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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24766/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERTA' di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione diriesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale del Tribunale di Ragusaapplicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 nonché inordine al delitto di cui all’art. 23 della legge n. 110 del 75 e 648 codice penale.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendotre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali in relazionealla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.La difesa evidenzia che il Tribunale ha omesso di considerare numerosecircostanze, già segnalate nei motivi di riesame, rilevanti per escludere il pericolodi reiterazione del reato.In particolare, non è stata adeguatamente valutata la circostanza che ilsequestro di tutte le armi e delle munizioni avrebbe eliminato tale pericolo.Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato l’assenza di precedenti penali delricorrente, indicativa della mancanza di collegamenti con ambienti criminali, né ilfatto che egli fosse legittimo proprietario delle armi sequestrate e titolare diporto d’armi.Secondo la difesa, i giudici del riesame avrebbero anche trascurato chequasi tutte le armi erano regolarmente denunciate, fatta eccezione per quattro, eche tra queste solo una – una rivoltella lanciarazzi – era effettivamenteutilizzabile, detenuta per esigenze connesse a un’imbarcazione di proprietà delricorrente.Si sottolinea inoltre che la passione del ricorrente per le armi avrebbecomportato frequenti operazioni di revisione e pulizia, tali da compromettere laleggibilità dei numeri matricolari, e che una delle armi (pistola Beretta calibro7,65 Browning) era di libera vendita.Quanto alla gravità dei fatti, la difesa contesta che il Tribunale abbiaenfatizzato il numero delle armi e abbia erroneamente ritenuto che questefossero state sotterrate.

In realtà, le armi sarebbero state custodite pressol’abitazione e la carrozzeria del ricorrente, semplicemente occultate perimpedirne l’accesso da parte di terzi, e non interrate.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273,comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 203 cod. pen., nonché vizi dellamotivazione.In particolare, si censura l’ordinanza nella parte in cui afferma l’esistenza dicollegamenti del ricorrente con ambienti criminali facendo leva su informazioniacquisite dalla polizia tramite informatori, e dunque su fonti confidenziali nonutilizzabili ai fini probatori.Secondo la difesa, l’esclusione di tali informazioni avrebbe inciso in mododeterminante sulla valutazione del pericolo di reiterazione del reato, cherisulterebbe pertanto erroneamente affermato.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e vizimotivazionali in ordine alla scelta della misura cautelare, atteso che disattendo leconsiderazioni difensive in punto di proporzionalità della misura, il Tribunale haapplicato la misura del carcere nonostante il ricorrente sia soggetto incensurato,che è stato ritenuto autore di un reato grave sulla base del solo numero dellearmi e di frequentazioni poco raccomandabili, senza considerare che talifrequentazioni erano connesse all’attività di carrozziere.Il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordinealla scelta della misura della custodia in carcere, non avendo reso alcunamotivazione in ordine alle ragioni della eventuale inadeguatezza degli arrestidomiciliari, con le procedure di controllo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Con riferimento al primo e al terzo motivo di ricorso, va premesso chedall’ordinanza impugnata risulta che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata lamisura della custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Ragusa perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 2 e7 della legge n. 895 del 1967, nonché del delitto di cui all’art. 23 della legge n.110 del 1975 e di cui all’art. 648 cod. pen.Durante una perquisizione presso l'autocarrozzeria di [OSCURATO:PERSONA], gliinvestigatori hanno rinvenuto numerose armi (quattro fucili, tre pistole, parti diarmi) e munizionamento di vario calibro (ottantasette cartucce), in vari puntidell’immobile; altre due armi, (due carabine), sono state sequestrate nella suaabitazione.

La successiva consulenza ha accertato che quattro armi eranoclandestine perché recanti la matricola abrasa; alcune non erano funzionanti,altre risultavano perfettamente idonee allo sparo.Davanti al Giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato chealcune armi erano regolarmente denunciate e che altre le aveva trovate per casoe, ancora, che le abrasioni delle matricole fossero dovute a semplici operazioni dipulizia.Il Tribunale ha però ritenuto tali spiegazioni non credibili sottolineandocome l’abrasione delle matricole sia difficilmente frutto di un caso e comel’occultamento delle armi indichi modalità operative professionali; ha inoltreevidenziato che anche le due armi non denunciate sarebbero state giustificatedall’indagato con motivazioni prive di credibilità, rimarcando, poi, che sebbenesette armi fossero indicate nella denuncia di detenzione, la matricola abrasa dialcune di esse in ogni caso le ha rese clandestine con conseguente perdita dirilievo della circostanza che fossero state regolarmente denunciate.Da tali argomentazioni in punto di ricostruzione fattuale, il Tribunale hatratto la sussistenza di elementi gravemente sintomatici di pericolosità socialedel ricorrente rilevando, con motivazione logica e coerente rispetto alle risultanzeinvestigative, il pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte, posta laquantità e qualità delle armi trovate.Tanto precisato in punto di gravità indiziaria, non oggetto di contestazione,deve rilevarsi che con argomentazioni pienamente esaustive l’ordinanzaimpugnata dà conto di condotte espressive dell’inserimento del ricorrente incircuiti criminali dediti al traffico di armi rispetto, ai quali è stata ritenutaadeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere e non anche quelladegli arresti domiciliari, pur presidiati dal braccialetto elettronico, con ciòfornendo adeguata ragione della proporzionalità della misura applicata.Deve, al riguardo ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cuiin tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è legittimo il riferimento allespecifiche modalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circal'applicazione della custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dalsoggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretarela personalità dell'agente (Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, Di, Rv. 241465 -01).Inoltre, quanto alla motivazione in ordine alla scelta della misura, e nellaspecie di quella degli arresti domiciliari, questa Corte ha, altresì, affermato che laprescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipodi misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cauteladomiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodiainframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fattocontestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti,pur se connotati dall'adozione del braccialetto. (Sez. 4, n. 15939 del14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01;Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo,Rv. 265494 - 01).3.

Non coglie, poi, nel segno, rivelandosi manifestamente infondata, ladoglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, giacché il provvedimentoimpugnato non contiene alcun cenno a utilizzazioni di fonti di prova illegittime,mancando specifici riferimenti a informazioni della polizia giudiziaria apprese dafonti confidenziali per giustificare il collegamento con ambienti di criminalità, cheviene argomentato alla luce del significativo dato fattuale del rinvenimento dellearmi clandestine4.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione diriesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale del Tribunale di Ragusaapplicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 nonché inordine al delitto di cui all’art. 23 della legge n. 110 del 75 e 648 codice penale.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendotre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali in relazionealla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.La difesa evidenzia che il Tribunale ha omesso di considerare numerosecircostanze, già segnalate nei motivi di riesame, rilevanti per escludere il pericolodi reiterazione del reato.In particolare, non è stata adeguatamente valutata la circostanza che ilsequestro di tutte le armi e delle munizioni avrebbe eliminato tale pericolo.Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato l’assenza di precedenti penali delricorrente, indicativa della mancanza di collegamenti con ambienti criminali, né ilfatto che egli fosse legittimo proprietario delle armi sequestrate e titolare diporto d’armi.Secondo la difesa, i giudici del riesame avrebbero anche trascurato chequasi tutte le armi erano regolarmente denunciate, fatta eccezione per quattro, eche tra queste solo una – una rivoltella lanciarazzi – era effettivamenteutilizzabile, detenuta per esigenze connesse a un’imbarcazione di proprietà delricorrente.Si sottolinea inoltre che la passione del ricorrente per le armi avrebbecomportato frequenti operazioni di revisione e pulizia, tali da compromettere laleggibilità dei numeri matricolari, e che una delle armi (pistola Beretta calibro7,65 Browning) era di libera vendita.Quanto alla gravità dei fatti, la difesa contesta che il Tribunale abbiaenfatizzato il numero delle armi e abbia erroneamente ritenuto che questefossero state sotterrate. In realtà, le armi sarebbero state custodite pressol’abitazione e la carrozzeria del ricorrente, semplicemente occultate perimpedirne l’accesso da parte di terzi, e non interrate.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273,comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 203 cod. pen., nonché vizi dellamotivazione.In particolare, si censura l’ordinanza nella parte in cui afferma l’esistenza dicollegamenti del ricorrente con ambienti criminali facendo leva su informazioniacquisite dalla polizia tramite informatori, e dunque su fonti confidenziali nonutilizzabili ai fini probatori.Secondo la difesa, l’esclusione di tali informazioni avrebbe inciso in mododeterminante sulla valutazione del pericolo di reiterazione del reato, cherisulterebbe pertanto erroneamente affermato.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e vizimotivazionali in ordine alla scelta della misura cautelare, atteso che disattendo leconsiderazioni difensive in punto di proporzionalità della misura, il Tribunale haapplicato la misura del carcere nonostante il ricorrente sia soggetto incensurato,che è stato ritenuto autore di un reato grave sulla base del solo numero dellearmi e di frequentazioni poco raccomandabili, senza considerare che talifrequentazioni erano connesse all’attività di carrozziere.Il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordinealla scelta della misura della custodia in carcere, non avendo reso alcunamotivazione in ordine alle ragioni della eventuale inadeguatezza degli arrestidomiciliari, con le procedure di controllo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Con riferimento al primo e al terzo motivo di ricorso, va premesso chedall’ordinanza impugnata risulta che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata lamisura della custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Ragusa perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 2 e7 della legge n. 895 del 1967, nonché del delitto di cui all’art. 23 della legge n.110 del 1975 e di cui all’art. 648 cod. pen.Durante una perquisizione presso l'autocarrozzeria di [OSCURATO:PERSONA], gliinvestigatori hanno rinvenuto numerose armi (quattro fucili, tre pistole, parti diarmi) e munizionamento di vario calibro (ottantasette cartucce), in vari puntidell’immobile; altre due armi, (due carabine), sono state sequestrate nella suaabitazione. La successiva consulenza ha accertato che quattro armi eranoclandestine perché recanti la matricola abrasa; alcune non erano funzionanti,altre risultavano perfettamente idonee allo sparo.Davanti al Giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato chealcune armi erano regolarmente denunciate e che altre le aveva trovate per casoe, ancora, che le abrasioni delle matricole fossero dovute a semplici operazioni dipulizia.Il Tribunale ha però ritenuto tali spiegazioni non credibili sottolineandocome l’abrasione delle matricole sia difficilmente frutto di un caso e comel’occultamento delle armi indichi modalità operative professionali; ha inoltreevidenziato che anche le due armi non denunciate sarebbero state giustificatedall’indagato con motivazioni prive di credibilità, rimarcando, poi, che sebbenesette armi fossero indicate nella denuncia di detenzione, la matricola abrasa dialcune di esse in ogni caso le ha rese clandestine con conseguente perdita dirilievo della circostanza che fossero state regolarmente denunciate.Da tali argomentazioni in punto di ricostruzione fattuale, il Tribunale hatratto la sussistenza di elementi gravemente sintomatici di pericolosità socialedel ricorrente rilevando, con motivazione logica e coerente rispetto alle risultanzeinvestigative, il pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte, posta laquantità e qualità delle armi trovate.Tanto precisato in punto di gravità indiziaria, non oggetto di contestazione,deve rilevarsi che con argomentazioni pienamente esaustive l’ordinanzaimpugnata dà conto di condotte espressive dell’inserimento del ricorrente incircuiti criminali dediti al traffico di armi rispetto, ai quali è stata ritenutaadeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere e non anche quelladegli arresti domiciliari, pur presidiati dal braccialetto elettronico, con ciòfornendo adeguata ragione della proporzionalità della misura applicata.Deve, al riguardo ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cuiin tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è legittimo il riferimento allespecifiche modalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circal'applicazione della custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dalsoggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretarela personalità dell'agente (Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, Di, Rv. 241465 -01).Inoltre, quanto alla motivazione in ordine alla scelta della misura, e nellaspecie di quella degli arresti domiciliari, questa Corte ha, altresì, affermato che laprescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipodi misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cauteladomiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodiainframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fattocontestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti,pur se connotati dall'adozione del braccialetto. (Sez. 4, n. 15939 del14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01;Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo,Rv. 265494 - 01).3. Non coglie, poi, nel segno, rivelandosi manifestamente infondata, ladoglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, giacché il provvedimentoimpugnato non contiene alcun cenno a utilizzazioni di fonti di prova illegittime,mancando specifici riferimenti a informazioni della polizia giudiziaria apprese dafonti confidenziali per giustificare il collegamento con ambienti di criminalità, cheviene argomentato alla luce del significativo dato fattuale del rinvenimento dellearmi clandestine4. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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