CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 18495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 e deduce tre motivi, tutti manifestamente infondati, trattandosi di doglianze riproduttive di questioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, a-specifici; rilevato, quanto al primo e al secondo motivo, con i quali la difesa lamenta vizio di motivazione in punto di prova dell'assenza del ricorrente dall'abitazione, che gli stessi non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte d'appello che - anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado - ha ritenuto la versione alternativa (costituita dall'asserito errore in cui era incorso il padre dell'imputato sulla presenza in casa di quest'ultimo allorquando aveva risposto ai militari in occasione del controllo) del tutto generica; ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha, difatti, valorizzato l'assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili oltre alla presenza di precedenti condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso