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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 31493/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 24 gennaio 2022, con cui all'indagato è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2).

1.1. Il Tribunale di Caltanissetta ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riesame avanzata dalla difesa dell'indagato esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cuccia fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso lo svolgimento di una fiorente attività di narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana) nei territori di Agira e Leonforte da parte di una struttura associativa avente al vertice [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri soggetti allo stato non identificati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in particolare, occupato, nella qualità di promotore e di organizzatore, della compravendita della sostanza stupefacente del tipo cocaina / altresì intrattenendo, per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], contatti con altri soggetti esercenti l'attività di spaccio nella provincia di Enna, così addivenendo ad una gestione concordata del mercato della droga attraverso una precisa ripartizione del territorio.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato eccependo, con un primo motivo, errata applicazione della legge penale, oltre a mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica, in particolare evidenziando l'insussistenza del reato associativo ovvero, in subordine, la necessità di effettuarne la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere che per la quantità e la qualità dello stupefacente ceduto, nonché per la limitatezza delle condotte perpetrate, esso debba configurarsi nei limiti dell'ipotesi del c.d.

"piccolo spaccio".Il ricorrente rileva come il compendio indiziario si componga unicamente di intercettazioni telefoniche e come in esse non sia mai datp ravvisare la captazione di dialoghi riguardanti direttamente il Cuccia.

Ne consegue, per quest'ultimo, che da tale unico aspetto non sia possibile evincere la ricorrenza di un (;):(entymtiwto quadro indiziario a suo carico in ordine alla partecipazione ad un'organizzazione associativa dedita all'attività di spaccio, oltre all'integrazione di singole condotte di cessione di sostanza stupefacente.

Nelle intercettazioni, inoltre, sarebbe stato fatto solo generico riferimento ai Cuccia, e giammai direttamente alla persona di Pietro.

Esse, poi, riguarderebbero solo ipotetiche attività di acquisto o di cessione di sostanze stupefacenti, di acquisizione di lauti guadagni, nonché possibili incontri da effettuarsi a tali fini, senza, invero, che siano state mai empiricamente confortate da alcun riscontro, neanche evidenziato da parte del Tribunale del riesame.

Ritiene, quindi, il ricorrente che il provvedimento gravato non sarebbe sorretto da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestatogli, di cui latiterebbero gli elementi costitutivi.

Non si ravviserebbero, infatti, elementi indiziari, acquisibili dalle intercettazioni, da cui inferire l'esistenza di un pactum sceleris permanente tra i tre indagati, né una progettata organizzazione dt-i'3a.'íal, sia pur rudimentale, destinata alla realizzazione dei singoli reati-scopo, non ravvisandosi neanche la sussistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due sodali, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Lamenta, infatti, il Cuccia che i giudici del riesame avrebbero desunto la sussistenza della sua pericolosità per il tramite di una motivazione generica e apodittica, non confortata da nessun elemento idoneo ad attestarne la relativa attualità e concretezza, peraltro valendo ad escludere il pericolo di recidiva il fatto che le condotte indiziariamente contestate all'indagato risultano interrotte a far data dal novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, motivando adeguatamente le ragioni di sussistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, e della appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche, dalle quali è stato possibile documentare l'esistenza di un sodalizio criminoso gestito da [OSCURATO:PERSONA], riorganizzato dopo l'avvenuta inflizione nei suoi confronti di una precedente misura custodiale, che ha agito in modo particolarmente attivo nella cessione di droghe del tipo hashish, marijuana e cocaina nei territori di Agira e Leonforte.

Per come immediatamente desumibile dai dialoghi captati, il gruppo criminale, strutturalmente composto anche con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima operato imponendo la propria egemonia sul territorio, per poi proporre accordi di collaborazione e di non belligeranza con altri gruppi criminali, così spartendosi il mercato illecito in una sorta di consorzio criminale.

Dal considerevole numero di conversazioni captate, in gran parte riportate dal Tribunale del riesame, è stato possibile desumere, quindi, conformemente a quanto congruamente motivato nel provvedimento impugnato, l'esistenza di un sodalizio ben organizzato, capace di realizzare il programma criminoso condiviso da parte dei suoi appartenenti, distinguendo il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], impegnato nella direzione del narcotraffico ed unico a decidere l'effettuazione delle operazioni di maggior rilievo, da quello collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], sovente portavoce del capo ed esecutore delle direttive da questi impartite, oltre che autore di diverse cessioni al dettaglio, lasciando a [OSCURATO:PERSONA] il compito, comunque essenziale per la vita del sodalizio, di cedere la droga sul territorio.

4. Rispetto alla decisività delle superiori argomentazioni, di nessun pregio è poi l'aspetto, invece dedotto da parte del ricorrente, per cui nel compendio indiziario, composto unicamente da intercettazioni telefoniche, non è possibile ravvisare la captazione di dialoghi riguardanti direttamente la persona di [OSCURATO:PERSONA], considerato che, per come adeguatamente motivato dai giudici del riesame, si tratta di elemento inidoneo a scalfire le inequivoche risultanze scaturite dalla svolta attività investigativa, al contempo palesando la scaltrezza e la professionalità con cui l'indagato ha, intenzionalmente e preordinatamente, operato al fine di evitare di intrattenere contatti telefonici con i suoi sodali - peraltro suoi parenti, facilmente contattabili in un ambito paesano particolarmente ristretto - nel rispetto di una ben specifica strategia criminale.

Ciò appare, vieppiù, confortato da plurime conversazioni espletate da soggetti prossimi al Cuccia, nel corso delle quali è apparso chiaro come costoro svolgessero il ruolo di intermediario, concordando per suo conto appuntamenti ovvero mettendo l'indagato a conoscenza di fatti e circostanze di suo interesse.

Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza con cui il ricorrente ha invocato la possibilità di qualificare la fattispecie ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Le emergenze scaturite dalle conversazioni captate — come ad esempio quelle intercettate presso l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Cuccia era capace di occultare anche dieci chili di cocaina per volta tra beni commerciali r quali caffè o prodotti per la casa — sùfficientè per far ritenere, in uno con la logica e condivisibile argomentazione espressa dal Tribunale del riesame, che ciò è utilissimo per far «comprendere le dimensioni del narcotraffico gestito da quest'ultimo e per respingere, conseguentemente, con massima decisione la richiesta della difesa, posta in via subordinata, di riqualificare il reato descritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art. 73 T.U.

Stup.».

D'altro canto, trova applicazione, in proposito, l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01).

6. Infine priva di fondamento è la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di idonea motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi confronti gravanti.Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte di tale aspetto, non può non essere osservato, quindi, come le doglianze espresse dal Cuccia si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza palesa, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato, espletate mostrando un assiduo impegno nell'attività del narcotraffico, rivestendo con continuità e per un significativo lasso temporale un ruolo direttivo, proponendo la realizzazione di un consorzio criminoso con altri gruppi dediti allo spaccio, altresì procurandosi ingenti quantitativi di stupefacente della più varia tipologia.

Nel complesso, quindi, il prevenuto ha dimostrato capacità organizzativa e professionalità specifica, manifestando una personalità spregiudicata e negativa, anche caratterizzata dalla presenza di diversi precedenti specifici.

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.8.

Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 24 gennaio 2022, con cui all'indagato è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2). 1.1. Il Tribunale di Caltanissetta ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riesame avanzata dalla difesa dell'indagato esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cuccia fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso lo svolgimento di una fiorente attività di narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana) nei territori di Agira e Leonforte da parte di una struttura associativa avente al vertice [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché da altri soggetti allo stato non identificati. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, in particolare, occupato, nella qualità di promotore e di organizzatore, della compravendita della sostanza stupefacente del tipo cocaina / altresì intrattenendo, per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], contatti con altri soggetti esercenti l'attività di spaccio nella provincia di Enna, così addivenendo ad una gestione concordata del mercato della droga attraverso una precisa ripartizione del territorio. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato eccependo, con un primo motivo, errata applicazione della legge penale, oltre a mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti ascrittigli ai capi 1) e 2) della rubrica, in particolare evidenziando l'insussistenza del reato associativo ovvero, in subordine, la necessità di effettuarne la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere che per la quantità e la qualità dello stupefacente ceduto, nonché per la limitatezza delle condotte perpetrate, esso debba configurarsi nei limiti dell'ipotesi del c.d. "piccolo spaccio".Il ricorrente rileva come il compendio indiziario si componga unicamente di intercettazioni telefoniche e come in esse non sia mai datp ravvisare la captazione di dialoghi riguardanti direttamente il Cuccia. Ne consegue, per quest'ultimo, che da tale unico aspetto non sia possibile evincere la ricorrenza di un (;):(entymtiwto quadro indiziario a suo carico in ordine alla partecipazione ad un'organizzazione associativa dedita all'attività di spaccio, oltre all'integrazione di singole condotte di cessione di sostanza stupefacente. Nelle intercettazioni, inoltre, sarebbe stato fatto solo generico riferimento ai Cuccia, e giammai direttamente alla persona di Pietro. Esse, poi, riguarderebbero solo ipotetiche attività di acquisto o di cessione di sostanze stupefacenti, di acquisizione di lauti guadagni, nonché possibili incontri da effettuarsi a tali fini, senza, invero, che siano state mai empiricamente confortate da alcun riscontro, neanche evidenziato da parte del Tribunale del riesame. Ritiene, quindi, il ricorrente che il provvedimento gravato non sarebbe sorretto da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestatogli, di cui latiterebbero gli elementi costitutivi. Non si ravviserebbero, infatti, elementi indiziari, acquisibili dalle intercettazioni, da cui inferire l'esistenza di un pactum sceleris permanente tra i tre indagati, né una progettata organizzazione dt-i'3a.'íal, sia pur rudimentale, destinata alla realizzazione dei singoli reati-scopo, non ravvisandosi neanche la sussistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due sodali, pur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta, infatti, il Cuccia che i giudici del riesame avrebbero desunto la sussistenza della sua pericolosità per il tramite di una motivazione generica e apodittica, non confortata da nessun elemento idoneo ad attestarne la relativa attualità e concretezza, peraltro valendo ad escludere il pericolo di recidiva il fatto che le condotte indiziariamente contestate all'indagato risultano interrotte a far data dal novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, motivando adeguatamente le ragioni di sussistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, e della appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata, infatti, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche, dalle quali è stato possibile documentare l'esistenza di un sodalizio criminoso gestito da [OSCURATO:PERSONA], riorganizzato dopo l'avvenuta inflizione nei suoi confronti di una precedente misura custodiale, che ha agito in modo particolarmente attivo nella cessione di droghe del tipo hashish, marijuana e cocaina nei territori di Agira e Leonforte. Per come immediatamente desumibile dai dialoghi captati, il gruppo criminale, strutturalmente composto anche con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima operato imponendo la propria egemonia sul territorio, per poi proporre accordi di collaborazione e di non belligeranza con altri gruppi criminali, così spartendosi il mercato illecito in una sorta di consorzio criminale. Dal considerevole numero di conversazioni captate, in gran parte riportate dal Tribunale del riesame, è stato possibile desumere, quindi, conformemente a quanto congruamente motivato nel provvedimento impugnato, l'esistenza di un sodalizio ben organizzato, capace di realizzare il programma criminoso condiviso da parte dei suoi appartenenti, distinguendo il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], impegnato nella direzione del narcotraffico ed unico a decidere l'effettuazione delle operazioni di maggior rilievo, da quello collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], sovente portavoce del capo ed esecutore delle direttive da questi impartite, oltre che autore di diverse cessioni al dettaglio, lasciando a [OSCURATO:PERSONA] il compito, comunque essenziale per la vita del sodalizio, di cedere la droga sul territorio. 4. Rispetto alla decisività delle superiori argomentazioni, di nessun pregio è poi l'aspetto, invece dedotto da parte del ricorrente, per cui nel compendio indiziario, composto unicamente da intercettazioni telefoniche, non è possibile ravvisare la captazione di dialoghi riguardanti direttamente la persona di [OSCURATO:PERSONA], considerato che, per come adeguatamente motivato dai giudici del riesame, si tratta di elemento inidoneo a scalfire le inequivoche risultanze scaturite dalla svolta attività investigativa, al contempo palesando la scaltrezza e la professionalità con cui l'indagato ha, intenzionalmente e preordinatamente, operato al fine di evitare di intrattenere contatti telefonici con i suoi sodali - peraltro suoi parenti, facilmente contattabili in un ambito paesano particolarmente ristretto - nel rispetto di una ben specifica strategia criminale. Ciò appare, vieppiù, confortato da plurime conversazioni espletate da soggetti prossimi al Cuccia, nel corso delle quali è apparso chiaro come costoro svolgessero il ruolo di intermediario, concordando per suo conto appuntamenti ovvero mettendo l'indagato a conoscenza di fatti e circostanze di suo interesse. Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza con cui il ricorrente ha invocato la possibilità di qualificare la fattispecie ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Le emergenze scaturite dalle conversazioni captate — come ad esempio quelle intercettate presso l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Cuccia era capace di occultare anche dieci chili di cocaina per volta tra beni commerciali r quali caffè o prodotti per la casa — sùfficientè per far ritenere, in uno con la logica e condivisibile argomentazione espressa dal Tribunale del riesame, che ciò è utilissimo per far «comprendere le dimensioni del narcotraffico gestito da quest'ultimo e per respingere, conseguentemente, con massima decisione la richiesta della difesa, posta in via subordinata, di riqualificare il reato descritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art. 73 T.U. Stup.». D'altro canto, trova applicazione, in proposito, l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). 6. Infine priva di fondamento è la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di idonea motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi confronti gravanti.Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, non può non essere osservato, quindi, come le doglianze espresse dal Cuccia si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza palesa, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato, espletate mostrando un assiduo impegno nell'attività del narcotraffico, rivestendo con continuità e per un significativo lasso temporale un ruolo direttivo, proponendo la realizzazione di un consorzio criminoso con altri gruppi dediti allo spaccio, altresì procurandosi ingenti quantitativi di stupefacente della più varia tipologia. Nel complesso, quindi, il prevenuto ha dimostrato capacità organizzativa e professionalità specifica, manifestando una personalità spregiudicata e negativa, anche caratterizzata dalla presenza di diversi precedenti specifici. 7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 31493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris