CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati fallimentari contestati ai capi di imputazione A) e C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che si duole della eccessiva severità della pena inflitta è manifestamente infondato: - laddove contesta la sussistenza della aggravante del danno di particolare gravità, dato che si tratta di aggravante non contestata né ritenuta dal Tribunale, quindi del tutto priva di incidenza sul trattamento sanzionatorio (il capo di imputazione menziona solo la c.d. "continuazione fallimentare" di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall. che è un istituto a favore dell'imputato e in relazione a tale elemento, che si comporta come aggravante ai fini sanzionatori, il Tribunale effettua un giudizio di equivalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche, pag. 6 sentenza di primo grado); - laddove si appunta sulla misura della pena, determinata però in corrispondenza del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis