CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ric.)~ ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del ne bis in idem ovvero, quella subordinata della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dì cognizione con le sentenze di cui appresso: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 giugno 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2016, di conferma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 marzo 2014, di condanna alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 (commesso in Napoli, Secondigliano e Roma dal gennaio al novembre 2008 ) e 73 del DPR 309/90 (in Spagna, nonché a Imperia e Napoli dal 17-19 marzo 2008); 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2018, irrevocabile il lottobre 2019, di conferma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27 ottobre 2016, di condanna a venti anni di reclusione per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. e 74 DPR 309/90 (in Napoli e altrove dal 2006 con condotta perdurante), 56, 575 cod. pen., 9, 10, 12, 14 L. 497/1974, 697 cod. pen. (in Napoli il 5 luglio 2012) e 9, 10, 12, 14 L. 497/1974, 697 cod. pen (in Napoli e Scampia il 23 e 24 gennaio 2012). 2. Dal provvedimento si apprende che la preclusione del precedente giudicato - invocata dall'istante sulla scorta dell'identità dei soggetti partecipi al sodalizio, dell'omogeneità delle condotte che si assumono commesse entro un arco temporale parzialmente sovrapponibile - è stata esclusa essendosi ritenuto che «la condotta per cui è intervenuta la sentenza di condanna sub 1) non possa ritenersi identica e perfettamente sovrapponibile a quella di cui alla sentenza di condanna sub 2), venendo in rilievo non solo un periodo temporale molto più esteso (2006-2016), ma anche condotte significativamente diverse, avendo Silvestro ampliato la propria sfera di competenze sino a ricomprendere la gestione della piazza di spaccio della [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento cri:operazioni militari e t-t_ la gestione dell'arsenale dell'associazione». A ciò si è aggiunto l'ulteriore argomento sulle «dinamiche criminali delle faide realizzatesi sul territorio di Secondigliano e Scampia» ed alla circostanza che il gruppo Leonardi, cui appartiene il condannato, «ebbe ad instaurare numerose e variegate alleanze con altri gruppi criminali, coinvolgendo nella propria attività nuovi affiliati e dando così luogo ad autonomi reato associativi». Per tale via - richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di associazione mafiosa, nell'ipotesi in cui l'originario gruppo camorristico vari una 2 I nuova strategia criminale, concretizzatasi nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio molto più vasto rispetto a quello controllato dalla precedente organizzazione, nella instaurazione di nuove alleanze con diversi sodalizi criminosi e nell'arruolamento di nuovi affiliati, in modo da conseguire il rovesciamento delle passate alleanze, il monopolio delle attività criminali e la successione ai gruppi in precedenza egemoni nel controllo dei predetti territori, si configura un autonomo reato associativo e deve escludersi la medesimezza del fatto contestato e la violazione del principio del "ne bis in idem"» (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269716) - il giudice a quo riteneva di non poter accogliere «né la richiesta di revoca della sentenza sub 2), non ravvisandosi la medesimezza dei fatti oggetto delle due sentenze e nemmeno la richiesta del riconoscimento della continuazione». 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della parziale medesimezza del fatto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato e della violazione del principio del ne bis in idem. L'identità del fatto giudicato dalle due sentenze - giusta la tesi del ricorrente - era, invece, evincibile dalle seguenti circostanze: i) le condanne riguardano la partecipazione del condannato al medesimo sodalizio criminoso, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dedito al traffico di stupefacenti (importati dall'estero e immessi sulla piazza di spaccio di Secondigliano), sodalizio radicato in Napoli (dal 2006), poi operativo a Roma (nel limitato periodo di alcuni mesi del 2008, oggetto dell'imputazione di cui alla sentenza sub 1) e successivamente nuovamente operante a Napoli; ii) l'apparente diversità di epoca di commissione, posto che il reato di cui al capo D) della sentenza sub 1) (commesso a gennaio-novembre 2008) risultava incorporato nella contestazione di cui al capo B) della sentenza sub 2) riguardante l'arco temporale da agosto 2006, con condotta perdurante sino alla sentenza di primo grado emessa il 27 ottobre 2016; iii) la sostanziale coincidenza della compagine sociale (oltre a Silvestro, entrambe le sentenze vedevano imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove la presenza di ulteriori associati in una delle due sentenze era da attribuirsi al maggior numero dei reati contestati e alla maggiore ampiezza del contesto temporale esaminat) nonché l'identità dei vertici; iv) l'omogeneità del modus operandi.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e l'assoluta carenza di motivazione. Il provvedimento impugnato, muovendo da considerazioni al più valide per l'esclusione del riconoscimento del bis in idem parziale, esclude anche la sussistenza del vincolo della continuazione, così disattendendo l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse. 2. La motivazione dell'ordinanza appare manifestamente illogica in punto di esclusione della preclusione del giudicato e assolutamente carente in rapporto all'invocata continuazione. 3. Sotto il primo profilo, si richiama la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di diversa specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416). Sicché, per affermare che a un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. 5 n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770; Sez. 2 n. 1688 del 26/01/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516). Ciò premesso, nel caso che ci occupa la condotta di cui all'art. 74 d. P.R. n.309 del 1990 di cui alla sentenza sub 1), s'inscrive all'interno di quella analoga per cui il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 2), con sovrapposizione - rispetto alla forbice temporale 2006-2016 di quest'ultima - di un periodo di undici mesi, da gennaio a novembre 2008. Inoltre, l'identità delle due associazioni dedite al narcotraffico, entrambe capeggiate da [OSCURATO:PERSONA], è stata già riconosciuta in sede di merito e, segnatamente, nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 28 marzo 2014 (allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza). In tale quadro, il Giudice dell'esecuzione ha enfatizzato, ai fini del provvedimento reiettivo, circostanze ininfluenti (quali le diverse modalità di svolgimento da parte di Silvestro del suo Ailet ruolo di partecipe e il mutamento, nel corso del tempo, di alleanze e modalità operative del clan), eludendo invece il tema principale della questione sottoposta al suo vaglio, ovverosia l'indicazione, ove sussistenti, di precisi elementi sulla scorta dei quali poter ritenere che il segmento di condotta di partecipazioni compreso da gennaio a novembre 2008 dovesse ascriversi a un clan diverso da quello giudicato con la sentenza sub 2). 4. Assolutamente carente è poi la motivazione in punto di diniego del riconoscimento dell'unicità della deliberazione criminosa cui la Corte di appello è pervenuta, pur a fronte di un'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione articolata e puntuale, sulla scorta di argomentazioni che - come ha correttamente rilevato il ricorrente - avrebbero potuto, al più, avere rilievo per l'esclusione della preclusione derivante dal giudicato, ma non anche per la verifica in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati associativi giudicati. Se è, infatti, pacifico che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01), nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di indicare gli elementi decisivi per escluderlo. 5. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per il rinnovato esame dei profili evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g