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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 32290/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché sostituto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con sentenza in data 8 novembre 2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vennero condannati alla pena di anni uno di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda, per il reato di lottizzazione abusiva materiale e negoziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), con pena sospesa per [OSCURATO:PERSONA].

Il capo di imputazione (capo A) descriveva una lottizzazione abusiva realizzata su un'area di oltre quattro ettari sita in Sant'[OSCURATO:PERSONA], tra la via Stabia e lavia Croce di Gragnano, facente capo al complesso turistico-ricettivo denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

In sintesi, dal 1979 in poi, in assenza di titoli abilitativi o in forza di titoli emessi in maniera illegittima, veniva realizzata un'imponente e progressiva attività edilizia abusiva, comprensiva di viabilità interna, sistemazioni esterne e un'enorme quantità di volumetria ad uso ricettivo (sale per ricevimenti, cucina, depositi, struttura alberghiera a 5 stelle, piscina, fontane ornamentali, gazebi, eliporto), nonché di un manufatto ad uso abitativo privato.

Il reato era contestato come commesso fino al 2011.

Il Tribunale disponeva, conseguentemente, la confisca dei terreni e dei manufatti costituenti il complesso alberghiero "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarati acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA], ente che ne è tuttora proprietario.

Il Tribunale individuava il dies a quo del termine di prescrizione nel periodo marzo-aprile 2011, fondando tale individuazione in particolare sul sopralluogo eseguito il 19 aprile 2011, nel corso del quale, al piano seminterrato del fabbricato principale (Al), "erano in corso opere di realizzazione di un locale deposito (...) con predisposizione sul perimetro di quattro pilastri di cui erano visibili i ferri di attesa) (cfr. sul punto comunicazione notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] municipale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] acquisita con l'accordo delle parti...e deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 ottobre 2015)" (pagg. 86 e 87 della sentenza).

Il Tribunale, sempre nel capito relativo "all'epoca di realizzazione delle opere descritte al capo a) del decreto di citazione", dava ancora atto che nell'ottobre del 2010, "presso il fabbricato di proprietà di Polfra, ed in particolare presso il torrino ascensore dello stesso, erano in corso attività edilizie finalizzate alla sostituzione dei materiali con il quale il predetto era stato realizzato; nella specie le opere consistevano nella sostituzione dei pannelli di muratura con cristalli". 1.2 Con sentenza in data 14 giugno 2022, la Corte d'appello di Napoli, all'esito dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza impugnata dichiarando prescritto il reato; confermava, quindi, la confisca.

In particolare, la Corte territoriale riteneva "assolutamente condivisibile" la conclusione del primo giudice in ordine alla protrazione dell'attività lottizzatoria dal 1979 sino all'aprile del 2011, evidenziando che gli imputati avevano continuato ad ingrandire ed espandere l'abuso edilizio in un arco temporale ininterrotto, e che la condotta abusiva era comprovata non solo dalle istanze di sanatoria e condono presentate nel tempo, ma altresì dai sopralluoghi eseguiti dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2010, allorché erano state rilevate attività edilizie presso il torrino dell'ascensore, e dall'ulteriore sopralluogo del 19 aprile 2011, nel corso del quale era stata accertato che al piano seminterrato del fabbricato principale (Al) "erano in corso opere di realizzazione di un locale deposito con predisposizione sul 2perimetro di quattro pilastri di cui erano visibili i ferri di attesa"(pag. 22 della sentenza).

La Corte precisava che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente ed è un reato progressivo nell'evento, che giunge a compimento, nel caso di lottizzazione materiale o mista, solo dopo il completamento dei manufatti realizzati suoi singoli lotti". 1.3 Con sentenza n. 37639 del 15 febbraio 2024, la 3 Sezione della Corte ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli.

In particolare, in relazione al motivo di appello che contestava la misura ablativa sostenendo che il termine di prescrizione era giunto a consumazione "prima della conclusione del giudizio di primo grado e anzi già in apertura del dibattimento", la Corte ha osservato che: nell'ottobre del 2010, in relazione al torrino del vano ascensore, si era proceduto alla rimozione della sovrastruttura di un rivestimento che dissimulava la "vera struttura finale del medesimo"; nell'aprile 2011 era stata accertata l'ampliamento di una struttura preesistente "con predisposizione di pilastri a ciò funzionale"; "il reato di lottizzazione abusiva è "permanente e progressivo nell'evento, e, con riferimento all'ipotesi di lottizzazione materiale, che qui interessa" assumono rilievo, al fine dell'individuazione del momento in cui può dirsi cessata la permanenza, non soltanto quelle condotte che si concretizzano nella realizzazione di interventi edilizi o che comunque aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio e dagli strumenti urbanistici ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, come quelle prime citate"; "a fronte della corretta riconduzione temporale delle opere qui da ultimo in parola, effettuata dai giudici così da ricondurre la pubblicazione della prima sentenza ad epoca anteriore alla maturazione della prescrizione" gravava sugli imputati l'onere di allegare gli elementi idonei a dimostrare l'effettiva data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale, onere nel caso di specie rimasto inadempiuto.

2. Con istanza depositata in data 28 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una prima richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 9644/2022, invocando esclusivamente il motivo di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e allegando, fra l'altro: la consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'epoca di realizzazione dell'ampliamento del vano seminterrato; la fattura n. 208 del 31 gennaio 2007 in relazione all'epoca di acquisito del materiale edile asseritannente usato per la realizzazione dell'ampliamento; l'esame dibattimentale dall'arch. [OSCURATO:PERSONA]. 32.1 Con sentenza emessa in data 27 novembre 2025, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile tale prima richiesta di revisione.

La Corte ha ritenuto, infatti, che le nuove prove difettavano del requisito della novità ed erano inoltre prive di qualunque incidenza sul nucleo fattuale che aveva fondato la decisione di merito.

In particolare, con riferimento all'epoca di realizzazione dell'ampliamento del seminterrato, si è rilevato che determinante era la "predisposizione sul perimetro del locale di quattro pilastri, di cui erano visibili i ferri di attesa".

In relazione al torrino, è stata richiamata quanto al riguardo sostenuto nella sentenza di legittimità che aveva rilevato che i lavori accertati nell'ottobre del 2010 miravano a rivelare la vera struttura del torrino e, quindi, doveva ritenersi costruito ex novo.

È stata, pertanto, ribadita la rilevanza di tali interventi ai fini della determinazione del dies a quo del termine prescrizionale.

I ricorsi avverso tale decisione sono stati rigettati dalla 4 Sezione della Corte all'esito della camera di consiglio del 9 luglio 2026. 2.2 Senza attendere l'esito di tale ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — in data 4 maggio 2026 — hanno depositato l'istanza di revisione che costituisce l'oggetto del presente procedimento L'istanza, diversamente dalla precedente, è fondata sia sulla sussistenza di prove non valutate o sopravvenute, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), sia sulla configurazione di un rapporto di derivazione della sentenza divenuta irrevocabile dal reato di falso ideologico che sarebbe stato commesso da coloro che redigettero la relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011, ai sensi, quindi, della alla lett. d) del medesimo articolo.

Le "prove nuove" allegate sono le seguenti: la perizia giurata a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sulla datazione del conglomerato cementizio della platea su cui insistevano i "ferri di attesa", che perviene alla conclusione che l'epoca di realizzazione sarebbe collocabile "tra fine 2005 e fine 2006, con margine di errore di qualche anno"; le fatture n. 2456 del 15 novembre 2006 e n. 2635 del 30 novembre 2006, relative all'acquisto di materiali edilizi e ferri, emesse dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore del "[OSCURATO:PERSONA]"; la consulenza a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sul vano deposito, con allegazione del verbale di sequestro del 30 novembre 2006 e fotografie dello stato attuale dei luoghi; la fotografia n. 50 allegata alla relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011, indicata come prova preesistente non valutata e quella allegata al verbale di sequestro del 30 novembre 2006; 4la dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], tecnico di fiducia della società "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.A. all'epoca dei lavori, in ordine al tempo di realizzazione del vano e del torrino; la consulenza a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sul torrino ascensore, con documentazione tecnica relativa all'impianto (collaudo del 25 febbraio 2009, fatture del 2009) e dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]; il video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010 e relativo certificato di matrimonio; le deposizioni rese dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 13 ottobre 2015 e del 21 dicembre 2015, indicate come prove preesistenti non valutate.

Sotto il profilo della falsità ideologica, l'istanza assume che la relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 sia ideologicamente falsa nella parte in cui attesta la "predisposizione sul perimetro di quattro pilastri (sono visibili i ferri di attesa)", sostenendo che in loco non vi erano pilastri in corso di realizzazione, bensì semplici ferri di armatura risalenti al 2006, mai rimossi.

3. Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 18 giugno 2026, la Corte d'appello di Roma, dichiarava de plano inammissibile la nuova istanza di revisione per manifesta infondatezza, individuando tre distinte ragioni: a) la strutturale estraneità del petitum al perimetro dell'istituto della revisione, atteso che l'intera costruzione argomentativa dei richiedenti convergeva verso l'unico obiettivo di retrodatare il dies a quo della prescrizione del reato al fine di rimuovere la confisca, senza che alcuna delle prove dedotte mirasse a dimostrare che il fatto non sussiste, che gli imputati non lo hanno commesso, o che il fatto non costituisce reato; b) il difetto di novità e l'inidoneità degli elementi allegati, consistenti in documenti preesistenti al giudizio o formati nel suo corso, in consulenze meramente rivalutative di fatti già acquisiti, e in prove già ampiamente vagliate nei tre gradi del giudizio di cognizione; c) la palese insussistenza della dedotta falsità ideologica del verbale del 19 aprile 2011, in quanto la qualificazione dei ferri affioranti come "predisposizione di pilastri" esprimeva un giudizio tecnico-descrittivo dei verbalizzanti, non un'attestazione di fatti obiettivi falsi, e la sentenza non si era fondata esclusivamente su tale verbale, essendo stata altresì acquisita la deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], presente al sopralluogo, il quale aveva confermato di aver visto "un locale deposito con dei pilastri che stavano in corso di realizzazione e c'erano ancora dei ferri di attesa".

4. Avverso tale ordinanza i ricorrenti, a mezzo dei difensori, hanno proposto ricorso articolato in tre motivi. 54.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e la motivazione assente o apparente sull'ammissibilità del rimedio della revisione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen.

I ricorrenti censurano l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la sentenza che, come nel caso in esame, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, disponendo al contempo la confisca urbanistica, non potrebbe essere rimossa invocando l'istituto della revisione.

In particolare, l'ordinanza ha osservato che "la rivalutazione del dies a quo di una causa estintiva del reato — già definitivamente accertata dai Giudici della cognizione in tutti e tre i gradi del giudizio — è coperta dal giudicato e non è suscettibile di rivisitazione in sede di revisione" e che "la revisione non è il mezzo processuale appropriato: essa tende alla sostituzione della sentenza irrevocabile con una pronuncia assolutoria, non alla rimozione isolata di una sanzione accessoria", richiamando a tale riguardo il principio di tipicità e non fungibilità dei rimedi straordinari ribadito da Sez.

Unite n. 2648 del 2026.

Ad avviso dei ricorrenti, tale argomentazione è errata in diritto e si pone in frontale contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141, Milanesi, secondo cui il rimedio della revisione è apprestato per rimuovere ogni giudicato "ingiusto" idoneo a causare serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche all'onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti.

In particolare, le Sezioni Unite, nella sentenza da ultimo richiamata, avevano chiarito che la statuizione dichiarativa della prescrizione con condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., contiene necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità tout court, operata a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato anche con riguardo alla sfera dei diritti della personalità; e che, essendo analoga la disciplina prevista dall'art. 578- bis cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., dovrà ritenersi esperibile la revisione anche nei casi di cui al citato art. 578-bis, nei quali all'interessato va riconosciuto lo status soggettivo di "condannato", sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca.

I ricorrenti deducono altresì che la sentenza Sez.

Unite n. 2648 del 2026, richiamata nell'ordinanza impugnata, non ha in alcun modo contraddetto i dettami della sentenza "Milanesi" sull'esperibilità della revisione avverso le pronunce ex art. 578-bis cod. proc. pen., avendo essa riguardato esclusivamente l'impossibilità di trasporre, in tema di revoca della confisca di prevenzione, lo statuto espansivo della revisione penale in materia di "prova nuova".

Il richiamo a tale pronuncia sarebbe pertanto del tutto inconferente. 6In definitiva, secondo i ricorrenti, la decisione impugnata ha obliterato che l'istanza revisionale non era diretta a ottenere la rimozione di una mera sentenza dichiarativa della prescrizione, bensì di una decisione ex art. 578-bis cod. proc. pen. alla quale conseguono effetti pregiudizievoli per i destinatari, in forma di confisca urbanistica, previo accertamento incidentale della responsabilità penale.

La Corte territoriale avrebbe dovuto quindi riconoscere l'astratta esperibilità del rimedio della revisione e procedere al vaglio nel merito degli elementi addotti. 4.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione ai requisiti della novità e dell'idoneità delle prove allegate.

I ricorrenti deducono in primo luogo che l'ordinanza impugnata avrebbe escluso la novità delle prove allegate esclusivamente sulla base del rilievo che esse erano "formate prima del giudizio di cognizione o nel corso dello stesso", così violando il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a partire dalla sentenza 26 settembre 2001, n. 624, ric.

Pisano, secondo cui nel giudizio di revisione la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione, purché le stesse non siano state oggetto — nemmeno implicitamente — di pregressa valutazione da parte del giudice della cognizione.

Il suddetto principio, lungi dall'essere stato superato, sarebbe stato anzi implicitamente ribadito dalla sentenza Sez.

Unite n. 2648 del 2026 laddove, nel negare analoga apertura in tema di revoca della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite avrebbero sottolineato per contrasto la sussistenza di tale "statuto espansivo" proprio nel giudizio di revisione penale.

In tale prospettiva, l'istanza revisionale aveva puntualmente evidenziato sotto quale aspetto le prove indicate — pur preesistenti o acquisite — non fossero state valutate dai giudici della cognizione, e la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a verificare tale specifica allegazione difensiva, anziché escludere tout court la novità sulla base della mera anteriorità cronologica dei documenti. 4.2.1 Anche in ordine alla valutazione "nel merito" delle nuove prove si contesta l'operato della Corte territoriale.

In primo luogo, si sottolinea che l'esame in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi addotti al fine di verificarne "l'infondatezza rilevabile octu oculi senza necessità di approfonditi esami" e "senza la possibilità di procedere a un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite".

La Corte d'appello, invece, avrebbe effettuato una valutazione frammentata dei singoli elementi probatori, svalutandoli isolatamente, senza procedere ad una stima complessiva della loro capacità di incidere sul giudicato, "almeno nella prospettiva del ragionevole dubbio", essendo 7riservata al vero e proprio giudizio di revisione — da svolgersi nel contraddittorio delle parti — ogni più approfondita valutazione nel merito.

A tale principio non si sarebbe attenuta la Corte territoriale che, con riferimento alle fatture emesse dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" il 15 e il 30 novembre 2006, relative all'acquisto di "ferro box in barre", aveva giustificato la ritenuta irrilevanza sul rilievo che non sarebbe dato sapere quale utilizzo fosse stato fatto di quei materiali nell'imponente complesso edilizio.

Tale motivazione, oltre a non essere consentita nella fase di ammissibilità dell'istanza di revisione, sarebbe, nel merito, solo apparente e manifestamente illogica: la sola data delle fatture e dei correlati documenti di trasporto, risalenti alla seconda metà del novembre 2006, unitamente al verbale di sequestro del 30 novembre 2006 allegato alla consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero inequivocabilmente che "le armature rinvenute nel vano sotterraneo... erano state realizzate in epoca anteriore e prossima al erbale di sequestro del 30.11.2006".

In relazione alla consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e a quella di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta che la Corte territoriale aveva ignorato che le stesse "affrontano temi rilevantissimi eppure mai arati nel giudizio di cognizione" dimostrando che le opere alle quali era stato ancorato il dies a quo erano inesistenti e, comunque, risalenti al 2006.

Si sostiene che dalle analisi condotte e dalle fotografie allegate — tra cui quelle dello stato dei luoghi al 7 aprile 2026 — emergerebbe con evidenza che i pilastri non sono mai stati realizzati, in quanto, come rilevato da [OSCURATO:PERSONA], "la chiusura tombale dell'apogeo fu realizzata con caratteristiche edilizie diverse ...con blocchi portanti di lapil-cemento e travettini precompressi" il che confermerebbe che "i ferri presenti nel 2011 erano semplicemente parte integrante dell'armatura in ferro della platea di fondazione, lasciati per inerzia / dimenticanza", senza che alcun pilastro fosse mai stato sopraelevato.

Si rileva ancora nel verbale di sopralluogo del 19 aprile 2021 non si faceva menzione di opere edificatorie in corso e che [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 ottobre 2015, era incorso in una "gravissima contraddizione" mai valutata, avendo dapprima dichiarato che "non c'erano delle attività in quel momento in essere" e, subito dopo, aveva aggiunto "però dalla lettura delle strutture c'era infatti ricavato un locale deposito con dei pilastri che stavano in corso di realizzazione e c'erano ancora dei ferri di attesa".

Si richiama, ancora, la fotografia n. 50 allegata alla relas zione n. 10005 per dimostrare che nel locale deposito in data 19 aprile 2011 non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione, sostenendosi che "la presenza di una trave di coronamento in cemento armato e di un solaio di copertura" lo avrebbe materialmente impedito, bensì esclusivamente i medesimi ferri di attesa già fotografati in data 30 novembre 2006 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sant'[OSCURATO:PERSONA]. 8Tali prove, secondo la difesa, non erano state mai considerate dai giudici di merito così da soddisfare il requisito della "prova non valutata neppure implicitamente" ai sensi della giurisprudenza "Pisano". 4.2.2 Con riferimento al torrino ascensore, si deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe silente in ordine agli argomenti difensivi non avendo preso posizione in ordine alle prove allegate dalla difesa rappresentate: a) dalla dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato che nel corso del 2009 era stato installato un ascensore per [OSCURATO:PERSONA], diversamente abile, utilizzando una struttura in ferro e vetro, e che i pannelli di cartongesso utilizzati per rivestirne i lati est e sud erano stati rimossi alla fine dell'estate del 2010 a causa di un temporale; b) dalle fatture del gennaio 2009 relative al pagamento dell'ascensore; c) dal verbale di collaudo del 25 febbraio 2009; d) dalla fattura del 30 ottobre 2009 relativa alla manutenzione ordinaria dell'ascensore; e) dal video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010, nel quale sarebbe visibile lo stato del torrino alla predetta data; f) dalla deposizione dello stesso arch.

Olivier° all'udienza del 21 dicembre 2015, nella parte in cui aveva collocato gli interventi sul torrino all'inizio di ottobre 2010. 4.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 630, 631, 634 e 635 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, in ordine alla denunciata "falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011".

I ricorrenti ricordano che l'istanza aveva dedotto la falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 nella specifica parte in cui attestava la "predisposizione sul perimetro di quattro pilastri (sono visibili i ferri di attesa)": posto che i pilastri non erano mai stati realizzati, tale descrizione sarebbe stata mendace, perché aveva falsamente attribuito a meri ferri di armatura risalenti al 2006 la natura e la funzione di armature di pilastri in corso di costruzione, e aveva così indotto i giudici della cognizione a ritenere integrata, in quella data, un'opera edilizia rientrante nel programma lottizzatorio.

L'ordinanza impugnata avrebbe risposto a tale deduzione affermando che la qualificazione dei ferri come "predisposizione di pilastri" costituisce "un giudizio tecnico-descrittivo, non un'attestazione di fatti giuridicamente rilevanti in senso proprio", che "una diversa valutazione tecnica di quanto osservato.., non integra falsità dell'atto pubblico ma, al più, un'interpretazione difforme", e che "il fatto che i ferri fossero già presenti dal 2006 riguarda la correttezza dell'accertamento tecnico, non la veridicità dell'atto pubblico".

Ad avviso dei ricorrenti, tale argomentazione è gravemente contraddittoria: la stessa Corte, nell'escludere la falsità, ha implicitamente riconosciuto che i pilastri in senso stretto non esistevano, riducendo la relazione del 19 aprile 2011 a una "deduzione" dei verbalizzanti basata sulla "comune esperienza".

Così facendo, 9tuttavia, il Collegio aveva finito per ammettere esattamente ciò che la difesa sosteneva — e cioè che l'atto attestava non un fatto percepito, ma una illazione — senza trarne le dovute conseguenze sul piano dell'ammissibilità dell'istanza di revisione.

Sarebbe dunque palese la contraddizione interna della motivazione.

I ricorrenti deducono altresì che l'ordinanza ha erroneamente escluso la possibilità di accertamento incidentale della falsità in ragione del carattere valutativo dell'atto, laddove tale possibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte anche in relazione ad atti che contengano valutazioni tecniche, qualora esse si rivelino palesemente false sulla base di elementi obiettivi e non controvertibili.

Nel caso di specie, le fotografie dello stato dei luoghi e le conclusioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] fornirebbero elementi obiettivi idonei a supportare l'accertamento incidentale richiesto.

I ricorrenti rilevano infine che l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione sulle note difensive depositate in data 13 maggio 2026, con le quali la difesa aveva ulteriormente argomentato le proprie tesi sia in ordine alla falsità della relazione di sopralluogo, sia in ordine alle contraddizioni della deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine al profilo del torrino ascensore.

5. Con memoria depositata il 10 agosto 2026 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del PG che aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La memoria ribadisce, in primo luogo, che, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Milanesi, l'istanza di revisione è ammissibile e ci si duole del fatto che il PG avrebbe preso posizione solo su alcune delle prove nuove dedotte, ignorandone altre, e avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive che avevano segnalato gli errori di diritto e le lacune argomentative cui era incorsa la Corte territoriale.

In data 22 agosto 2026 è stata depositata una secondo memoria di replica che risulta incentrata sulla sentenza della 4 Sezione, depositata il 10 agosto 2026, allegata all'atto difensivo, che aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la prima istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che: la sentenza aveva dato rilievo ai ferri in attesa che costituivano proprio l'oggetto delle prove dedotte con la seconda istanza di revisione; i pilastri non erano stati mai realizzati; i lavori effettuati sul torrino erano irrilevanti ai fini della prescrizione essendo stata [OSCURATO:PERSONA] mandata assolta per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

101. L'ordinanza, in primo luogo, nega che la pronuncia invocata dai ricorrenti sia fra quelle perseguibili tramite il giudizio di revisione in quanto il mezzo processuale regolato dagli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. tenderebbe "alla sostituzione della sentenza irrevocabile con una sentenza assolutoria" mentre, nella vicenda in esame, risulta finalizzata alla rimozione di una sanzione accessoria.

La conclusione della Corte territoriale presta il fianco alle censure difensive, le quali, tuttavia, non risultano risolutive non confrontandosi con un dato, esposto nell'ordinanza, inerente la titolarità dei beni colpiti dalla confisca.

Effettivamente, la sentenza Milanesi ha espressamente riconosciuto che l'esperibilità la revisione anche nei casi previsti dall'art. 578-bis cod. proc. pen. dovendosi riconoscere all'interessato, sia pure incidentalmente, lo status soggettivo di "condannato (sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguono incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma).

Se, quindi, il predetto status soggettivo discende dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla confisca, una sentenza che incida sulla misura ablativa imponendone la revoca non può non rientrare fra le sentenze di proscioglimento di cui all'art. 631 cod. proc. pen.

È però evidente che tale costruzione ha, quale necessaria premessa, che la sentenza di prescrizione contestata abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica dei ricorrenti.

Il tema, sia che lo si ritenga attinente alla legittimazione, risultando elemento necessario per l'attribuzione dello status di condannato, sia che lo si consideri sotto il profilo dell'interesse a impugnare, dovendo comunque lo strumento processuale azionato tendere a un effetto positivo nella sfera dei ricorrenti, è però ignorato dal ricorso.

Eppure, l'ordinanza, richiamando quanto al riguardo rilevato dalla sentenza di legittimità che aveva definito il giudizio di merito, ha sottolineato che i beni oggetto della misura ablativa, per larga parte, "facevano capo a delle società e non alle persone fisiche".

Tale conclusione avrebbe imposto ai ricorrenti, che agiscono quali persone fisiche, di affrontare il tema relativo al pregiudizio subito per effetto di una misura ablativa che colpiva i beni appartenente a soggetti giuridici diversi.

I ricorsi, sul punto, sono però silenti, così da integrare una prima causa di inammissibilità, quanto meno in relazione ai beni di cui i ricorrenti non risultano proprietari.

2. Ma ulteriori argomenti impediscono che i ricorsi possano trovare accoglimento.

Il codice di rito, nel tentativo di individuare un equilibrio tra esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti giuridici, stabilisce quali soggetti sono 11legittimati ad avanzare richiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate (art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634).

Tra le ipotesi contemplate dall'art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la lettera c), invocata dai ricorrenti, prevede che la revisione possa essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631».

L'elaborazione giurisprudenziale ( Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 - 01) ha, quindi, chiarito che prove nuove, ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., sono: a. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto in quanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente ad esso; b. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente ma non introdotto nel processo; c. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primo giudizio ma non valutato dal giudice. 2.1 In ogni caso, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Come rilevato dalla sentenza che ha definito la prima richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 30251 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), "l'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso.

Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici.

Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi o comunque non valutati".

E, ancora, in termini ancora più chiari: "E' sufficiente ricordare che nel giudizio di revisione la prova nuova deve avere ad oggetto "fatti" e non può consistere in una diversa interpretazione di profili strettamente giuridici: la funzione della revisione non è quella di riparare ad una sentenza che possa contenere eventuali errori di fatto o di diritto, essendo tutto ciò coperto dal giudicato, quanto quella di risolvere una contraddizione fra verità formale e la successiva verità reale, emersa da situazioni non apprezzate nella sentenza; la prova deve in altri termini condurre 12all'accertamento -in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016 Rv. 267067 - 01), ovvero, come nel caso in esame, della sussistenza di un fatto di reato". 2.2 Nel caso in esame, ancora, il giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione deve fare i conti non soltanto con il giudicato ma anche con l'esito negativo della prima istanza di revisione presentata dai ricorrenti.

L'ordinamento giuridico non preclude, infatti, la reiterabilità delle istanze di revisione, a patto che l'ulteriore si fondi su un corredo probatorio «nuovo», nel senso sopra indicato, tale anche rispetto alle valutazioni e considerazioni, di natura istruttoria, operate in occasione del giudizio di rivisitazione del giudicato già svoltosi.

Non è dunque consentito riproporre istanze di revisione, che si basino su una mera rilettura di quanto deciso nel giudizio di revisione già celebrato, o ripropongano argomenti già dibattuti e risolti nella stessa sede (Sez. 5, n. 33800 del 24/5/2023, Nunziata).

3. Due sono i temi di prova oggetto della richiesta di revisione in valutazione: l'epoca di realizzazione del vano seminterrato e la rilevanza delle modifiche apportate al torrino dell'ascensore del fabbricato di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ottobre del 2010, ossia gli interventi cui era stata ancorato il dies a quo del termine prescrizionale.

Al primo tema di prova si riferiscono le perizia di [OSCURATO:PERSONA] circa la datazione del conglomerato cementizio armato della platea dalla quale fuoriescono i ferri di attesa, le fatture di acquisito che la difesa riferisce proprio ai ferri di attesa, la consulenza [OSCURATO:PERSONA] sul vano deposito, la fotografia n. 50 allegata alla relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 e la fotografia allegata al verbale di sequestro del 30 novembre 2006, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA].

Si riferiscono al torrino, oltre alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], la consulenza a firma di [OSCURATO:PERSONA], il video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010 nonché il certificato di matrimonio.

4. Entrambi i temi di prova erano stati oggetto della prima istanza di revisione. 4.1 In relazione al vano seminterrato, la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la prima richiesta di revisione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivela che i ricorrenti avevano collocato la realizzazione dell'ampliamento ben prima del decreto di citazione deducendo che nel locale "non vi è alcun pilastro in corso di realizzazione ma solo ferri di attesa conficcati nel piano di calpestio ...[in quanto] non avrebbero potuto essere collocati se non al 13momento della realizzazione della platea di cemento armato da cui fuoriuscivano", platea che l'allegazione difensiva Collocava negli anni 2006/2007. 4.2 Le prove nuove indicate a sostegno dell'allegazione difensive erano costituite: dalla relazione di [OSCURATO:PERSONA] che dimostrava che il piano di calpestio del locale era stato realizzato nel 2006 mentre il solaio di copertura era stato costruito l'anno seguente; da alcune fatture del 31 gennaio 2007, che si asseriva essere relative al materiale impiegato per realizzare il locale; "dal fascicolo integrale della CNR del 19 aprile 2011, e in particolare dalla fotografia n. 50 allegata alla relazione, [dalla quale] emergerebbe che in quella data nel locale deposito non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione ma solo ferri di attesa conficcati nel piano di calpestio" . 4.3 Le prove dedotte, tuttavia, erano state ritenute "irrilevanti" dalla Corte d'appello che aveva ritenuto che l'epoca di realizzazione del cemento del piano di calpestio e del solaio del locale seminterrato e l'inserimento dei ferri di attesa nel piano di calpestio non erano dirimenti in quanto la predisposizione dei pilastri nel perimetro del vano dimostrava che l'ampliamento non era stato ancora completato e risultava in corso di realizzazione.

La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale ha resistito alle censure difensive avendo la sentenza n. 30251 del 2026 ritenuto che "le prove, di cui i ricorrenti lamentano la mancata introduzione, attengono a temi che, come ha ricordato la sentenza impugnata, erano stati già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di legittimità; tali prove non possono rilevare ai fini della revisione, in quanto, in parte, già dedotte (...) e, in parte, inerenti ad una diversa valutazione del dedotto(...)". 4.4 La nuova richiesta di revisione si muove nel solco della precedente in quanto, come osservato dalla Corte territoriale nell'ordinanza impugnata, la relazione di [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, lo stesso oggetto di quella di [OSCURATO:PERSONA] mentre la tesi difensiva dei ferri di attesa lasciati "per inerzia dimenticanza" è ora supportata dalla relazione redatta da [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori prove sono costituite dalle fatture relative al ferro e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Se non è condivisibile, per quanto innanzi esposto, il rilievo dato dalla Corte territoriale al fatto che alcune delle prove dedotte erano state già acquisite nel corso del processo di cognizione, è però innegabile, come sottolineato nell'ordinanza, che nell'allegazione difensiva non si rinviene alcun fatto storico nuovo ma solo la riproposizione, attraverso la valorizzazione di prove sostanzialmente equipollenti a quelle già scrutinate, della diversa lettura tecnica degli elementi già acquisiti al processo di cognizione che già nel primo procedimento di revisione era stata giudicata irrilevante.

Le prove nuove dedotte in relazione al vano seminterrato, infatti, continuano a vertere sulla valenza significativa dello stato dei luoghi rappresentato nella foto n. 1450 allegata al verbale di sopralluogo dell'aprile 2011, volendo la difesa dimostrare che i ferri di attesa raffigurati nell'immagine non erano finalizzati alla realizzazione di pilastri ma erano stati "dimenticati" da chi aveva realizzato l'ampliamento.

Se nella precedente richiesta di revisione l'allegazione difensiva era stata fondata sull'epoca di realizzazione del solaio di copertura e del piano di calpestio e sull'indissolubile legame esistente fra quest'ultima struttura e i ferri di attesa, la nuova richiesta di revisione valorizza altre fatture, nuove relazioni peritali e una nuova immagine sempre allo scopo di dimostrare che non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione.

Non vi è, quindi, alcun fatto nuovo ma la riproposizione dell'alternativo apprezzamento della situazione di fatto già valutata dai giudici della cognizione che l'epilogo negativo della prima richiesta di revisione ha dimostrato priva dell'attitudine a incidere sulla misura ablatoria.

È, quindi, condivisibile la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata, secondo cui il rilievo assegnato allo stato dei luoghi rilevato nell'aprile del 2011 era il risultato di una "valutazione che, condivisibile o meno, era sindacabile esclusivamente con i mezzi ordinari di impugnazione, in concreto esperiti e definiti".

Ma anche a voler diversamente opinare, l'argomentazione difensiva secondo cui i manufatti raffigurati nella foto erano anteriori di anni rispetto alla data recepita nelle decisioni di merito finisce per scontrarsi con il giudizio di irrilevanza espresso dai giudici della prima istanza di revisione che hanno ritenuto non significativa "la datazione del cemento del piano di calpestio e del solaio in quanto l'esistenza dei lavori era stata desunta da elementi differenti rispetto alla realizzazione del deposito, ossia dalla presenza, nel perimetro di tale locale, di pilastri con ferri di attesa".

L'epoca di realizzazione dei vari componenti dell'ampliamento ha costituito, quindi, oggetto delle valutazioni dei giudici della prima richiesta di revisione e ritenuta irrilevante sulla scorta di una valutazione complessiva dello stato dei luoghi che la sentenza n. 30251 ha giudicato non sindacabile. 4.5 Identica conclusione può essere espressa in relazione alle prove relative al vano ascensore.

Già la sentenza di primo grado, nel ricostruire i lavori più recenti cui ancorare il decorso del termine prescrizionale, ha fatto riferimento ai lavori di sostituzione dei panelli in muratura con cristalli che, nell'ottobre 2010, avevano interessato il torrino del vano ascensore.

Identico rilievo è stato dato ai predetti lavori dalla Corte d'appello di Napoli.

La sentenza della 3 Sezione n. 37639/2024 descrive nei termini di seguito riportati i lavori che nell'ottobre 2010 avevano interessato il torrino: "...tra questi [ossia le opere non citate in una domanda di condono] la creazione di un torrino, che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non venne rilevato solo in 15termini di mera sostituzione di una sorta di rivestimento, bensì in termini di rivelazione della vera struttura finale del medesimo, in vetri, a lungo dissimulata da una sovrastruttura di altro materiale".

Spiega, quindi, che anche tale intervento costituisce una condotta idonea a integrare la prosecuzione del reato di lottizzazione abusiva rilevando, ai fini prescrizionale, ogni" condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, come quelle prima citate e qui in esame". 4.6 Nella prima richiesta di revisione era stato contestato che il dies a quo della proscrizione potesse essere collegato a un intervento che aveva comportato la "mera sostituzione del materiale utilizzato per contenere il congegno elevatore" e quindi risultava "irrilevante ai fini lottizzatori". 4.7 L'argomento difensivo, dichiarato inammissibile dalla sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva rilevato che l'intervento sul torrino era stato già valutato dai giudici della cognizione, è stato riproposto con la nuova richiesta di revisione, essendo stato dedotto che l'ascensore era stato rivestito con pannelli di cartongesso che erano stati rimossi alla fine dell'estate del 2010 rivelando la struttura sottostante e che tale intervento non poteva rilevare ai fini prescrizionali.

Si tratta, all'evidenza, della medesima ricostruzione valutata nel giudizio di cognizione e dedotta con la prima richiesta di revisione.

Si è, quindi, in presenza di fatti che erano già emersi nel processo di cognizione e che erano stati valutati dai giudici che l'hanno definito, sicché l'allegazione difensiva postula un riesame della situazione di fatto già valutata allo scopo di segnalare un presunto errore di diritto cui sarebbero incorsi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Napoli e la 3 Sezione della Corte di cassazione.

Sennonché, già sotto la vigenza del vecchio codice di rito, era pacifico che attraverso la revisione non è consentito di sindacare, nell'identità dei presupposti, l'erroneità del giudizio di valore su una determinata situazione storica ( Cass. 17 marzo 1972 Nicolsia, in Mass.

Cass. pen., 1972, 1240; più di recente Sez. 1, n. 14807 del 22/3/2022, Pallone secondo cui "l'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione; Sez. 6, n. 17864 del 19/3/2024, Krypa secondo cui : "l'istituto in esame, infatti, è concepito per i casi in cui emergano ex novo situazioni incompatibili con quelle ritenute in sentenza e non anche, come richiesto dal ricorrente, a correggere gli errori di diritto commessi dai giudici da rilevare nella fase cognitiva del giudizio per presidiare l'efficienza della giurisdizione e garantire che i rapporti giuridici rimangano stabili (con specifico riferimento alla prova nuova costituita da una causa di non punibilità: Sez. 6, n. 38367 del 27/05/2014, Azzena)...

Ciò comporta che la mancata valorizzazione di profili del fatto noti al giudice della fase cognitiva, e da questi trascurati nonostante la loro potenziale incidenza sul deliberato di 16condanna, non può essere rimediata attraverso la revisione.

In casi del genere non si scopre un fatto nuovo, ma si constata che il giudice ha valutato la fattispecie concreta in assenza di una corretta ricostruzione del quadro normativo pertinente.

Un errore di diritto, dunque.").

In ogni caso, inoltre, il fatto nuovo, alla cui dimostrazione le prove indicate tendono, costituito dalla natura dell'intervento, era stato già prospettato dinanzi alla Corte d'appello con la prima richiesta di revisione e ritenuto irrilevante.

Non vi è, pertanto, con riferimento ai lavori che hanno interessato il torrino, alcun profilo di novità ma la proposizione della differente valutazione giuridica del medesimo intervento che era stato apprezzato sia dai giudici della cognizione di cognizione che da quelli che hanno definito la prima richiesta di revisione. 4.8 In relazione al torrino, però, la seconda richiesta di revisione espone anche che i lavori di rimozione del materiale che copriva il vano di corsa dell'ascensore e il locale di copertura si sarebbero conclusi il 6 settembre 2010 e, quindi, anche a volerli valorizzare ai fini della prescrizione, il reato edilizio si sarebbe estinto per prescrizione il "6.9.2015 [quando] non si era esaurita la prova di accusa; anzi è possibile affermare che essa non era neppure cominciata, atteso che il CT del PM arch. [OSCURATO:PERSONA] è stato ascoltato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 1.12.2015".

L'argomento difensivo, che correttamente richiama il principio enunciato da Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01, per rappresentare che la confisca, nel caso di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, necessita che tutti gli elementi probatori necessari a dimostrare la sussistenza sia degli estremi oggettivi sia di quelli soggettivi dell'illecito edilizio siano stati acquisiti prima del maturare della causa estintiva, si rivela manifestamente infondato in quanto non tiene conto dei periodi di sospensione intervenuti nel processo di primo grado.

Dalla sentenza di primo grado risulta che il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso dal 6/11/2012 al 19/2/2014, per un totale di giorni 100, e dal 18/3/2013 al 2/4/2013, per giorni 14, dal 14/5/2013 al 17/6/2013, per giorni 32 e dal 27/5/2014 al 21.10.2014, per giorni 61 e, ancora, dal 5/4/2016 al 28/6/2016 per mesi due e giorni

23. Ne discende che l'escussione del consulente del PM arch. [OSCURATO:PERSONA], che la stessa istanza introduttiva indica come la prova decisiva in relazione ai lavori al torrino, è stata assunta mesi prima dello spirare del termine prescrizionale. 4.9 Tali premesse rendono palese l'inammissibilità del motivo dei ricorsi relativi al vano ascensore.

I ricorsi, sul punto, denunciano il difetto assoluto di motivazione con riferimento al materiale probatorio relativo alle modifiche apportate alla struttura.

Invero, la censura difensiva non si confronta con il passo dell'ordinanza che esclude che nel giudizio di revisione possano essere contestate "valutazioni non condivise svolge dai Giudicanti nel corso del procedimento genetico, posto che il 17rimedio offerto all'interessato per controdedurre ed ottenere una valutazione in senso da lui desiderato è costituito dall'impugnazione, nel caso di specie azionata sia davanti alla Corte d'appello di Napoli che davanti alla Suprema Corte".

È di tutta evidenza che tale affermazione attinge anche gli argomenti difensivi relativi al torrino, oggetto di specifica valutazione nei tre gradi del giudizio di cognizione.

In ogni caso, la lacuna argomentativa denunciata, a volerne ammettere la sussistenza, non giustificherebbe comunque l'annullamento dell'ordinanza.

E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).

In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019 ) Rv. 277281 - 01).

Tale principio, relativo al giudizio di cognizione, trova applicazione anche al giudizio di revisione, dovendo comunque il novum probatorio, per superare lo scrutinio di ammissibilità, essere potenzialmente in grado di scardinare la trama argomentativa della sentenza contestata.

Nel caso in esame, il primo degli argomenti difensivi relativo al torrino coincide, a tacer d'altro, con quanto dedotto nel primo giudizio di revisione mentre il secondo risulta manifestamente infondato, non avendo la difesa considerato i periodi di sospensione del termine di prescrizione intervenuti.

Entrambi, quindi, risultano manifestamente inidonei a intaccare la tenuta logica della trama argomentativa che sorregge la decisione contestata, sicché l'omissione argomentativa denunciata, a tutto voler concedere, è priva del requisito della decisività e, quindi, non è rilevabile in sede di legittimità. 18 /‘-5.

Va del pari escluso che le valutazioni sviluppate nell'ordinanza in ordine alle prove nuove dedotte esorbitino dal perimetro del giudizio relativo all'ammissibilità dell'istanza.

È stato, infatti, chiarito che le "nuove prove" devono essere sottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la loro intrinseca affidabilità, nonché, all'esito di una valutazione congiunta e comparata con le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneità ad incidere sull'accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 - 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 - 01).

Come condivisibilmente osservato da Sez. 5, n. 13976 del 26/3/2026, Abuhadayed, "entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verifica dell'ammissibilità dell'istanza, senza che sia indispensabile procedere all'assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell'attuale disciplina dell'istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase "rescindente" e fase "rescissoria" ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, come avveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l'intero procedimento è affidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 01)".

6. Non supera lo scrutinio di ammissibilità neppure il motivo prospettante la falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011.

La Corte d'appello di Roma ha rilevato che la relazione descrive lo stato di fatto esistente al momento del sopralluogo e dà conto del processo inferenziale che aveva portato gli operanti a desumere che i ferri di attesa che fuoriuscivano dal piano di calpestio fossero destinati alla realizzazione di pilastri.

Ha, quindi, ritenuto che si è in presenza di "una valutazione tecnica", di un processo inferenziale sviluppato muovendo dalla situazione di fatto esistente, sulla base di una regola di esperienza che lega i ferri di attesa con la realizzazione di ulteriori opere edilizie, che si rivela inidonea a integrare l'elemento oggettivo del falso ideologico denunciato.

Non può essere ancora sottaciuto che l'allegazione alla relazione delle foto dell'ampliamento, che fornivano una rappresentazione oggettiva e completa dello stato dei luoghi, costituisce un ulteriore argomento che milita contro l'ipotesi difensiva, precludendo tanto la configurazione dell'elemento soggettivo del reato di falso quanto di individuare un rapporto di derivazione fra il falso denunciato e l'epilogo del processo di cognizione, avendo le parti avuto la possibilità di avere diretta contezza dello stato dei luoghi rilevato dagli operanti e del processo inferenziale dai medesimi sviluppato. 196.1 L'ordinanza, ancora, sottolinea che il collegamento fra i ferri di attesa e l'attività edilizia nel vano era stata fondata dei giudicanti su molteplici prove, fra le quali la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], per cui l'ipotizzata falsità della relazione non giustificherebbe comunque l'accoglimento dei ricorsi.

Tale conclusione viene dal ricorso contestato nella nota di pag. 15 che assume che sarebbero "non veritiere" anche le deposizioni di Olivier°, ma l'argomento, non essendo stato prospettato con l'istanza introduttiva anche il reato di falsa testimonianza, risulta inammissibile.

Il motivo di revisione, quindi, difetta del requisito della idoneità a determinare la revoca della confisca in quanto la predisposizione dei pilastri è attestata da una fonte di prova diversa e autonoma rispetto a quella che integrerebbe il reato prospettato, per cui, anche espunta dal compendio probatorio la relazione, la misura ablativa troverebbe comunque giustificazione in un'ulteriore prova dotata di una sufficiente capacità dimostrativa.

A ciò si aggiunga, come già osservato al paragrafo 4 del considerato in diritto, che la misura ablativa contestata troverebbe comunque giustificazione nei lavori che avevano interessato il torrino dell'ascensore, intervento rimasto estraneo all'atto di cui è stata denunciata la falsità.

7. I ricorso vanno, quindi, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché sostituto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza in data 8 novembre 2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vennero condannati alla pena di anni uno di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda, per il reato di lottizzazione abusiva materiale e negoziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), con pena sospesa per [OSCURATO:PERSONA]. Il capo di imputazione (capo A) descriveva una lottizzazione abusiva realizzata su un'area di oltre quattro ettari sita in Sant'[OSCURATO:PERSONA], tra la via Stabia e lavia Croce di Gragnano, facente capo al complesso turistico-ricettivo denominato "[OSCURATO:PERSONA]". In sintesi, dal 1979 in poi, in assenza di titoli abilitativi o in forza di titoli emessi in maniera illegittima, veniva realizzata un'imponente e progressiva attività edilizia abusiva, comprensiva di viabilità interna, sistemazioni esterne e un'enorme quantità di volumetria ad uso ricettivo (sale per ricevimenti, cucina, depositi, struttura alberghiera a 5 stelle, piscina, fontane ornamentali, gazebi, eliporto), nonché di un manufatto ad uso abitativo privato. Il reato era contestato come commesso fino al 2011. Il Tribunale disponeva, conseguentemente, la confisca dei terreni e dei manufatti costituenti il complesso alberghiero "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarati acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA], ente che ne è tuttora proprietario. Il Tribunale individuava il dies a quo del termine di prescrizione nel periodo marzo-aprile 2011, fondando tale individuazione in particolare sul sopralluogo eseguito il 19 aprile 2011, nel corso del quale, al piano seminterrato del fabbricato principale (Al), "erano in corso opere di realizzazione di un locale deposito (...) con predisposizione sul perimetro di quattro pilastri di cui erano visibili i ferri di attesa) (cfr. sul punto comunicazione notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] municipale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] acquisita con l'accordo delle parti...e deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 ottobre 2015)" (pagg. 86 e 87 della sentenza). Il Tribunale, sempre nel capito relativo "all'epoca di realizzazione delle opere descritte al capo a) del decreto di citazione", dava ancora atto che nell'ottobre del 2010, "presso il fabbricato di proprietà di Polfra, ed in particolare presso il torrino ascensore dello stesso, erano in corso attività edilizie finalizzate alla sostituzione dei materiali con il quale il predetto era stato realizzato; nella specie le opere consistevano nella sostituzione dei pannelli di muratura con cristalli". 1.2 Con sentenza in data 14 giugno 2022, la Corte d'appello di Napoli, all'esito dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza impugnata dichiarando prescritto il reato; confermava, quindi, la confisca. In particolare, la Corte territoriale riteneva "assolutamente condivisibile" la conclusione del primo giudice in ordine alla protrazione dell'attività lottizzatoria dal 1979 sino all'aprile del 2011, evidenziando che gli imputati avevano continuato ad ingrandire ed espandere l'abuso edilizio in un arco temporale ininterrotto, e che la condotta abusiva era comprovata non solo dalle istanze di sanatoria e condono presentate nel tempo, ma altresì dai sopralluoghi eseguiti dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2010, allorché erano state rilevate attività edilizie presso il torrino dell'ascensore, e dall'ulteriore sopralluogo del 19 aprile 2011, nel corso del quale era stata accertato che al piano seminterrato del fabbricato principale (Al) "erano in corso opere di realizzazione di un locale deposito con predisposizione sul 2perimetro di quattro pilastri di cui erano visibili i ferri di attesa"(pag. 22 della sentenza). La Corte precisava che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente ed è un reato progressivo nell'evento, che giunge a compimento, nel caso di lottizzazione materiale o mista, solo dopo il completamento dei manufatti realizzati suoi singoli lotti". 1.3 Con sentenza n. 37639 del 15 febbraio 2024, la 3 Sezione della Corte ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. In particolare, in relazione al motivo di appello che contestava la misura ablativa sostenendo che il termine di prescrizione era giunto a consumazione "prima della conclusione del giudizio di primo grado e anzi già in apertura del dibattimento", la Corte ha osservato che: nell'ottobre del 2010, in relazione al torrino del vano ascensore, si era proceduto alla rimozione della sovrastruttura di un rivestimento che dissimulava la "vera struttura finale del medesimo"; nell'aprile 2011 era stata accertata l'ampliamento di una struttura preesistente "con predisposizione di pilastri a ciò funzionale"; "il reato di lottizzazione abusiva è "permanente e progressivo nell'evento, e, con riferimento all'ipotesi di lottizzazione materiale, che qui interessa" assumono rilievo, al fine dell'individuazione del momento in cui può dirsi cessata la permanenza, non soltanto quelle condotte che si concretizzano nella realizzazione di interventi edilizi o che comunque aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio e dagli strumenti urbanistici ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, come quelle prime citate"; "a fronte della corretta riconduzione temporale delle opere qui da ultimo in parola, effettuata dai giudici così da ricondurre la pubblicazione della prima sentenza ad epoca anteriore alla maturazione della prescrizione" gravava sugli imputati l'onere di allegare gli elementi idonei a dimostrare l'effettiva data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale, onere nel caso di specie rimasto inadempiuto. 2. Con istanza depositata in data 28 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una prima richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 9644/2022, invocando esclusivamente il motivo di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e allegando, fra l'altro: la consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'epoca di realizzazione dell'ampliamento del vano seminterrato; la fattura n. 208 del 31 gennaio 2007 in relazione all'epoca di acquisito del materiale edile asseritannente usato per la realizzazione dell'ampliamento; l'esame dibattimentale dall'arch. [OSCURATO:PERSONA]. 32.1 Con sentenza emessa in data 27 novembre 2025, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile tale prima richiesta di revisione. La Corte ha ritenuto, infatti, che le nuove prove difettavano del requisito della novità ed erano inoltre prive di qualunque incidenza sul nucleo fattuale che aveva fondato la decisione di merito. In particolare, con riferimento all'epoca di realizzazione dell'ampliamento del seminterrato, si è rilevato che determinante era la "predisposizione sul perimetro del locale di quattro pilastri, di cui erano visibili i ferri di attesa". In relazione al torrino, è stata richiamata quanto al riguardo sostenuto nella sentenza di legittimità che aveva rilevato che i lavori accertati nell'ottobre del 2010 miravano a rivelare la vera struttura del torrino e, quindi, doveva ritenersi costruito ex novo. È stata, pertanto, ribadita la rilevanza di tali interventi ai fini della determinazione del dies a quo del termine prescrizionale. I ricorsi avverso tale decisione sono stati rigettati dalla 4 Sezione della Corte all'esito della camera di consiglio del 9 luglio 2026. 2.2 Senza attendere l'esito di tale ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — in data 4 maggio 2026 — hanno depositato l'istanza di revisione che costituisce l'oggetto del presente procedimento L'istanza, diversamente dalla precedente, è fondata sia sulla sussistenza di prove non valutate o sopravvenute, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), sia sulla configurazione di un rapporto di derivazione della sentenza divenuta irrevocabile dal reato di falso ideologico che sarebbe stato commesso da coloro che redigettero la relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011, ai sensi, quindi, della alla lett. d) del medesimo articolo. Le "prove nuove" allegate sono le seguenti: la perizia giurata a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sulla datazione del conglomerato cementizio della platea su cui insistevano i "ferri di attesa", che perviene alla conclusione che l'epoca di realizzazione sarebbe collocabile "tra fine 2005 e fine 2006, con margine di errore di qualche anno"; le fatture n. 2456 del 15 novembre 2006 e n. 2635 del 30 novembre 2006, relative all'acquisto di materiali edilizi e ferri, emesse dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore del "[OSCURATO:PERSONA]"; la consulenza a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sul vano deposito, con allegazione del verbale di sequestro del 30 novembre 2006 e fotografie dello stato attuale dei luoghi; la fotografia n. 50 allegata alla relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011, indicata come prova preesistente non valutata e quella allegata al verbale di sequestro del 30 novembre 2006; 4la dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], tecnico di fiducia della società "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.A. all'epoca dei lavori, in ordine al tempo di realizzazione del vano e del torrino; la consulenza a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sul torrino ascensore, con documentazione tecnica relativa all'impianto (collaudo del 25 febbraio 2009, fatture del 2009) e dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]; il video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010 e relativo certificato di matrimonio; le deposizioni rese dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 13 ottobre 2015 e del 21 dicembre 2015, indicate come prove preesistenti non valutate. Sotto il profilo della falsità ideologica, l'istanza assume che la relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 sia ideologicamente falsa nella parte in cui attesta la "predisposizione sul perimetro di quattro pilastri (sono visibili i ferri di attesa)", sostenendo che in loco non vi erano pilastri in corso di realizzazione, bensì semplici ferri di armatura risalenti al 2006, mai rimossi. 3. Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 18 giugno 2026, la Corte d'appello di Roma, dichiarava de plano inammissibile la nuova istanza di revisione per manifesta infondatezza, individuando tre distinte ragioni: a) la strutturale estraneità del petitum al perimetro dell'istituto della revisione, atteso che l'intera costruzione argomentativa dei richiedenti convergeva verso l'unico obiettivo di retrodatare il dies a quo della prescrizione del reato al fine di rimuovere la confisca, senza che alcuna delle prove dedotte mirasse a dimostrare che il fatto non sussiste, che gli imputati non lo hanno commesso, o che il fatto non costituisce reato; b) il difetto di novità e l'inidoneità degli elementi allegati, consistenti in documenti preesistenti al giudizio o formati nel suo corso, in consulenze meramente rivalutative di fatti già acquisiti, e in prove già ampiamente vagliate nei tre gradi del giudizio di cognizione; c) la palese insussistenza della dedotta falsità ideologica del verbale del 19 aprile 2011, in quanto la qualificazione dei ferri affioranti come "predisposizione di pilastri" esprimeva un giudizio tecnico-descrittivo dei verbalizzanti, non un'attestazione di fatti obiettivi falsi, e la sentenza non si era fondata esclusivamente su tale verbale, essendo stata altresì acquisita la deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], presente al sopralluogo, il quale aveva confermato di aver visto "un locale deposito con dei pilastri che stavano in corso di realizzazione e c'erano ancora dei ferri di attesa". 4. Avverso tale ordinanza i ricorrenti, a mezzo dei difensori, hanno proposto ricorso articolato in tre motivi. 54.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e la motivazione assente o apparente sull'ammissibilità del rimedio della revisione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. I ricorrenti censurano l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la sentenza che, come nel caso in esame, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, disponendo al contempo la confisca urbanistica, non potrebbe essere rimossa invocando l'istituto della revisione. In particolare, l'ordinanza ha osservato che "la rivalutazione del dies a quo di una causa estintiva del reato — già definitivamente accertata dai Giudici della cognizione in tutti e tre i gradi del giudizio — è coperta dal giudicato e non è suscettibile di rivisitazione in sede di revisione" e che "la revisione non è il mezzo processuale appropriato: essa tende alla sostituzione della sentenza irrevocabile con una pronuncia assolutoria, non alla rimozione isolata di una sanzione accessoria", richiamando a tale riguardo il principio di tipicità e non fungibilità dei rimedi straordinari ribadito da Sez. Unite n. 2648 del 2026. Ad avviso dei ricorrenti, tale argomentazione è errata in diritto e si pone in frontale contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141, Milanesi, secondo cui il rimedio della revisione è apprestato per rimuovere ogni giudicato "ingiusto" idoneo a causare serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche all'onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti. In particolare, le Sezioni Unite, nella sentenza da ultimo richiamata, avevano chiarito che la statuizione dichiarativa della prescrizione con condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., contiene necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità tout court, operata a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato anche con riguardo alla sfera dei diritti della personalità; e che, essendo analoga la disciplina prevista dall'art. 578- bis cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., dovrà ritenersi esperibile la revisione anche nei casi di cui al citato art. 578-bis, nei quali all'interessato va riconosciuto lo status soggettivo di "condannato", sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca. I ricorrenti deducono altresì che la sentenza Sez. Unite n. 2648 del 2026, richiamata nell'ordinanza impugnata, non ha in alcun modo contraddetto i dettami della sentenza "Milanesi" sull'esperibilità della revisione avverso le pronunce ex art. 578-bis cod. proc. pen., avendo essa riguardato esclusivamente l'impossibilità di trasporre, in tema di revoca della confisca di prevenzione, lo statuto espansivo della revisione penale in materia di "prova nuova". Il richiamo a tale pronuncia sarebbe pertanto del tutto inconferente. 6In definitiva, secondo i ricorrenti, la decisione impugnata ha obliterato che l'istanza revisionale non era diretta a ottenere la rimozione di una mera sentenza dichiarativa della prescrizione, bensì di una decisione ex art. 578-bis cod. proc. pen. alla quale conseguono effetti pregiudizievoli per i destinatari, in forma di confisca urbanistica, previo accertamento incidentale della responsabilità penale. La Corte territoriale avrebbe dovuto quindi riconoscere l'astratta esperibilità del rimedio della revisione e procedere al vaglio nel merito degli elementi addotti. 4.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione ai requisiti della novità e dell'idoneità delle prove allegate. I ricorrenti deducono in primo luogo che l'ordinanza impugnata avrebbe escluso la novità delle prove allegate esclusivamente sulla base del rilievo che esse erano "formate prima del giudizio di cognizione o nel corso dello stesso", così violando il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a partire dalla sentenza 26 settembre 2001, n. 624, ric. Pisano, secondo cui nel giudizio di revisione la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione, purché le stesse non siano state oggetto — nemmeno implicitamente — di pregressa valutazione da parte del giudice della cognizione. Il suddetto principio, lungi dall'essere stato superato, sarebbe stato anzi implicitamente ribadito dalla sentenza Sez. Unite n. 2648 del 2026 laddove, nel negare analoga apertura in tema di revoca della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite avrebbero sottolineato per contrasto la sussistenza di tale "statuto espansivo" proprio nel giudizio di revisione penale. In tale prospettiva, l'istanza revisionale aveva puntualmente evidenziato sotto quale aspetto le prove indicate — pur preesistenti o acquisite — non fossero state valutate dai giudici della cognizione, e la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a verificare tale specifica allegazione difensiva, anziché escludere tout court la novità sulla base della mera anteriorità cronologica dei documenti. 4.2.1 Anche in ordine alla valutazione "nel merito" delle nuove prove si contesta l'operato della Corte territoriale. In primo luogo, si sottolinea che l'esame in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi addotti al fine di verificarne "l'infondatezza rilevabile octu oculi senza necessità di approfonditi esami" e "senza la possibilità di procedere a un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite". La Corte d'appello, invece, avrebbe effettuato una valutazione frammentata dei singoli elementi probatori, svalutandoli isolatamente, senza procedere ad una stima complessiva della loro capacità di incidere sul giudicato, "almeno nella prospettiva del ragionevole dubbio", essendo 7riservata al vero e proprio giudizio di revisione — da svolgersi nel contraddittorio delle parti — ogni più approfondita valutazione nel merito. A tale principio non si sarebbe attenuta la Corte territoriale che, con riferimento alle fatture emesse dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" il 15 e il 30 novembre 2006, relative all'acquisto di "ferro box in barre", aveva giustificato la ritenuta irrilevanza sul rilievo che non sarebbe dato sapere quale utilizzo fosse stato fatto di quei materiali nell'imponente complesso edilizio. Tale motivazione, oltre a non essere consentita nella fase di ammissibilità dell'istanza di revisione, sarebbe, nel merito, solo apparente e manifestamente illogica: la sola data delle fatture e dei correlati documenti di trasporto, risalenti alla seconda metà del novembre 2006, unitamente al verbale di sequestro del 30 novembre 2006 allegato alla consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero inequivocabilmente che "le armature rinvenute nel vano sotterraneo... erano state realizzate in epoca anteriore e prossima al erbale di sequestro del 30.11.2006". In relazione alla consulenza dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e a quella di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta che la Corte territoriale aveva ignorato che le stesse "affrontano temi rilevantissimi eppure mai arati nel giudizio di cognizione" dimostrando che le opere alle quali era stato ancorato il dies a quo erano inesistenti e, comunque, risalenti al 2006. Si sostiene che dalle analisi condotte e dalle fotografie allegate — tra cui quelle dello stato dei luoghi al 7 aprile 2026 — emergerebbe con evidenza che i pilastri non sono mai stati realizzati, in quanto, come rilevato da [OSCURATO:PERSONA], "la chiusura tombale dell'apogeo fu realizzata con caratteristiche edilizie diverse ...con blocchi portanti di lapil-cemento e travettini precompressi" il che confermerebbe che "i ferri presenti nel 2011 erano semplicemente parte integrante dell'armatura in ferro della platea di fondazione, lasciati per inerzia / dimenticanza", senza che alcun pilastro fosse mai stato sopraelevato. Si rileva ancora nel verbale di sopralluogo del 19 aprile 2021 non si faceva menzione di opere edificatorie in corso e che [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 ottobre 2015, era incorso in una "gravissima contraddizione" mai valutata, avendo dapprima dichiarato che "non c'erano delle attività in quel momento in essere" e, subito dopo, aveva aggiunto "però dalla lettura delle strutture c'era infatti ricavato un locale deposito con dei pilastri che stavano in corso di realizzazione e c'erano ancora dei ferri di attesa". Si richiama, ancora, la fotografia n. 50 allegata alla relas zione n. 10005 per dimostrare che nel locale deposito in data 19 aprile 2011 non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione, sostenendosi che "la presenza di una trave di coronamento in cemento armato e di un solaio di copertura" lo avrebbe materialmente impedito, bensì esclusivamente i medesimi ferri di attesa già fotografati in data 30 novembre 2006 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sant'[OSCURATO:PERSONA]. 8Tali prove, secondo la difesa, non erano state mai considerate dai giudici di merito così da soddisfare il requisito della "prova non valutata neppure implicitamente" ai sensi della giurisprudenza "Pisano". 4.2.2 Con riferimento al torrino ascensore, si deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe silente in ordine agli argomenti difensivi non avendo preso posizione in ordine alle prove allegate dalla difesa rappresentate: a) dalla dichiarazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato che nel corso del 2009 era stato installato un ascensore per [OSCURATO:PERSONA], diversamente abile, utilizzando una struttura in ferro e vetro, e che i pannelli di cartongesso utilizzati per rivestirne i lati est e sud erano stati rimossi alla fine dell'estate del 2010 a causa di un temporale; b) dalle fatture del gennaio 2009 relative al pagamento dell'ascensore; c) dal verbale di collaudo del 25 febbraio 2009; d) dalla fattura del 30 ottobre 2009 relativa alla manutenzione ordinaria dell'ascensore; e) dal video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010, nel quale sarebbe visibile lo stato del torrino alla predetta data; f) dalla deposizione dello stesso arch. Olivier° all'udienza del 21 dicembre 2015, nella parte in cui aveva collocato gli interventi sul torrino all'inizio di ottobre 2010. 4.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 630, 631, 634 e 635 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, in ordine alla denunciata "falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011". I ricorrenti ricordano che l'istanza aveva dedotto la falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 nella specifica parte in cui attestava la "predisposizione sul perimetro di quattro pilastri (sono visibili i ferri di attesa)": posto che i pilastri non erano mai stati realizzati, tale descrizione sarebbe stata mendace, perché aveva falsamente attribuito a meri ferri di armatura risalenti al 2006 la natura e la funzione di armature di pilastri in corso di costruzione, e aveva così indotto i giudici della cognizione a ritenere integrata, in quella data, un'opera edilizia rientrante nel programma lottizzatorio. L'ordinanza impugnata avrebbe risposto a tale deduzione affermando che la qualificazione dei ferri come "predisposizione di pilastri" costituisce "un giudizio tecnico-descrittivo, non un'attestazione di fatti giuridicamente rilevanti in senso proprio", che "una diversa valutazione tecnica di quanto osservato.., non integra falsità dell'atto pubblico ma, al più, un'interpretazione difforme", e che "il fatto che i ferri fossero già presenti dal 2006 riguarda la correttezza dell'accertamento tecnico, non la veridicità dell'atto pubblico". Ad avviso dei ricorrenti, tale argomentazione è gravemente contraddittoria: la stessa Corte, nell'escludere la falsità, ha implicitamente riconosciuto che i pilastri in senso stretto non esistevano, riducendo la relazione del 19 aprile 2011 a una "deduzione" dei verbalizzanti basata sulla "comune esperienza". Così facendo, 9tuttavia, il Collegio aveva finito per ammettere esattamente ciò che la difesa sosteneva — e cioè che l'atto attestava non un fatto percepito, ma una illazione — senza trarne le dovute conseguenze sul piano dell'ammissibilità dell'istanza di revisione. Sarebbe dunque palese la contraddizione interna della motivazione. I ricorrenti deducono altresì che l'ordinanza ha erroneamente escluso la possibilità di accertamento incidentale della falsità in ragione del carattere valutativo dell'atto, laddove tale possibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte anche in relazione ad atti che contengano valutazioni tecniche, qualora esse si rivelino palesemente false sulla base di elementi obiettivi e non controvertibili. Nel caso di specie, le fotografie dello stato dei luoghi e le conclusioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] fornirebbero elementi obiettivi idonei a supportare l'accertamento incidentale richiesto. I ricorrenti rilevano infine che l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione sulle note difensive depositate in data 13 maggio 2026, con le quali la difesa aveva ulteriormente argomentato le proprie tesi sia in ordine alla falsità della relazione di sopralluogo, sia in ordine alle contraddizioni della deposizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine al profilo del torrino ascensore. 5. Con memoria depositata il 10 agosto 2026 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del PG che aveva chiesto il rigetto del ricorso. La memoria ribadisce, in primo luogo, che, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Milanesi, l'istanza di revisione è ammissibile e ci si duole del fatto che il PG avrebbe preso posizione solo su alcune delle prove nuove dedotte, ignorandone altre, e avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive che avevano segnalato gli errori di diritto e le lacune argomentative cui era incorsa la Corte territoriale. In data 22 agosto 2026 è stata depositata una secondo memoria di replica che risulta incentrata sulla sentenza della 4 Sezione, depositata il 10 agosto 2026, allegata all'atto difensivo, che aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la prima istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che: la sentenza aveva dato rilievo ai ferri in attesa che costituivano proprio l'oggetto delle prove dedotte con la seconda istanza di revisione; i pilastri non erano stati mai realizzati; i lavori effettuati sul torrino erano irrilevanti ai fini della prescrizione essendo stata [OSCURATO:PERSONA] mandata assolta per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 101. L'ordinanza, in primo luogo, nega che la pronuncia invocata dai ricorrenti sia fra quelle perseguibili tramite il giudizio di revisione in quanto il mezzo processuale regolato dagli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. tenderebbe "alla sostituzione della sentenza irrevocabile con una sentenza assolutoria" mentre, nella vicenda in esame, risulta finalizzata alla rimozione di una sanzione accessoria. La conclusione della Corte territoriale presta il fianco alle censure difensive, le quali, tuttavia, non risultano risolutive non confrontandosi con un dato, esposto nell'ordinanza, inerente la titolarità dei beni colpiti dalla confisca. Effettivamente, la sentenza Milanesi ha espressamente riconosciuto che l'esperibilità la revisione anche nei casi previsti dall'art. 578-bis cod. proc. pen. dovendosi riconoscere all'interessato, sia pure incidentalmente, lo status soggettivo di "condannato (sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguono incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma). Se, quindi, il predetto status soggettivo discende dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla confisca, una sentenza che incida sulla misura ablativa imponendone la revoca non può non rientrare fra le sentenze di proscioglimento di cui all'art. 631 cod. proc. pen. È però evidente che tale costruzione ha, quale necessaria premessa, che la sentenza di prescrizione contestata abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica dei ricorrenti. Il tema, sia che lo si ritenga attinente alla legittimazione, risultando elemento necessario per l'attribuzione dello status di condannato, sia che lo si consideri sotto il profilo dell'interesse a impugnare, dovendo comunque lo strumento processuale azionato tendere a un effetto positivo nella sfera dei ricorrenti, è però ignorato dal ricorso. Eppure, l'ordinanza, richiamando quanto al riguardo rilevato dalla sentenza di legittimità che aveva definito il giudizio di merito, ha sottolineato che i beni oggetto della misura ablativa, per larga parte, "facevano capo a delle società e non alle persone fisiche". Tale conclusione avrebbe imposto ai ricorrenti, che agiscono quali persone fisiche, di affrontare il tema relativo al pregiudizio subito per effetto di una misura ablativa che colpiva i beni appartenente a soggetti giuridici diversi. I ricorsi, sul punto, sono però silenti, così da integrare una prima causa di inammissibilità, quanto meno in relazione ai beni di cui i ricorrenti non risultano proprietari. 2. Ma ulteriori argomenti impediscono che i ricorsi possano trovare accoglimento. Il codice di rito, nel tentativo di individuare un equilibrio tra esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti giuridici, stabilisce quali soggetti sono 11legittimati ad avanzare richiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate (art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634). Tra le ipotesi contemplate dall'art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la lettera c), invocata dai ricorrenti, prevede che la revisione possa essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631». L'elaborazione giurisprudenziale ( Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 - 01) ha, quindi, chiarito che prove nuove, ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., sono: a. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto in quanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente ad esso; b. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente ma non introdotto nel processo; c. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primo giudizio ma non valutato dal giudice. 2.1 In ogni caso, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Come rilevato dalla sentenza che ha definito la prima richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 30251 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), "l'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi o comunque non valutati". E, ancora, in termini ancora più chiari: "E' sufficiente ricordare che nel giudizio di revisione la prova nuova deve avere ad oggetto "fatti" e non può consistere in una diversa interpretazione di profili strettamente giuridici: la funzione della revisione non è quella di riparare ad una sentenza che possa contenere eventuali errori di fatto o di diritto, essendo tutto ciò coperto dal giudicato, quanto quella di risolvere una contraddizione fra verità formale e la successiva verità reale, emersa da situazioni non apprezzate nella sentenza; la prova deve in altri termini condurre 12all'accertamento -in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016 Rv. 267067 - 01), ovvero, come nel caso in esame, della sussistenza di un fatto di reato". 2.2 Nel caso in esame, ancora, il giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione deve fare i conti non soltanto con il giudicato ma anche con l'esito negativo della prima istanza di revisione presentata dai ricorrenti. L'ordinamento giuridico non preclude, infatti, la reiterabilità delle istanze di revisione, a patto che l'ulteriore si fondi su un corredo probatorio «nuovo», nel senso sopra indicato, tale anche rispetto alle valutazioni e considerazioni, di natura istruttoria, operate in occasione del giudizio di rivisitazione del giudicato già svoltosi. Non è dunque consentito riproporre istanze di revisione, che si basino su una mera rilettura di quanto deciso nel giudizio di revisione già celebrato, o ripropongano argomenti già dibattuti e risolti nella stessa sede (Sez. 5, n. 33800 del 24/5/2023, Nunziata). 3. Due sono i temi di prova oggetto della richiesta di revisione in valutazione: l'epoca di realizzazione del vano seminterrato e la rilevanza delle modifiche apportate al torrino dell'ascensore del fabbricato di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ottobre del 2010, ossia gli interventi cui era stata ancorato il dies a quo del termine prescrizionale. Al primo tema di prova si riferiscono le perizia di [OSCURATO:PERSONA] circa la datazione del conglomerato cementizio armato della platea dalla quale fuoriescono i ferri di attesa, le fatture di acquisito che la difesa riferisce proprio ai ferri di attesa, la consulenza [OSCURATO:PERSONA] sul vano deposito, la fotografia n. 50 allegata alla relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011 e la fotografia allegata al verbale di sequestro del 30 novembre 2006, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si riferiscono al torrino, oltre alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], la consulenza a firma di [OSCURATO:PERSONA], il video del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2010 nonché il certificato di matrimonio. 4. Entrambi i temi di prova erano stati oggetto della prima istanza di revisione. 4.1 In relazione al vano seminterrato, la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la prima richiesta di revisione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivela che i ricorrenti avevano collocato la realizzazione dell'ampliamento ben prima del decreto di citazione deducendo che nel locale "non vi è alcun pilastro in corso di realizzazione ma solo ferri di attesa conficcati nel piano di calpestio ...[in quanto] non avrebbero potuto essere collocati se non al 13momento della realizzazione della platea di cemento armato da cui fuoriuscivano", platea che l'allegazione difensiva Collocava negli anni 2006/2007. 4.2 Le prove nuove indicate a sostegno dell'allegazione difensive erano costituite: dalla relazione di [OSCURATO:PERSONA] che dimostrava che il piano di calpestio del locale era stato realizzato nel 2006 mentre il solaio di copertura era stato costruito l'anno seguente; da alcune fatture del 31 gennaio 2007, che si asseriva essere relative al materiale impiegato per realizzare il locale; "dal fascicolo integrale della CNR del 19 aprile 2011, e in particolare dalla fotografia n. 50 allegata alla relazione, [dalla quale] emergerebbe che in quella data nel locale deposito non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione ma solo ferri di attesa conficcati nel piano di calpestio" . 4.3 Le prove dedotte, tuttavia, erano state ritenute "irrilevanti" dalla Corte d'appello che aveva ritenuto che l'epoca di realizzazione del cemento del piano di calpestio e del solaio del locale seminterrato e l'inserimento dei ferri di attesa nel piano di calpestio non erano dirimenti in quanto la predisposizione dei pilastri nel perimetro del vano dimostrava che l'ampliamento non era stato ancora completato e risultava in corso di realizzazione. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale ha resistito alle censure difensive avendo la sentenza n. 30251 del 2026 ritenuto che "le prove, di cui i ricorrenti lamentano la mancata introduzione, attengono a temi che, come ha ricordato la sentenza impugnata, erano stati già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di legittimità; tali prove non possono rilevare ai fini della revisione, in quanto, in parte, già dedotte (...) e, in parte, inerenti ad una diversa valutazione del dedotto(...)". 4.4 La nuova richiesta di revisione si muove nel solco della precedente in quanto, come osservato dalla Corte territoriale nell'ordinanza impugnata, la relazione di [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, lo stesso oggetto di quella di [OSCURATO:PERSONA] mentre la tesi difensiva dei ferri di attesa lasciati "per inerzia dimenticanza" è ora supportata dalla relazione redatta da [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori prove sono costituite dalle fatture relative al ferro e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Se non è condivisibile, per quanto innanzi esposto, il rilievo dato dalla Corte territoriale al fatto che alcune delle prove dedotte erano state già acquisite nel corso del processo di cognizione, è però innegabile, come sottolineato nell'ordinanza, che nell'allegazione difensiva non si rinviene alcun fatto storico nuovo ma solo la riproposizione, attraverso la valorizzazione di prove sostanzialmente equipollenti a quelle già scrutinate, della diversa lettura tecnica degli elementi già acquisiti al processo di cognizione che già nel primo procedimento di revisione era stata giudicata irrilevante. Le prove nuove dedotte in relazione al vano seminterrato, infatti, continuano a vertere sulla valenza significativa dello stato dei luoghi rappresentato nella foto n. 1450 allegata al verbale di sopralluogo dell'aprile 2011, volendo la difesa dimostrare che i ferri di attesa raffigurati nell'immagine non erano finalizzati alla realizzazione di pilastri ma erano stati "dimenticati" da chi aveva realizzato l'ampliamento. Se nella precedente richiesta di revisione l'allegazione difensiva era stata fondata sull'epoca di realizzazione del solaio di copertura e del piano di calpestio e sull'indissolubile legame esistente fra quest'ultima struttura e i ferri di attesa, la nuova richiesta di revisione valorizza altre fatture, nuove relazioni peritali e una nuova immagine sempre allo scopo di dimostrare che non vi era alcun pilastro in corso di realizzazione. Non vi è, quindi, alcun fatto nuovo ma la riproposizione dell'alternativo apprezzamento della situazione di fatto già valutata dai giudici della cognizione che l'epilogo negativo della prima richiesta di revisione ha dimostrato priva dell'attitudine a incidere sulla misura ablatoria. È, quindi, condivisibile la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata, secondo cui il rilievo assegnato allo stato dei luoghi rilevato nell'aprile del 2011 era il risultato di una "valutazione che, condivisibile o meno, era sindacabile esclusivamente con i mezzi ordinari di impugnazione, in concreto esperiti e definiti". Ma anche a voler diversamente opinare, l'argomentazione difensiva secondo cui i manufatti raffigurati nella foto erano anteriori di anni rispetto alla data recepita nelle decisioni di merito finisce per scontrarsi con il giudizio di irrilevanza espresso dai giudici della prima istanza di revisione che hanno ritenuto non significativa "la datazione del cemento del piano di calpestio e del solaio in quanto l'esistenza dei lavori era stata desunta da elementi differenti rispetto alla realizzazione del deposito, ossia dalla presenza, nel perimetro di tale locale, di pilastri con ferri di attesa". L'epoca di realizzazione dei vari componenti dell'ampliamento ha costituito, quindi, oggetto delle valutazioni dei giudici della prima richiesta di revisione e ritenuta irrilevante sulla scorta di una valutazione complessiva dello stato dei luoghi che la sentenza n. 30251 ha giudicato non sindacabile. 4.5 Identica conclusione può essere espressa in relazione alle prove relative al vano ascensore. Già la sentenza di primo grado, nel ricostruire i lavori più recenti cui ancorare il decorso del termine prescrizionale, ha fatto riferimento ai lavori di sostituzione dei panelli in muratura con cristalli che, nell'ottobre 2010, avevano interessato il torrino del vano ascensore. Identico rilievo è stato dato ai predetti lavori dalla Corte d'appello di Napoli. La sentenza della 3 Sezione n. 37639/2024 descrive nei termini di seguito riportati i lavori che nell'ottobre 2010 avevano interessato il torrino: "...tra questi [ossia le opere non citate in una domanda di condono] la creazione di un torrino, che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non venne rilevato solo in 15termini di mera sostituzione di una sorta di rivestimento, bensì in termini di rivelazione della vera struttura finale del medesimo, in vetri, a lungo dissimulata da una sovrastruttura di altro materiale". Spiega, quindi, che anche tale intervento costituisce una condotta idonea a integrare la prosecuzione del reato di lottizzazione abusiva rilevando, ai fini prescrizionale, ogni" condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, come quelle prima citate e qui in esame". 4.6 Nella prima richiesta di revisione era stato contestato che il dies a quo della proscrizione potesse essere collegato a un intervento che aveva comportato la "mera sostituzione del materiale utilizzato per contenere il congegno elevatore" e quindi risultava "irrilevante ai fini lottizzatori". 4.7 L'argomento difensivo, dichiarato inammissibile dalla sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva rilevato che l'intervento sul torrino era stato già valutato dai giudici della cognizione, è stato riproposto con la nuova richiesta di revisione, essendo stato dedotto che l'ascensore era stato rivestito con pannelli di cartongesso che erano stati rimossi alla fine dell'estate del 2010 rivelando la struttura sottostante e che tale intervento non poteva rilevare ai fini prescrizionali. Si tratta, all'evidenza, della medesima ricostruzione valutata nel giudizio di cognizione e dedotta con la prima richiesta di revisione. Si è, quindi, in presenza di fatti che erano già emersi nel processo di cognizione e che erano stati valutati dai giudici che l'hanno definito, sicché l'allegazione difensiva postula un riesame della situazione di fatto già valutata allo scopo di segnalare un presunto errore di diritto cui sarebbero incorsi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Napoli e la 3 Sezione della Corte di cassazione. Sennonché, già sotto la vigenza del vecchio codice di rito, era pacifico che attraverso la revisione non è consentito di sindacare, nell'identità dei presupposti, l'erroneità del giudizio di valore su una determinata situazione storica ( Cass. 17 marzo 1972 Nicolsia, in Mass. Cass. pen., 1972, 1240; più di recente Sez. 1, n. 14807 del 22/3/2022, Pallone secondo cui "l'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione; Sez. 6, n. 17864 del 19/3/2024, Krypa secondo cui : "l'istituto in esame, infatti, è concepito per i casi in cui emergano ex novo situazioni incompatibili con quelle ritenute in sentenza e non anche, come richiesto dal ricorrente, a correggere gli errori di diritto commessi dai giudici da rilevare nella fase cognitiva del giudizio per presidiare l'efficienza della giurisdizione e garantire che i rapporti giuridici rimangano stabili (con specifico riferimento alla prova nuova costituita da una causa di non punibilità: Sez. 6, n. 38367 del 27/05/2014, Azzena)... Ciò comporta che la mancata valorizzazione di profili del fatto noti al giudice della fase cognitiva, e da questi trascurati nonostante la loro potenziale incidenza sul deliberato di 16condanna, non può essere rimediata attraverso la revisione. In casi del genere non si scopre un fatto nuovo, ma si constata che il giudice ha valutato la fattispecie concreta in assenza di una corretta ricostruzione del quadro normativo pertinente. Un errore di diritto, dunque."). In ogni caso, inoltre, il fatto nuovo, alla cui dimostrazione le prove indicate tendono, costituito dalla natura dell'intervento, era stato già prospettato dinanzi alla Corte d'appello con la prima richiesta di revisione e ritenuto irrilevante. Non vi è, pertanto, con riferimento ai lavori che hanno interessato il torrino, alcun profilo di novità ma la proposizione della differente valutazione giuridica del medesimo intervento che era stato apprezzato sia dai giudici della cognizione di cognizione che da quelli che hanno definito la prima richiesta di revisione. 4.8 In relazione al torrino, però, la seconda richiesta di revisione espone anche che i lavori di rimozione del materiale che copriva il vano di corsa dell'ascensore e il locale di copertura si sarebbero conclusi il 6 settembre 2010 e, quindi, anche a volerli valorizzare ai fini della prescrizione, il reato edilizio si sarebbe estinto per prescrizione il "6.9.2015 [quando] non si era esaurita la prova di accusa; anzi è possibile affermare che essa non era neppure cominciata, atteso che il CT del PM arch. [OSCURATO:PERSONA] è stato ascoltato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 1.12.2015". L'argomento difensivo, che correttamente richiama il principio enunciato da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01, per rappresentare che la confisca, nel caso di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, necessita che tutti gli elementi probatori necessari a dimostrare la sussistenza sia degli estremi oggettivi sia di quelli soggettivi dell'illecito edilizio siano stati acquisiti prima del maturare della causa estintiva, si rivela manifestamente infondato in quanto non tiene conto dei periodi di sospensione intervenuti nel processo di primo grado. Dalla sentenza di primo grado risulta che il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso dal 6/11/2012 al 19/2/2014, per un totale di giorni 100, e dal 18/3/2013 al 2/4/2013, per giorni 14, dal 14/5/2013 al 17/6/2013, per giorni 32 e dal 27/5/2014 al 21.10.2014, per giorni 61 e, ancora, dal 5/4/2016 al 28/6/2016 per mesi due e giorni 23. Ne discende che l'escussione del consulente del PM arch. [OSCURATO:PERSONA], che la stessa istanza introduttiva indica come la prova decisiva in relazione ai lavori al torrino, è stata assunta mesi prima dello spirare del termine prescrizionale. 4.9 Tali premesse rendono palese l'inammissibilità del motivo dei ricorsi relativi al vano ascensore. I ricorsi, sul punto, denunciano il difetto assoluto di motivazione con riferimento al materiale probatorio relativo alle modifiche apportate alla struttura. Invero, la censura difensiva non si confronta con il passo dell'ordinanza che esclude che nel giudizio di revisione possano essere contestate "valutazioni non condivise svolge dai Giudicanti nel corso del procedimento genetico, posto che il 17rimedio offerto all'interessato per controdedurre ed ottenere una valutazione in senso da lui desiderato è costituito dall'impugnazione, nel caso di specie azionata sia davanti alla Corte d'appello di Napoli che davanti alla Suprema Corte". È di tutta evidenza che tale affermazione attinge anche gli argomenti difensivi relativi al torrino, oggetto di specifica valutazione nei tre gradi del giudizio di cognizione. In ogni caso, la lacuna argomentativa denunciata, a volerne ammettere la sussistenza, non giustificherebbe comunque l'annullamento dell'ordinanza. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019 ) Rv. 277281 - 01). Tale principio, relativo al giudizio di cognizione, trova applicazione anche al giudizio di revisione, dovendo comunque il novum probatorio, per superare lo scrutinio di ammissibilità, essere potenzialmente in grado di scardinare la trama argomentativa della sentenza contestata. Nel caso in esame, il primo degli argomenti difensivi relativo al torrino coincide, a tacer d'altro, con quanto dedotto nel primo giudizio di revisione mentre il secondo risulta manifestamente infondato, non avendo la difesa considerato i periodi di sospensione del termine di prescrizione intervenuti. Entrambi, quindi, risultano manifestamente inidonei a intaccare la tenuta logica della trama argomentativa che sorregge la decisione contestata, sicché l'omissione argomentativa denunciata, a tutto voler concedere, è priva del requisito della decisività e, quindi, non è rilevabile in sede di legittimità. 18 /‘-5. Va del pari escluso che le valutazioni sviluppate nell'ordinanza in ordine alle prove nuove dedotte esorbitino dal perimetro del giudizio relativo all'ammissibilità dell'istanza. È stato, infatti, chiarito che le "nuove prove" devono essere sottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la loro intrinseca affidabilità, nonché, all'esito di una valutazione congiunta e comparata con le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneità ad incidere sull'accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 - 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 - 01). Come condivisibilmente osservato da Sez. 5, n. 13976 del 26/3/2026, Abuhadayed, "entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verifica dell'ammissibilità dell'istanza, senza che sia indispensabile procedere all'assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell'attuale disciplina dell'istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase "rescindente" e fase "rescissoria" ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, come avveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l'intero procedimento è affidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 01)". 6. Non supera lo scrutinio di ammissibilità neppure il motivo prospettante la falsità ideologica della relazione di accertamento n. 10005 del 19 aprile 2011. La Corte d'appello di Roma ha rilevato che la relazione descrive lo stato di fatto esistente al momento del sopralluogo e dà conto del processo inferenziale che aveva portato gli operanti a desumere che i ferri di attesa che fuoriuscivano dal piano di calpestio fossero destinati alla realizzazione di pilastri. Ha, quindi, ritenuto che si è in presenza di "una valutazione tecnica", di un processo inferenziale sviluppato muovendo dalla situazione di fatto esistente, sulla base di una regola di esperienza che lega i ferri di attesa con la realizzazione di ulteriori opere edilizie, che si rivela inidonea a integrare l'elemento oggettivo del falso ideologico denunciato. Non può essere ancora sottaciuto che l'allegazione alla relazione delle foto dell'ampliamento, che fornivano una rappresentazione oggettiva e completa dello stato dei luoghi, costituisce un ulteriore argomento che milita contro l'ipotesi difensiva, precludendo tanto la configurazione dell'elemento soggettivo del reato di falso quanto di individuare un rapporto di derivazione fra il falso denunciato e l'epilogo del processo di cognizione, avendo le parti avuto la possibilità di avere diretta contezza dello stato dei luoghi rilevato dagli operanti e del processo inferenziale dai medesimi sviluppato. 196.1 L'ordinanza, ancora, sottolinea che il collegamento fra i ferri di attesa e l'attività edilizia nel vano era stata fondata dei giudicanti su molteplici prove, fra le quali la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], per cui l'ipotizzata falsità della relazione non giustificherebbe comunque l'accoglimento dei ricorsi. Tale conclusione viene dal ricorso contestato nella nota di pag. 15 che assume che sarebbero "non veritiere" anche le deposizioni di Olivier°, ma l'argomento, non essendo stato prospettato con l'istanza introduttiva anche il reato di falsa testimonianza, risulta inammissibile. Il motivo di revisione, quindi, difetta del requisito della idoneità a determinare la revoca della confisca in quanto la predisposizione dei pilastri è attestata da una fonte di prova diversa e autonoma rispetto a quella che integrerebbe il reato prospettato, per cui, anche espunta dal compendio probatorio la relazione, la misura ablativa troverebbe comunque giustificazione in un'ulteriore prova dotata di una sufficiente capacità dimostrativa. A ciò si aggiunga, come già osservato al paragrafo 4 del considerato in diritto, che la misura ablativa contestata troverebbe comunque giustificazione nei lavori che avevano interessato il torrino dell'ascensore, intervento rimasto estraneo all'atto di cui è stata denunciata la falsità. 7. I ricorso vanno, quindi, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris