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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 32754/2023

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e SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-04-2022 della Corte di Cassazione di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi e alla memoria depositata; lette le zonclusioni rassegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 21885 del 22 aprile 2022, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 maggio 2021, che aveva disatteso l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata in relazione alla detenzione domiciliare subita dal 20 luglio 2015 al 16 giugno 2017, in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in ordine ai reati ex art. 416 bis e 513 bis cod. pen., reati dai quali Antignano, dopo la condanna in primo grado, veniva assolto con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2017, irrevocabile il 2 novembre 2017.

Si osserva in particolare che nel ricorso per cassazione la difesa aveva censurato espressamente il palese travisamento delle risultanze probatorie ascrivibile alla Corte territoriale, evidenziando che il giudicato penale, ovvero la sentenza assolutoria, non aveva storicamente accertato la condotta gravemente colposa evocata dal Collegio come ostativa alla riparazione, non essendo stato appurato che, all'epoca dei fatti, il richiedente fosse socio cooperatore e che svolgesse effettivamente servizio di trasporto merci nel mercato ortofrutticolo.

Ciò posto, la difesa rileva che ia Corte di cassazione, nell'aderire acriticamente alla impostazione del giudice della riparazione, ne aveva mutuato il travisamento, incorrendo in un errore percettivo.

A ciò si aggiunge che analogo errore percettivo era ravvisabile nell'assunto della Corte di cassazione, secondo cui il richiedente si era avvalso della facoltà di non rispondere, posto che Antignano, pur avvalendosi di tale facoltà, aveva però fornito rilevanti precisazioni, producendo poi nella fase incidentale cautelare documentazione difensiva volta a provare che dal 2009 non era presente alcuna dichiarazione a fini reddituali.

2.1. Con memoria trasmessa il 10 marzo 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che la Corte di cassazione aveva legittimamente valorizzato due elementi ostativi, ossia il silenzio serbato e la contiguità criminale, idonei a giustificare l'inizio e il mantenimento della misura.

2.2. Con memoria trasmessa il 31 marzo 2023, il difensore del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando che nel ricorso straordinario la difesa si è confrontata con entrambe le condizioni ritenute ostative alla riparazione, denunciando l'errore percettivo compiuto rispetto a ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.

1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato ccntro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritta al solo "condannato".

Tale impostazione risulta coerente con i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269790, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiarito che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto.

È stato infatti precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente.

Si è così esclusa l'ammissibilità del ricorso straordinario per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quele in tema di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, trattandosi di decisioni che non hanno come destinatario un condannato.

Allo stesso modo, e per quanto qui rileva, è stato ribadito che il ricorso straordinario non può essere esperito nei confronti delle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione, posto che in questi casi, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata a incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità.

Già sotto tale profilo, l'odierno ricorso deve essere quindi ritenuto inammissibile.

2. A ciò deve aggiungersi, per completezza, che l'odierno ricorso sarebbe comunque inammissibile, pur qualora si voglia in astratto ipotizzare l'esperibilità del rimedio azionato avverso le decisioni in tema di ingiusta detenzione.

Deve infatti osservarsi che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 e Sez.

Un. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione perché (e solo quando) viziate da errore materiale o assunte a seguito ci errata rappresentazione percettiva, mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte applicativo delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen.

In applicazione di tale premessa interpretativa, deve evidenziarsi che, con la sentenza n. 21885 del 2022, la Quarta Sezione di questa Corte, nel disattendere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della sua domanda di riparazione, non è incorsa in errori percettivi, ma ha compiuto legittime valutazioni non sindacabili in questa sede; la Corte di cassazione, in particolare, dopo aver ripercorso diffusamente l'iter processuale, ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi che regolano la materia, valorizzando innanzitutto il fatto che il richiedente, come desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore Pirozzi e dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Napoli, aveva svolto attività di trasporto merci nel mercato di Giugliano, quale socio della cooperativa SA.GI.NE.VE ., che era la cooperativa di fiducia attraverso cui agiva la cosca Mallardo, circostanza questa che, a prescindere dagli alterni esiti dei giudizi di merito, è stata tuttavia ritenuta idonea, ai fini del giudizio di riparazione, a creare l'apparenza della partecipazione del ricorrente al clan medesimo, a ciò aggiungendosi il fatto che, in sede di interrogatorio di garanzia, Antignano si era avvalso della facoltà di non rispondere (circostanza non smentita dal contestuale rilascio di brevi e non specifiche dichiarazioni spontanee), in tal modo rinunciando a offrire adeguate spiegazioni alternative della vicenda, soprattutto rispetto al fatto che egli riusciva a ottenere commesse di trasporto nel mercato ortofrutticolo di Giugliano.

A tali rilievi, scaturiti da una disamina non illogica delle acquisizioni disponibili, la difesa ha contrapposto nel ricorso censure che sostanzialmente concernono, più che eventuali errori percettivi, la stessa motivazione del provvedimento impugnato, il che, a prescindere dalla premessa circa la non esperibilità del rimedio de quo in terna di ingiusta detenzione, pone l'odierna impugnazione al di fuori del perimetro applicativo tracciato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. 3.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Antignano deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.300 in favore della Cassa delle ammende.

Antignano, infine, deve essere condannato anche alla rifusione delle spese processdaii in favore dell'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-04-2022 della Corte di Cassazione di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi e alla memoria depositata; lette le zonclusioni rassegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 21885 del 22 aprile 2022, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 maggio 2021, che aveva disatteso l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata in relazione alla detenzione domiciliare subita dal 20 luglio 2015 al 16 giugno 2017, in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in ordine ai reati ex art. 416 bis e 513 bis cod. pen., reati dai quali Antignano, dopo la condanna in primo grado, veniva assolto con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2017, irrevocabile il 2 novembre 2017. Si osserva in particolare che nel ricorso per cassazione la difesa aveva censurato espressamente il palese travisamento delle risultanze probatorie ascrivibile alla Corte territoriale, evidenziando che il giudicato penale, ovvero la sentenza assolutoria, non aveva storicamente accertato la condotta gravemente colposa evocata dal Collegio come ostativa alla riparazione, non essendo stato appurato che, all'epoca dei fatti, il richiedente fosse socio cooperatore e che svolgesse effettivamente servizio di trasporto merci nel mercato ortofrutticolo. Ciò posto, la difesa rileva che ia Corte di cassazione, nell'aderire acriticamente alla impostazione del giudice della riparazione, ne aveva mutuato il travisamento, incorrendo in un errore percettivo. A ciò si aggiunge che analogo errore percettivo era ravvisabile nell'assunto della Corte di cassazione, secondo cui il richiedente si era avvalso della facoltà di non rispondere, posto che Antignano, pur avvalendosi di tale facoltà, aveva però fornito rilevanti precisazioni, producendo poi nella fase incidentale cautelare documentazione difensiva volta a provare che dal 2009 non era presente alcuna dichiarazione a fini reddituali. 2.1. Con memoria trasmessa il 10 marzo 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che la Corte di cassazione aveva legittimamente valorizzato due elementi ostativi, ossia il silenzio serbato e la contiguità criminale, idonei a giustificare l'inizio e il mantenimento della misura. 2.2. Con memoria trasmessa il 31 marzo 2023, il difensore del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando che nel ricorso straordinario la difesa si è confrontata con entrambe le condizioni ritenute ostative alla riparazione, denunciando l'errore percettivo compiuto rispetto a ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato ccntro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritta al solo "condannato". Tale impostazione risulta coerente con i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269790, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiarito che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. È stato infatti precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Si è così esclusa l'ammissibilità del ricorso straordinario per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quele in tema di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, trattandosi di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo, e per quanto qui rileva, è stato ribadito che il ricorso straordinario non può essere esperito nei confronti delle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione, posto che in questi casi, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata a incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità. Già sotto tale profilo, l'odierno ricorso deve essere quindi ritenuto inammissibile. 2. A ciò deve aggiungersi, per completezza, che l'odierno ricorso sarebbe comunque inammissibile, pur qualora si voglia in astratto ipotizzare l'esperibilità del rimedio azionato avverso le decisioni in tema di ingiusta detenzione. Deve infatti osservarsi che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 e Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione perché (e solo quando) viziate da errore materiale o assunte a seguito ci errata rappresentazione percettiva, mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte applicativo delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve evidenziarsi che, con la sentenza n. 21885 del 2022, la Quarta Sezione di questa Corte, nel disattendere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della sua domanda di riparazione, non è incorsa in errori percettivi, ma ha compiuto legittime valutazioni non sindacabili in questa sede; la Corte di cassazione, in particolare, dopo aver ripercorso diffusamente l'iter processuale, ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi che regolano la materia, valorizzando innanzitutto il fatto che il richiedente, come desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore Pirozzi e dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza cautelare del G.I.P. di Napoli, aveva svolto attività di trasporto merci nel mercato di Giugliano, quale socio della cooperativa SA.GI.NE.VE ., che era la cooperativa di fiducia attraverso cui agiva la cosca Mallardo, circostanza questa che, a prescindere dagli alterni esiti dei giudizi di merito, è stata tuttavia ritenuta idonea, ai fini del giudizio di riparazione, a creare l'apparenza della partecipazione del ricorrente al clan medesimo, a ciò aggiungendosi il fatto che, in sede di interrogatorio di garanzia, Antignano si era avvalso della facoltà di non rispondere (circostanza non smentita dal contestuale rilascio di brevi e non specifiche dichiarazioni spontanee), in tal modo rinunciando a offrire adeguate spiegazioni alternative della vicenda, soprattutto rispetto al fatto che egli riusciva a ottenere commesse di trasporto nel mercato ortofrutticolo di Giugliano. A tali rilievi, scaturiti da una disamina non illogica delle acquisizioni disponibili, la difesa ha contrapposto nel ricorso censure che sostanzialmente concernono, più che eventuali errori percettivi, la stessa motivazione del provvedimento impugnato, il che, a prescindere dalla premessa circa la non esperibilità del rimedio de quo in terna di ingiusta detenzione, pone l'odierna impugnazione al di fuori del perimetro applicativo tracciato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Antignano deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.300 in favore della Cassa delle ammende. Antignano, infine, deve essere condannato anche alla rifusione delle spese processdaii in favore dell'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese pr
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