alla postulata valutazione comparativa intesa a verificare se il rimpatrio possa determinare in capo all'asilante la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del Ric. 2020 n. 9794 sez. M1 ud. 01-07-2021 -3- nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, la motivazione impugnata è espressione di un apprezzamento condotto dal decidente sulla base delle risultanza di fatto rese dalla cognizione, di tal ché le istanze declinate nel motivo — in disparte da ulteriori ragioni di inammissibilità argomentabili in relazione allo statuto di censurabilità per cassazione dell'errore di diritto e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione — incarnano la mera perorazione ad una rivalutazione del sottostante quadro fattuale della vicenda che è estraneo ai compiti istituzionali di questa Corte. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.7.2021. [OSCURATO:PERSONA]. iacinBQni