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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05741/2024

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22176/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i An drea Romano e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, P.le Clodio n. 32, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 1090/ 24 / 20 1 6 , depositata il 26 . 0 2.201

6. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso diverse intimazioni di pagamento, relative a tributi, annullando le intimazioni n. 07920239001550543, n. 07920139011727637 e n. 07920139011727738; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente e accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando il solo annullamento dell’intimazione n. 07920239001550543, osservando, per quanto qui rileva, che : “le 5 cartelle sono tutte comprese nell’atto di pignoramento presso terzi, notificato al contribuente il 13/05/2008 e di cui il contribuente era perfettamente a conoscenza, stante la sua presenza fisica a detto pignoramento mobiliare.

La mancata opposizione avverso la pretesa fiscale (di cui il contribuente in quel momento è venuto senz’altro a conoscenza) ha determinato la debenza di quanto iscritto a ruolo.

Viceversa non vi è certezza che la cartella n. 07920239001550543 sia stata correttamente notificata e pertanto la stessa deve essere annullata”; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi , illustrati con memoria ; -l’agente della riscossione resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 111, comma 6, Cost.,in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ.,per avere la CTR violato il principio del contraddittorio, non essendo stata disposta alcuna comunicazione al contribuente dell’udienza di trattazione della sospensione dell’atto impugnato ex art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse;-a prescindere dalla mancanza di specificità della doglianza, che non riporta, neppure nelle parti essenziali, il contenuto del presunto provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, i vizi denunciati non attengono alla sentenza impugnata, ma ad un provvedimento precedente, emesso in sede cautelare, i cui eventuali vizi non esplicanoalcun effetto sulla successiva sentenza; -poiché il provvedimento cautelare è caratterizzato da strumentalità, provvisorietà, difetto di decisorietà, esso è destinato ad essere superato dalla decisione di merito; - l’autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare, pertanto, rende il primo del tutto autonomo e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto delle forme del secondo; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 2 e n. 3, 34, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 126 e 130 cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR indicato erroneamente nella sentenza la presenza di entrambe le parti nell’udienza di trattazione, mentre dal verbale di udienza risulta che era presente solo il difensore del contribuente; -il motivo è infondato; -la errata indicazione nella motivazione della sentenza della presenza in udienza dei difensori di entrambe le parti costituisce un semplice errore materiale che è irrilevante e non incide in alcun modo sulla validità della decisione; - nel dare atto della presenza dei difensori delle parti, peraltro, la sentenza di appello rinvia al verbale di udienza, nel quale si dà atto, correttamente, dell’assenza del difensore dell’Ufficio; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 2, n. 3 e n. 4, 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 222, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio avvenuto in fase di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il contribuente aveva proposto la querela di falso dinanzi al Tribunale di Pavia, in relazione agli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione di alcune cartelle di pagamento contestate, e per non avere correttamente valutato gli effetti dell’assenza della controparte a fronte della presentazione di detta querela di falso, che comportavano il divieto di utilizzazione ai fini della decisione di tali documenti; -con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio avvenuto in fase di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso , in via incidentale,sulla question e relativa alla presentazione della querela di falso,attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario ; - i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati; - dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il contribuente aveva proposto il giudizio per querela di falso il giorno prima dell’udienza di trattazione, come si evince anche dal verbale di udienza del 15.12.2015 innanzi alla CTR; - questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che "in tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone», impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure «incidenter tantum»” (Cass. n. 24107/2012); il giudice tributario è , quindi, tenuto a sospendere il giudizio, dopo avere verificato la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 8046/13 e n. 18139/09); -a fronte della presentazione della querela di falso, i giudici di appello avrebbero dovutosospendere il giudizio, previa verifica sulla rilevanza della querela di falsoe sulla sua pertinenza in relazione ai documenti contestati; - l’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame della quinta censura; - in conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati i primi due motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tr ibutaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso , assorbito il quinto e rigettati i primi due; cassa la decisione impugnata e rinvia , per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia t ributaria di sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22176/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i An drea Romano e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, P.le Clodio n. 32, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 1090/ 24 / 20 1 6 , depositata il 26 . 0 2.201 6. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso diverse intimazioni di pagamento, relative a tributi, annullando le intimazioni n. 07920239001550543, n. 07920139011727637 e n. 07920139011727738; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente e accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando il solo annullamento dell’intimazione n. 07920239001550543, osservando, per quanto qui rileva, che : “le 5 cartelle sono tutte comprese nell’atto di pignoramento presso terzi, notificato al contribuente il 13/05/2008 e di cui il contribuente era perfettamente a conoscenza, stante la sua presenza fisica a detto pignoramento mobiliare. La mancata opposizione avverso la pretesa fiscale (di cui il contribuente in quel momento è venuto senz’altro a conoscenza) ha determinato la debenza di quanto iscritto a ruolo. Viceversa non vi è certezza che la cartella n. 07920239001550543 sia stata correttamente notificata e pertanto la stessa deve essere annullata”; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi , illustrati con memoria ; -l’agente della riscossione resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 111, comma 6, Cost.,in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ.,per avere la CTR violato il principio del contraddittorio, non essendo stata disposta alcuna comunicazione al contribuente dell’udienza di trattazione della sospensione dell’atto impugnato ex art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; -il motivo è inammissibile per carenza di interesse;-a prescindere dalla mancanza di specificità della doglianza, che non riporta, neppure nelle parti essenziali, il contenuto del presunto provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, i vizi denunciati non attengono alla sentenza impugnata, ma ad un provvedimento precedente, emesso in sede cautelare, i cui eventuali vizi non esplicanoalcun effetto sulla successiva sentenza; -poiché il provvedimento cautelare è caratterizzato da strumentalità, provvisorietà, difetto di decisorietà, esso è destinato ad essere superato dalla decisione di merito; - l’autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare, pertanto, rende il primo del tutto autonomo e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto delle forme del secondo; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 2 e n. 3, 34, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 126 e 130 cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR indicato erroneamente nella sentenza la presenza di entrambe le parti nell’udienza di trattazione, mentre dal verbale di udienza risulta che era presente solo il difensore del contribuente; -il motivo è infondato; -la errata indicazione nella motivazione della sentenza della presenza in udienza dei difensori di entrambe le parti costituisce un semplice errore materiale che è irrilevante e non incide in alcun modo sulla validità della decisione; - nel dare atto della presenza dei difensori delle parti, peraltro, la sentenza di appello rinvia al verbale di udienza, nel quale si dà atto, correttamente, dell’assenza del difensore dell’Ufficio; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 2, n. 3 e n. 4, 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 222, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio avvenuto in fase di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il contribuente aveva proposto la querela di falso dinanzi al Tribunale di Pavia, in relazione agli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione di alcune cartelle di pagamento contestate, e per non avere correttamente valutato gli effetti dell’assenza della controparte a fronte della presentazione di detta querela di falso, che comportavano il divieto di utilizzazione ai fini della decisione di tali documenti; -con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio avvenuto in fase di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso , in via incidentale,sulla question e relativa alla presentazione della querela di falso,attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario ; - i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati; - dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il contribuente aveva proposto il giudizio per querela di falso il giorno prima dell’udienza di trattazione, come si evince anche dal verbale di udienza del 15.12.2015 innanzi alla CTR; - questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che "in tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone», impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure «incidenter tantum»” (Cass. n. 24107/2012); il giudice tributario è , quindi, tenuto a sospendere il giudizio, dopo avere verificato la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 8046/13 e n. 18139/09); -a fronte della presentazione della querela di falso, i giudici di appello avrebbero dovutosospendere il giudizio, previa verifica sulla rilevanza della querela di falsoe sulla sua pertinenza in relazione ai documenti contestati; - l’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame della quinta censura; - in conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati i primi due motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tr ibutaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso , assorbito il quinto e rigettati i primi due; cassa la decisione impugnata e rinvia , per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia t ributaria di sec
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