CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 28540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha rIgettato l'istanza di revoca (previa sospensione) dell'ordine di demolizione delle opere oggetto della sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, dal Pretore di Marano in data 21/02/1994, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli del 11/01/1995, in relazione alla costruzione in assenza di concessione di un manufatto di tre piani avente una superficie complessiva di 350 mq per piano. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto del fatto che la costruzione era ormai inserita nel tessuto n urbanistico della città, e che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per il rilascio di una concessione in sanatoria, anche alla luce del parere favorevole della [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dello stesso comune di Marano. Si censura altresì la valorizzazione dei soli documenti prodotti dal P.M., e non anc:he di quelli appena richiamati. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la Corte aveva motivato il diniego con l'impossibilità di ottenere legittimamente la sanatoria, per via dell'accertata elusione del limite volumetrico di 750 mc., riferibile all'intero edificio per essere le opere finalizzate appunto ad una unica costruzione, ed essendo quindi inammissibile un frazionamento fittizio. Si evidenzia, in tale contesto, l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa, che non si era confrontata con il nucleo centrale della motivazione resa dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa ha censurato l'ordinanza della Corte d'Appello - che ha escluso la possibilità di revocare o sospendere l'ordine di demolizione del manufatto per cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza del Pretore di Marano del 21/02/1994, riformata dalla Corte d'Appello in data 11/01/1995 - da un lato per non aver considerato che il manufatto "risulta ormai inserito nel tessuto urbanistico dotato di tutte le infrastrutture" e, dall'altro, per aver ignorato la documentazione comprovante l'imminente concessione in sanatoria (parere della [OSCURATO:PERSONA], autorizzazione paesaggistica). La difesa non ha riproposto, in questa sede, l'ulteriore argomento dedotto dinanzi alla Corte d'Appello, relativo alla intervenuta prescrizione dell'ordine di demolizione: argomento che la Corte d'Appello ha disatteso richiamando la costante elaborazione giurisprudenziale sul punto. 2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, appare superfluo evidenziare che trattasi di una prospettazione in fatto, palesemente e totalmente sganciata dai profili giuridici che presiedono alla disciplina urbanistica ed edilizia (unico riferimento per valutare la legittimità dell'operato della Corte d'Appello), che non può pertanto trovare, in questa sede, alcun tipo di positiva considerazione. Risulta quindi irrilevante il silenzio sul punto della Corte territoriale.2.2. Quanto alla seconda questione, il ricorso risulta generico. La Corte territoriale ha invero richiamato la reiezione, da parte del comune di Marano, di numerose richieste di condono presentate con riferimento ai vari appartamenti contenuti nell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, "compresa l'ulteriore sopraelevazione del quarto piano mansardato" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge - pag. 1 - che il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, dalla risalente sentenza in precedenza richiamata, per la realizzazione di un edificio composto da tre piani oltre al piano terra, occupante una superficie di circa mq 350 per piano). In tale prospettiva, la Corte d'Appello ha escluso la possibilità di rilascio di una legittima concessione in sanatoria, come invece prospettato dalla difesa, "in ragione della elusione del limite volumetrico dei 750 mc, riferibile all'intero edificio, non essendo ammissibile il frazionamento fittizio quando le stesse opere - come nel caso in 'esame - risultano finalizzate alla costruzione di un unico edificio" (cfr. pag. 3, cit.). Le considerazioni della Corte territoriale, tutt'altro che illogiche, sono rimaste totalmente prive di qualsiasi confutazione da parte della difesa ricorrente, che si è limitata a produrre documentazione relativa al vincolo gravante sulla zona (profilo, all'evidenza, del tutto inconferente rispetto alle ragioni poste dalla Corte d'Appello a sostegno della decisione di rigetto). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som