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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42098/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(clat—o—aart_ij udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.MAZZANARES Mírko ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 50 di multa da porsi in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Biella con sentenze in data 4 Novembre 2015 e 16 maggio 2016, già posti tra loro in continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 19.100 di multa.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla misura della pena applicata in continuazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri edittali minimi e di rilievo percentuale minimo sulla pena applicata dal Tribunale di Biella per i fatti, di maggiore gravità in precedenza, e separatamente, giudicati (pena fissata in oltre tre anni di reclusione).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi aì sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO(clat—o—aart_ij udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.MAZZANARES Mírko ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 50 di multa da porsi in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Biella con sentenze in data 4 Novembre 2015 e 16 maggio 2016, già posti tra loro in continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 19.100 di multa. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla misura della pena applicata in continuazione. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri edittali minimi e di rilievo percentuale minimo sulla pena applicata dal Tribunale di Biella per i fatti, di maggiore gravità in precedenza, e separatamente, giudicati (pena fissata in oltre tre anni di reclusione). La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi aì sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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