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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 45727/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 settembre 1978; avverso la sentenza del 9 settembre 2021, della Corte d'assise d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto d'arma da fuoco clandestina (artt. 61 n. 2 cod. pen., 23, comma 1, n 2 e comma 4,

I. n. 110/75) e sequestro di persona a scopo di estorsione (630 cod. pen.).

2. Il ricorso è articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, afferente al profilo della ritenuta responsabilità dell'imputato e con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Margherito avrebbe agito perché minacciato dai suoi creditori, con i quali aveva in precedenza contratto un significativo debito che non riusciva ad adempiere.

Circostanza ampiamente conosciuta dalle stesse persone offese ed immediatamente evincibile dalla pluralità di messaggi intercorsi tra le parti e dal fatto, pacifico, dell'affissione di manifesti funebri, sequestrati dai carabinieri, in cui veniva annunciata la morte del Margherito.

3. La censura è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver sequestrato dapprima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di estorcere loro una non ben definita somma di denaro come prezzo della liberazione e di aver portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica con matricola abrasa, utilizzandola per commettere il predetto sequestro.

Il ricorrente deduce che tale condotta sarebbe stata giustificata dalla necessità di procurarsi il denaro necessario per estinguere pregressi debiti contratti con non meglio identificati "suoi creditori", pressato dalle continue minacce di morte ricevute.

Ebbene, a prescindere dal difetto di allegazione, pur rilevato in entrambe le sentenza di merito, non avendo il ricorrente precisato né l'entità del debito, né la provenienza delle minacce (circostanze necessarie per la successiva valutazione dei presupposti normativi richiesti dall'art. 54 cod. pen.: Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173), difettano i presupposti applicativi dello stato di necessità.

Il dato, infatti, per quanto provato, non integra la scriminante invocata.

È pur vero che la minaccia, in sé, quale pericolo attuale di un danno grave alla persona, ove assistita da un complessivo contesto di serietà, può integrare gli estremi della scriminante prevista nell'art. 54 cod. pen., anche ove il danno non sia imminente, ma possa verificarsi in un futuro anche non immediatamente prossimo (Sez. 3, n. 15654 del 02/02/2022, Rv. 283168).

Ciononostante, è pur sempre necessario che il pericolo non sia stato volontariamente causato e non sia altrimenti evitabile.

Cosicché, la scelta, effettuata per libera determinazione, di rivolgersi a non meglio precisate "persone", in luogo di ricorrere ad altri canali di finanziamento, ha creato le condizioni del pericolo di ritorsioni violente in dipendenza del mancato soddisfacimento delle pretese di siffatti finanziatori.

Il pericolo, in altri termini, si sarebbe potuto evitare prima, rivolgendosi ad altri interlocutori, e, successivamente, denunciando le minacce ricevute.

4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 settembre 1978; avverso la sentenza del 9 settembre 2021, della Corte d'assise d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto d'arma da fuoco clandestina (artt. 61 n. 2 cod. pen., 23, comma 1, n 2 e comma 4, I. n. 110/75) e sequestro di persona a scopo di estorsione (630 cod. pen.). 2. Il ricorso è articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, afferente al profilo della ritenuta responsabilità dell'imputato e con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Margherito avrebbe agito perché minacciato dai suoi creditori, con i quali aveva in precedenza contratto un significativo debito che non riusciva ad adempiere. Circostanza ampiamente conosciuta dalle stesse persone offese ed immediatamente evincibile dalla pluralità di messaggi intercorsi tra le parti e dal fatto, pacifico, dell'affissione di manifesti funebri, sequestrati dai carabinieri, in cui veniva annunciata la morte del Margherito. 3. La censura è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver sequestrato dapprima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di estorcere loro una non ben definita somma di denaro come prezzo della liberazione e di aver portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica con matricola abrasa, utilizzandola per commettere il predetto sequestro. Il ricorrente deduce che tale condotta sarebbe stata giustificata dalla necessità di procurarsi il denaro necessario per estinguere pregressi debiti contratti con non meglio identificati "suoi creditori", pressato dalle continue minacce di morte ricevute. Ebbene, a prescindere dal difetto di allegazione, pur rilevato in entrambe le sentenza di merito, non avendo il ricorrente precisato né l'entità del debito, né la provenienza delle minacce (circostanze necessarie per la successiva valutazione dei presupposti normativi richiesti dall'art. 54 cod. pen.: Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173), difettano i presupposti applicativi dello stato di necessità. Il dato, infatti, per quanto provato, non integra la scriminante invocata. È pur vero che la minaccia, in sé, quale pericolo attuale di un danno grave alla persona, ove assistita da un complessivo contesto di serietà, può integrare gli estremi della scriminante prevista nell'art. 54 cod. pen., anche ove il danno non sia imminente, ma possa verificarsi in un futuro anche non immediatamente prossimo (Sez. 3, n. 15654 del 02/02/2022, Rv. 283168). Ciononostante, è pur sempre necessario che il pericolo non sia stato volontariamente causato e non sia altrimenti evitabile. Cosicché, la scelta, effettuata per libera determinazione, di rivolgersi a non meglio precisate "persone", in luogo di ricorrere ad altri canali di finanziamento, ha creato le condizioni del pericolo di ritorsioni violente in dipendenza del mancato soddisfacimento delle pretese di siffatti finanziatori. Il pericolo, in altri termini, si sarebbe potuto evitare prima, rivolgendosi ad altri interlocutori, e, successivamente, denunciando le minacce ricevute. 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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