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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23838/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.500 di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 681 cod. pen. e 20 D. Lgs. 139 del 2006, accertate in Taormina il 7/5/2019.

Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione del Cisca per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

In subordine si chiedeva l'applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione del beneficio della non menzione.

Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationis - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella in esame, che ha inflitto la pena dell'ammenda, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi.

Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità, che viene contestata in base alla concludenza del compendio probatorio, ritenuto insufficiente; ovvero alla dosimetria della pena e all'applicabilità di benefici, profili riservati all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.500 di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 681 cod. pen. e 20 D. Lgs. 139 del 2006, accertate in Taormina il 7/5/2019. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione del Cisca per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In subordine si chiedeva l'applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione del beneficio della non menzione. Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationis - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella in esame, che ha inflitto la pena dell'ammenda, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi. Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità, che viene contestata in base alla concludenza del compendio probatorio, ritenuto insufficiente; ovvero alla dosimetria della pena e all'applicabilità di benefici, profili riservati all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris