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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 dicembre 2021

Cassazione n. 30780/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4111-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'AVVOCATURA.

CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso l'ordinanza n. 41469/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione dell'errore materiale da cui prospetta essere affetta l'ordinanza nr. 41469 del 2021 di questa Corte, con la quale, accolto il suo ricorso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari, anziché a quella di Lecce che aveva pronunciato la sentenza cassata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: nella parte motiva, l'ordinanza di cui è domandata la correzione individua, quale giudice del rinvio, la «stessa Corte territoriale, in diversa composizione» (v. § 11, pag. 2); diversamente, nel dispositivo, indica, in luogo della Corte di appello di Lecce, che appunto aveva reso la sentenza cassata (in particolare, la nr. 1314 del 2015, in causa già iscritta al nr. 1832/2013 r.g. di quell'ufficio), oggetto del ricorso così deciso, quella di Bari; nella motivazione, non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno indotto a ritenere opportuno il rinvio della causa ad un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata (in fattispecie analoghe, v.

Cass., in motiv., nr. 14002 del 2020; Cass. nr. 18332 del 2017 e Cass. nr. 6597 del 2017); pertanto, l'indicazione, in dispositivo, della Corte di appello di Bari in luogo di quella di Lecce deve ritenersi frutto di mero errore materiale; Ric. 2022 n. 04111 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- di conseguenza, deve accogliersi il ricorso nei sensi di cui in dispositivo; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. nr. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte nr. 41469, pubblicata il 24.12.2021, sostituendovi la parola «Bari» con la parola «Lecce».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4111-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'AVVOCATURA. CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso l'ordinanza n. 41469/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione dell'errore materiale da cui prospetta essere affetta l'ordinanza nr. 41469 del 2021 di questa Corte, con la quale, accolto il suo ricorso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari, anziché a quella di Lecce che aveva pronunciato la sentenza cassata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: nella parte motiva, l'ordinanza di cui è domandata la correzione individua, quale giudice del rinvio, la «stessa Corte territoriale, in diversa composizione» (v. § 11, pag. 2); diversamente, nel dispositivo, indica, in luogo della Corte di appello di Lecce, che appunto aveva reso la sentenza cassata (in particolare, la nr. 1314 del 2015, in causa già iscritta al nr. 1832/2013 r.g. di quell'ufficio), oggetto del ricorso così deciso, quella di Bari; nella motivazione, non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno indotto a ritenere opportuno il rinvio della causa ad un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata (in fattispecie analoghe, v. Cass., in motiv., nr. 14002 del 2020; Cass. nr. 18332 del 2017 e Cass. nr. 6597 del 2017); pertanto, l'indicazione, in dispositivo, della Corte di appello di Bari in luogo di quella di Lecce deve ritenersi frutto di mero errore materiale; Ric. 2022 n. 04111 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- di conseguenza, deve accogliersi il ricorso nei sensi di cui in dispositivo; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. nr. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte nr. 41469, pubblicata il 24.12.2021, sostituendovi la parola «Bari» con la parola «Lecce». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordina
Decreto Cassazione n. 30780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris