CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06553/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta preferenziale, in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita in data 15.1.2018. La contestazione mossa all’imputato, nella sua qualità di liquidatore della società fallita, è quella di aver agito in concorso con l’amministratore di fatto della società, [OSCURATO:PERSONA], e di aver posto in essere una serie di condotte distrattive a vantaggio di quest’ultimo e a danno della fallita, consistenti: - nella cessione al [OSCURATO:PERSONA] e ad una società a lui riconducibile, la “[OSCURATO:PERSONA]”, delle quote societarie della “[OSCURATO:PERSONA]” e della “[OSCURATO:SOCIETA].”, possedute dalla fallita, ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al loro valore nominare e al valore di mercato; - nella rinegoziazione, senza contropartita, di un accordo precedentemente concluso con la “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva riconosciuta a tale società una proroga di 36 mesi per l’adempimento della propria prestazione (consistente nella rinegoziazione di un mutuo, con consequenziale liberazione dalle garanzie), nonché nel versamento, da parte della fallita “[OSCURATO:SOCIETA].” in favore della “[OSCURATO:PERSONA] impresa”, della somma di 1.350.000 euro, in assenza di qualsiasi giustificazione; - nel pagamento, infine, di una fattura per 2.117.000 euro in favore della citata “[OSCURATO:PERSONA]”, in pregiudizio degli altri creditori societari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione della disposizione sostanziale di cui all’art. 216 l.f.fall, di quelle processuali di cui agli artt. 192, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen. ed omessa e contraddittoria motivazione della sentenza. La Corte di appello di Bari, in particolare, non si sarebbe confrontata con le censure contenute nell’atto d’appello e in una memoria del 25.11.2024 , nonché con la documentazione prodotta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](atti allegati al ricorso), non valutando che l’odierno ricorrente, giovane praticante commercialista dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e legato a quest’ultimo da sentimenti di ammirazione e fiducia, non aveva mai avuto la consapevolezza e la volontà di porre in essere atti distrattivi e fraudolenti ma aveva posto in essere le condotte in contestazione in totale buona fede e nella piena convinzione della loro legittimità. L’assenza di dolo del ricorrente emergerebbe da una serie di elementi: la cessione delle quote societarie possedute dalla fallita era avvenuta per il tramite di un atto notarle, il che aveva indotto l’[OSCURATO:PERSONA] a ritenere l’operazione corretta e legittima; la società fallita non sembrava versare in una condizione di particolare difficoltà dato che vi era stato il pagamento di quasi tutti creditori sociali, che alcuni atti di accertamento tributari erano stati annullati e che l’unico creditore non soddisfatto, ovvero l’istituto di credito MPS, non aveva per diversi anni posto in esecuzione il proprio credito; il valore di alcune delle quote societarie cedute si era svalutato per effetto dei furti subiti dalla società. Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato tali elementi né il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] nutrisse piena fiducia nell’operato del [OSCURATO:PERSONA] sia per il rapporto di subordinazione con lo stesso sia per le ripetute rassicurazioni ricevute, di talché sarebbe stato al più configurabile nei confronti del ricorrente un’ipotesi di colpa ma non di dolo, neanche sotto la specie del dolo eventuale, contraddittoriamente affermato dalla Corte di appello sulla base di presunzioni che non trovavano conforto nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in materia di dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti. 2. A dispetto della formale denuncia di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale (tradottasi nel mero richiamo della norma incriminatrice in contestazione,delle regole di giudizio di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e dei requisiti della sentenza previsti dall’art. 546 lett. e) cod. proc. pen.), l’intero contenuto del ricorso e dei suoi allegati è costituito in realtà da una critica alla motivazione della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, non vengono effettivamente posti in evidenza profili di carenza, illogicità o contraddizione ma viene censurata solo la mancata adesione a quella che era stata la prospettazione difensiva, relativa all’assenza di dolo del ricorrente. Con il ricorso vengono riprodotte e reiterate le medesime argomentazioni già esaurientemente confutate in primo e secondo grado, richiedendo per di più a questa Corte di legittimità di riesaminare il complesso degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio (o meglio, di quelli ritenuti dalla difesa favorevoli al proprio assistito) al fine di esprimere una terza valutazione prettamente di merito,in alcun modo prevista nel nostro sistema processuale. La motivazione della sentenza impugnata, che si salda perfettamente con quella di primo grado secondo lo schema della “doppia conforme” sentenza di condanna, dà adeguatamente conto della tesi difensiva – ovvero che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse la coscienza e la volontà del carattere distrattivo e preferenziale delle condotte in contestazione, determinandosi alla loro commissione solo per l’indebito condizionamento del [OSCURATO:PERSONA] – ma ricava la prova dell’elemento psicologico del reato da una serie di elementi logici, coerenti e convergenti, tra cui: - l’enorme divergenza tra il valore delle quote cedute della “[OSCURATO:PERSONA]” e della “FTV”, come riportate nei registri contabili della società fallita, rispetto al prezzo della cessione al [OSCURATO:PERSONA] e alla sua società (prossimo al 50%); divergenza di cui l’[OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente essere a conoscenza per lavorare «ormai da mesi, a tempo pieno, quale liquidatore della società, avendo effettivo accesso a tutta la documentazione contabile»; - l’evidenza del “conflitto di interessi” delle operazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] (al quale erano riconducibili le società cessionarie delle quote), che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare, non solo per il ruolo di responsabilità rivestito all’interno della fallita al momento di tali cessioni, ma anche in ragione del prolungato e stretto rapporto di conoscenza con il [OSCURATO:PERSONA]; - l’assurdità del comportamento che il [OSCURATO:PERSONA], secondo la tesi difensiva, avrebbe avuto in occasione della sottoscrizione della cessione delle quote (quello di pretendere una firma immediata dall’Izzosugli atti di cessione, conducendolo dinanzi al Notaio), che non avrebbe potuto non insospettire il ricorrente su quali fossero i suoi interessi connessi alla sottoscrizione di tali atti; - la totale assenza di giustificazione alla base delle ulteriori pregiudizievoli condotte distrattive indicate in imputazione, consistenti anche in elargizioni di somme estremamente considerevoli in favore del [OSCURATO:PERSONA] o delle sue società. Come per la quasi totalità dei casi in cui è necessario ricostruire il coefficiente psichico e dunque l’atteggiamento interiore del soggetto agente, i giudici territoriali hanno dunque ricavato la prova del dolo dalla portata oggettiva della condotta del ricorrente, per concludere nel senso dell’assoluta inverosimiglianza della tesi della sua buona fede in ordine al significato complessivo delle operazioni distrattive accertate. Né vi è alcuna illogicità o contraddizione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello di Bari evidenzia che, se anche l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse stato consapevole delle finalità e degli effetti perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] con ogni singolo atto di cessione o pagamento (dato ovviamente non direttamente accertato dalla Corte di appello, come erroneamente ritiene il ricorrente, ma ammesso come ipotesi), ugualmente ciò non avrebbe impedito di ritenere sussistente il dolo, anche nella forma di dolo eventuale, in quanto il carattere fortemente pregiudizievole del complesso dell’operazione di spoliazione della società, di cui egli era liquidatore, non poteva sfuggirgli, proprio alla luce di quegli indici di “allarme” sopra indicati. Come ricordato dalla Corte territoriale, infatti, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01; conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01). Rispetto al carattere macroscopicamente pregiudizievole per la società fallita delle operazioni poste in essere dal ricorrente, pur senza voler soffermarsi su valutazioni di merito sulla contrapposta ricostruzione ma solo al fine di saggiare la coerenza e linearità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto ai rilievi difensivi, non può non rilevarsi che la tesi del ricorrente è affidata, in sostanza, alle mere dichiarazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] (circa il fatto che lo stesso fosse in qualche modo soggiogato dal [OSCURATO:PERSONA]), oltre che al richiamo di alcuni dati di valenza dimostrativa nulla o estremamente flebile, ovvero: che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse un praticamente commercialista del [OSCURATO:PERSONA] (elemento che di per sé non esclude affatto un possibile accordo criminoso tra i due); che lo stesso fosse giovane e inesperto (dato piuttosto discutibile, dal momento che si trattava di un soggetto di quasi 35 anni al momento delle condotte distrattive, già laureato in materie economiche e prossimo ad ottenere l’abilitazione come dottore commercialista); che gli atti di cessione fossero stati sottoscritti alla presenza di un Notaio (altra considerazione priva di qualsiasi rilievo, non spettando certo al Notaio verificare la congruità del prezzo di cessione delle quote); che il principale creditore della società non aveva posto in esecuzione il proprio credito (anche questo elemento irrilevante ai fini della valutazione del carattere distrattivo delle condotte). In conclusione, deve escludersi che la sentenza impugnata presenti una motivazione carente, illogica o contraddittoria. Il ricorso si limita a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, sull’assenza del dolo dell’[OSCURATO:PERSONA], già confutata nel giudizio di merito e non riproponibile in sede di legittimità. 3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro, in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 3.000, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P