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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2021

Cassazione n. 06255/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4ette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], GeA-k LA— c--04-1cL4)p4D [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 15 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2021.

Con detta ordinanza è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata separatamente trattata già in sede di procedura incidentale di riesame), in relazione al delitto di tentato omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (con correlata detenzione e porto di un'arma comune da sparo).

I fatti risalgono al 1 settembre del 2017. 1.1 In estrema sintesi vanno illustrate alcune risultanze probatorie utilizzate per sostenere la ricorrenza della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Pacifica è l'avvenuta esplosione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di otto colpi di arma da fuoco mentre costui si trovava al posto guida della vettura Mercedes rinvenuta su una rampa di accesso di una strada provinciale in Volla, come risulta dagli atti, intorno alle 2 di notte.

Pur raggiunto da più proiettili in varie parti del corpo (ben cinque al torace) [OSCURATO:PERSONA] sopravvive all'agguato e già nella fase iniziale delle indagini rende dichiarazioni tese ad illustrare la dinamica del fatto. 1.2 In particolare - per quanto qui rileva - Ciccarelli indicava in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che ha esploso verso la sua persona i colpi di arma da fuoco ed in [OSCURATO:PERSONA], detto 'befana', la persona che si accompagnava a lui stesso ed al Vanacore e che lo aveva 'tradito', prospettandogli di compiere una rapina, ma attirandolo nella trappola potenzialmente mortale.

La prima fonte dimostrativa, quanto alla identificazione dei soggetti che ebbero a realizzare l'attentato alla vita del Ciccarelli è rappresentata, pertanto, proprio dalla vittima. [OSCURATO:PERSONA] è stato ascoltato dagli inquirenti in più occasioni, sempre nella qualità di persona informata sui fatti (il 5 settembre del 2017, con verbale riportato alla pagina 6 della ordinanza gip, il 7 settembre del 2017, con verbale riportato alla pagina 9 della medesima ordinanza e l'undici settembre del 2017 con verbale riportato alla pagina 10), ma va precisato che alcune dichiarazioni sono state rese nella immediatezza del fatto ai primi soggetti giunti sul posto e risultano da una annotazione di servizio redatta alle ore 9.00 del 1 settembre 2017 .1.3 La vicenda, secondo la prospettazione di accusa, si inquadra in più ampio scenario di contrasti insorti nell'ambito dell'originario gruppo camorristico di PomigliancLd' Arco, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti latitante, poi tratto in arresto il 27 settembre del 2017 - cui si era contrapposta una fazione 'scissionista', capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

Sia da indagini realizzate in un diverso procedimento che dalle captazioni di conversazioni eseguite dopo il grave fatto di sangue commesso in danno del Ciccarelli emerge - secondo l'accusa - che il clan era principalmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e che il Ciccarelli era rimasto fedele al Mascitelli, mentre sia il Vanacore che il Cipolletta si erano avvicinati, in quella fase, alla Ricciardi. 1.4 A carico del Vanacore e del Cipolletta vengono pertanto utilizzate sia le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che gli stralci di conversazioni captate nel periodo immediatamente successivo all'agguato.

Ciò anche in relazione al fatto che pochi giorni dopo il grave fatto di sangue (il 18 settembre 2017) durante una operazione di polizia nel rione popolare ove abitavano i protagonisti della vicenda, veniva tratto in arresto proprio il [OSCURATO:PERSONA], posto che quest'ultimo alla vista dei carabinieri si era disfatto di una pistola calibro 9x21 con matricola abrasa.

Veniva tratto in arresto in tale occasione anche altro soggetto ritenuto contiguo al Cipolletta e alla Ricciardi, [OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni oggetto di captazione - intervenute durante i colloqui dei detenuti Cipolletta e Basso con i familiari - sono riportate da pagina 13 a pagina 125 del titolo cautelare. 1.5 In sede di valutazione, il GIP evidenzia come alcuni brani dei colloqui (riportati alle pagine 142-146 del titolo cautelare) si pongono, in tutta evidenza 'a riscontro' di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori elementi indiziari venivano altresì tratti dalla localizzazione, in orario corrispondente al tentativo di omicidio, del cellulare in uso al Cipolletta nella zona teatro dei fatti (v.pag. 127 della ordinanza gip) nonché nei contenuti dichiarativi resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA].

Costui, escusso nel 2019 in riferimento ai fatti di cui era a conoscenza, avendo militato in una organizzazione camorristica operante in Castello di Cisterna (collegata a quella del Mascitelli), ha affermato, in sintesi, con dichiarazione de relato proveniente proprio dal Ciccarelli, che ad organizzare l'agguato furono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegandone ampiamente le ragioni.2.

La decisione del Tribunale del Riesame sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] conferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - come vagliati dal GIP - e delle esigenze cautelari. 2.1 In parte valutativa, si afferma - anche in riferimento ai contenuti delle doglianze difensive - che : a) corretta è stata la modalità di ascolto del [OSCURATO:PERSONA] quale persona informata dei fatti, in rapporto alla condotta tenuta da terzi nei suoi confronti in data 1 settembre 2017.

Secondo il Tribunale la esistenza di una indagine pregressa a carico del Ciccarelli, per le ipotesi di reato di partecipazione alla associazione camorristica ed alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non determina né una connessione né un collegamento probatorio in senso proprio, sicchè le forme di escussione del Ciccarelli sono corrette in rito.

Le vicende associative pregresse sono di interesse per la ricostruzione del contesto complessivo in cui si cala l'episodio oggetto di analisi ma non può dirsi sussistente una influenza diretta di tipo dimostrativo, tale da determinare il mutamento delle forme di ascolto del dichiarante ; b) l'attendibilità del Ciccarelli è desunta dal complessivo contegno dichiarativo tenuto, specie in virtù del fatto che le primissime informazioni sono state rese nella immediatezza del fatto e in sede di -imo soccorso, quando versava in grave pericolo di vita.

Il nucleo essenziale e soprattutto le indicazioni soggettive del Cipolletta (e del Vanacore) come autori del gesto delittuoso commesso nei suoi confronti sono sempre rimaste ferme, anche quando il Ciccarelli ha precisato (successivamente) di non voler intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia; c) in ogni caso vi sono copiosi elementi di prova 'indipendenti', che sostengono l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della condotta di concorso nel tentato omicidio del Ciccarelli, già individuati nel titolo genetico e rappresentati dalle risultanze tecniche (localizzazione del cellulare in uso al Cipolletta in luoghi corrispondenti a quelli in cui si è consumata l'azione), dai contenuti delle captazioni di conversazioni intervenute dopo l'arresto del Cipolletta del 18 settembre 2017, dal controllo di polizia del 30 agosto 2017 (che vede insieme Cippolletta, Vanacore e la stessa [OSCURATO:PERSONA]) e dai contributi narrativi resi da altri dichiaranti ed in particolare dal Capocelli e dal Matarazzo (v. pag. 80 della ordinanza Riesame) . 2.2 Viene in particolare ritenuta efficace elemento di riscontro la conversazione del 5 ottobre 2017, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Vincenzo, durante la quale il primo si mostra certo del fatto che la pistola calibro 9x21 oggetto di sequestro ed a lui riferibile '..non è quella..' .

Il riferimento è da intendersi all'episodio delittuoso del 1 settembre 2017 (il tentato omicidio per cui si procede) e la certezza mostrata dal Cipolletta sulla 'non identità' dell'arma, pur del medesimo calibro di quella utilizzata per l'agguato (confermata dagli esami balistici) è ritenuto elemento a carico, posto che solo un soggetto realmente coinvolto nel fatto poteva dirsi certo della 'non identità' dell'arma.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando distinti motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di norme processuali, con relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Si afferma che sin dall'inizio degli atti dichiarativi il Ciccarelli doveva essere sentito in forma garantita (e non quale persona informata sui fatti) per il concorso nel porto dell'arma che venne utilizzata nei suoi confronti.

Ciò, in tesi, deriva dalla stessa narrazione dei fatti operata dal Ciccarelli, che ha fatto riferimento ad un accordo teso alla realizzazione di una rapina, nel verbale del 11 settembre 2017. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di norme processuali, sempre in riferimento alle modalità dell'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], sotto diverso profilo.

Si fa riferimento alla indagine correlata per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen., fatti che anche secondo l'accusa rappresentano lo 'scenario' in cui va collocato il tentativo di omicidio.

Secondo la difesa vi era collegamento probatorio in senso tecnico e ciò avrebbe dovuto determinare l'adozione delle garanzie difensive in sede di escussione del Ciccarelli.

In ogni caso le dichiarazioni sarebbero utilizzabili solo in presenza di adeguati riscontri ai sensi dell'art.192 co.3 cod.proc.pen. .

In tale chiave, non sarebbe un effettivo riscontro la dichiarazione del Capocelli, che indica diverso movente. 3.3 Al terzo motivo la deduzione di erronea applicazione di legge è correlata alla valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Viene posto in evidenza il diverso 'movente' indicato dal Capocelli rispetto a quello evidenziato dal Ciccarelli, aspetto trascurato dal Tribunale.

Si evidenzia la non uniformità delle dichiarazioni rese dal Cc9ccarelli nei diversi verbali.

Viene fatto riferimento all'esito negativo dello stube , elemento a favore del Cipolletta. 3.4 Al quarto motivo la deduzione di erronea applicazione di legge è correlata alla disparità di trattamento con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stata emessa la misura cautelare.

Si ipotizza una violazione del generale principio espresso nell'articolo 3 della Costituzione, dato che la Ricciardi - secondo la tesi di accusa - era da ritenersi il mandante della intera azione commessa ai danni del Ciccarelli.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alle ritenute esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione.

Si evidenzia l'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA], aspetto che si riflette, in tesi, sulla genesi del contrasto camorristico in cui è stato collocato l'episodio, nonché si compie riferimento al tempo decorso dall'episodio delittuoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi — peraltro - a contestare singoli aspetti della decisione in modo del tutto generico. 2.

Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso contiene una evidente contraddizione di tipo logico.

Come è stato evidenziato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] (vittima dell'agguato) ha fornito in più occasioni informazioni utili alla identificazione degli autori del fatto.

Le prime dichiarazioni, di certo utilizzabili per il particolare contesto operativo in cui sono state rese (Ciccarelli era in pericolo di vita ed in condizioni di tale gravità da impedire la verbalizzazione) anche se trasfuse in una relazione di servizio, non contenevano riferimento alcuno alla ipotesi di 'compossesso' di un'arma, aspetto che emerge solo nel terzo verbale di sommarie informazioni testimoniali (quello del giorno 11 settembre 2017).

Non si vede, pertanto, come le prime audizioni (quelle avvenute nella immediatezza del fatto e quelle verbalizzate il 5 e il 7 settembre) avrebbero potuto 'tener conto' (a qualsiasi fine) di una dichiarazione resa in epoca posteriore e relativa alle modalità con cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attirato nell'agguato.

Sotto tale profilo, pertanto, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ed erroneità del presupposto logico da cui muove.

3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità della prospettazione, che non realizza alcun confronto con l'articolata motivazione espressa nella decisione impugnata.

Il Tribunale del Riesame ha preso atto della pregressa attività di indagine nel cui ambito era coinvolta la vittima, ma ha ampiamente argomentato circa l'assenza, quantomeno nella fase iniziale dell'ascolto del Ciccarelli, di situazioni di fatto definibili in termini di 'diretta influenza probatoria', ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., tra il tentato omicidio per cui si procede e la esistenza di una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, nonché di stampo camorristico, attiva in Pomigliano d'Arco (oggetto del primo procedimento) .

Rispetto alle argomentazioni impiegate dal Tribunale la difesa del Cipolletta non introduce alcun reale elemento di critica ma si limita a riproporre, in modo del tutto assertivo, l'esistenza della 'connessione' o del 'collegamento probatorio' tra i diversi fatti oggetto dei due procedimenti.

Tale modalità di introduzione della doglianza è del tutto generica e non supera la soglia di ammissibilità del motivo di ricorso.

Del resto, il Tribunale ha ampiamente argomentato circa la ricorrenza di plurimi elementi di riscontro alla narrazione del Ciccarelli, aspetto con cui il ricorrente omette di confrontarsi, indicando esclusivamente pretesi contrasti tra il narrato del Ciccarelli e quello del Capocelli, aspetto puramente in fatto ed oggetto di analisi del tutto logica da parte del Tribunale.

La incompletezza degli spunti di critica rende, pertanto, inammissibile l'intero secondo motivo di ricorso.

4. Il terzo motivo rappresenta una sostanziale duplicazione del secondo.

Anche in tal caso va ravvisata la estrema genericità della prospettazione, posto che il ricorrente non si confronta con il complesso dei dati indizianti (localizzazione del proprio apparecchio cellulare, conversazioni captate durante il periodo di detenzione posteriore all'arresto del 18 settembre 2017 e riferibili all'episodio per cui si procede) e ripropone in modo assertivo l'esistenza di contraddizioni interne alla narrazione operata dal Ciccarelli.

Sul punto va ribadito che, senza alcun vizio logico, il Tribunale ha posto a fondamento della ricostruzione il 'nucleo essenziale' delle dichiarazioni rese dal Ciccarelli, rappresentato dalla dinamica del fatto e dalla identità degli autori del grave ferimento in suo danno.

Rispetto a tale considerazione anche il dato della negatività del Cipolletta al prelievo dei residui di sparo è del tutto ininfluente nell'economia della decisione, atteso che secondo il Ciccarelli ad utilizzare l'arma sarebbe stato il Vanacore.

5. Il quarto motivo introduce uno spunto di critica del tutto privo di logica e di validità giuridica, posto che la mancata applicazione della misura catelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerge dagli atti, è dipesa dalla valutazione del GIP di non sussistenza di un compendio indiziario a carico di costei definibile in termini di 'gravità', come richiesto dall'art.273 cod.proc.pen. .

Si tratta di un aspetto della decisione cautelare che da un lato non incrina - per la diversità del quadro probatorio, già esplicitata dal GIP - la coerenza logica delle re) valutazioni espresse nei confronti dei correi, dall'altro potrebbe formare oggetto di 4.: doglianza da parte della Pubblica accusa, ma certo non da parte del correo destinatario della misura (nella specie il Cipolletta), il cui potere di critica è strettamente legato ai contenuti delle valutazioni degli elementi di prova che lo riguardano.

6. Il quinto motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza di elementi di fatto tali da incrinare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive correlate al titolo di reato ed alla tipologìa di aggravante ritenuta, allo stato, sussistente.

A fronte di argomentazioni ineccepibili, data la estrema gravità della condotta, la particolare intensità del dolo, l'esistenza di un contesto di riferimento criminale dotato di stabilità e tendenziale continuità, la difesa oppone argomenti di scarsa rilevanza dimostrativa (l'arresto della Ricciardi, in particolare, non assume alcun rilievo in rapporto alla tendenziale perduranza delle organizzazioni radicate su un determinato territorio) o comunque oggetto di valutazione non illogica nella motivazione della decisione impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4ette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], GeA-k LA— c--04-1cL4)p4D [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 15 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2021. Con detta ordinanza è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata separatamente trattata già in sede di procedura incidentale di riesame), in relazione al delitto di tentato omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (con correlata detenzione e porto di un'arma comune da sparo). I fatti risalgono al 1 settembre del 2017. 1.1 In estrema sintesi vanno illustrate alcune risultanze probatorie utilizzate per sostenere la ricorrenza della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Pacifica è l'avvenuta esplosione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di otto colpi di arma da fuoco mentre costui si trovava al posto guida della vettura Mercedes rinvenuta su una rampa di accesso di una strada provinciale in Volla, come risulta dagli atti, intorno alle 2 di notte. Pur raggiunto da più proiettili in varie parti del corpo (ben cinque al torace) [OSCURATO:PERSONA] sopravvive all'agguato e già nella fase iniziale delle indagini rende dichiarazioni tese ad illustrare la dinamica del fatto. 1.2 In particolare - per quanto qui rileva - Ciccarelli indicava in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che ha esploso verso la sua persona i colpi di arma da fuoco ed in [OSCURATO:PERSONA], detto 'befana', la persona che si accompagnava a lui stesso ed al Vanacore e che lo aveva 'tradito', prospettandogli di compiere una rapina, ma attirandolo nella trappola potenzialmente mortale. La prima fonte dimostrativa, quanto alla identificazione dei soggetti che ebbero a realizzare l'attentato alla vita del Ciccarelli è rappresentata, pertanto, proprio dalla vittima. [OSCURATO:PERSONA] è stato ascoltato dagli inquirenti in più occasioni, sempre nella qualità di persona informata sui fatti (il 5 settembre del 2017, con verbale riportato alla pagina 6 della ordinanza gip, il 7 settembre del 2017, con verbale riportato alla pagina 9 della medesima ordinanza e l'undici settembre del 2017 con verbale riportato alla pagina 10), ma va precisato che alcune dichiarazioni sono state rese nella immediatezza del fatto ai primi soggetti giunti sul posto e risultano da una annotazione di servizio redatta alle ore 9.00 del 1 settembre 2017 .1.3 La vicenda, secondo la prospettazione di accusa, si inquadra in più ampio scenario di contrasti insorti nell'ambito dell'originario gruppo camorristico di PomigliancLd' Arco, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti latitante, poi tratto in arresto il 27 settembre del 2017 - cui si era contrapposta una fazione 'scissionista', capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. Sia da indagini realizzate in un diverso procedimento che dalle captazioni di conversazioni eseguite dopo il grave fatto di sangue commesso in danno del Ciccarelli emerge - secondo l'accusa - che il clan era principalmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e che il Ciccarelli era rimasto fedele al Mascitelli, mentre sia il Vanacore che il Cipolletta si erano avvicinati, in quella fase, alla Ricciardi. 1.4 A carico del Vanacore e del Cipolletta vengono pertanto utilizzate sia le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che gli stralci di conversazioni captate nel periodo immediatamente successivo all'agguato. Ciò anche in relazione al fatto che pochi giorni dopo il grave fatto di sangue (il 18 settembre 2017) durante una operazione di polizia nel rione popolare ove abitavano i protagonisti della vicenda, veniva tratto in arresto proprio il [OSCURATO:PERSONA], posto che quest'ultimo alla vista dei carabinieri si era disfatto di una pistola calibro 9x21 con matricola abrasa. Veniva tratto in arresto in tale occasione anche altro soggetto ritenuto contiguo al Cipolletta e alla Ricciardi, [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni oggetto di captazione - intervenute durante i colloqui dei detenuti Cipolletta e Basso con i familiari - sono riportate da pagina 13 a pagina 125 del titolo cautelare. 1.5 In sede di valutazione, il GIP evidenzia come alcuni brani dei colloqui (riportati alle pagine 142-146 del titolo cautelare) si pongono, in tutta evidenza 'a riscontro' di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori elementi indiziari venivano altresì tratti dalla localizzazione, in orario corrispondente al tentativo di omicidio, del cellulare in uso al Cipolletta nella zona teatro dei fatti (v.pag. 127 della ordinanza gip) nonché nei contenuti dichiarativi resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]. Costui, escusso nel 2019 in riferimento ai fatti di cui era a conoscenza, avendo militato in una organizzazione camorristica operante in Castello di Cisterna (collegata a quella del Mascitelli), ha affermato, in sintesi, con dichiarazione de relato proveniente proprio dal Ciccarelli, che ad organizzare l'agguato furono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegandone ampiamente le ragioni.2. La decisione del Tribunale del Riesame sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] conferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - come vagliati dal GIP - e delle esigenze cautelari. 2.1 In parte valutativa, si afferma - anche in riferimento ai contenuti delle doglianze difensive - che : a) corretta è stata la modalità di ascolto del [OSCURATO:PERSONA] quale persona informata dei fatti, in rapporto alla condotta tenuta da terzi nei suoi confronti in data 1 settembre 2017. Secondo il Tribunale la esistenza di una indagine pregressa a carico del Ciccarelli, per le ipotesi di reato di partecipazione alla associazione camorristica ed alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non determina né una connessione né un collegamento probatorio in senso proprio, sicchè le forme di escussione del Ciccarelli sono corrette in rito. Le vicende associative pregresse sono di interesse per la ricostruzione del contesto complessivo in cui si cala l'episodio oggetto di analisi ma non può dirsi sussistente una influenza diretta di tipo dimostrativo, tale da determinare il mutamento delle forme di ascolto del dichiarante ; b) l'attendibilità del Ciccarelli è desunta dal complessivo contegno dichiarativo tenuto, specie in virtù del fatto che le primissime informazioni sono state rese nella immediatezza del fatto e in sede di -imo soccorso, quando versava in grave pericolo di vita. Il nucleo essenziale e soprattutto le indicazioni soggettive del Cipolletta (e del Vanacore) come autori del gesto delittuoso commesso nei suoi confronti sono sempre rimaste ferme, anche quando il Ciccarelli ha precisato (successivamente) di non voler intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia; c) in ogni caso vi sono copiosi elementi di prova 'indipendenti', che sostengono l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della condotta di concorso nel tentato omicidio del Ciccarelli, già individuati nel titolo genetico e rappresentati dalle risultanze tecniche (localizzazione del cellulare in uso al Cipolletta in luoghi corrispondenti a quelli in cui si è consumata l'azione), dai contenuti delle captazioni di conversazioni intervenute dopo l'arresto del Cipolletta del 18 settembre 2017, dal controllo di polizia del 30 agosto 2017 (che vede insieme Cippolletta, Vanacore e la stessa [OSCURATO:PERSONA]) e dai contributi narrativi resi da altri dichiaranti ed in particolare dal Capocelli e dal Matarazzo (v. pag. 80 della ordinanza Riesame) . 2.2 Viene in particolare ritenuta efficace elemento di riscontro la conversazione del 5 ottobre 2017, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Vincenzo, durante la quale il primo si mostra certo del fatto che la pistola calibro 9x21 oggetto di sequestro ed a lui riferibile '..non è quella..' . Il riferimento è da intendersi all'episodio delittuoso del 1 settembre 2017 (il tentato omicidio per cui si procede) e la certezza mostrata dal Cipolletta sulla 'non identità' dell'arma, pur del medesimo calibro di quella utilizzata per l'agguato (confermata dagli esami balistici) è ritenuto elemento a carico, posto che solo un soggetto realmente coinvolto nel fatto poteva dirsi certo della 'non identità' dell'arma. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando distinti motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di norme processuali, con relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma che sin dall'inizio degli atti dichiarativi il Ciccarelli doveva essere sentito in forma garantita (e non quale persona informata sui fatti) per il concorso nel porto dell'arma che venne utilizzata nei suoi confronti. Ciò, in tesi, deriva dalla stessa narrazione dei fatti operata dal Ciccarelli, che ha fatto riferimento ad un accordo teso alla realizzazione di una rapina, nel verbale del 11 settembre 2017. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di norme processuali, sempre in riferimento alle modalità dell'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], sotto diverso profilo. Si fa riferimento alla indagine correlata per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen., fatti che anche secondo l'accusa rappresentano lo 'scenario' in cui va collocato il tentativo di omicidio. Secondo la difesa vi era collegamento probatorio in senso tecnico e ciò avrebbe dovuto determinare l'adozione delle garanzie difensive in sede di escussione del Ciccarelli. In ogni caso le dichiarazioni sarebbero utilizzabili solo in presenza di adeguati riscontri ai sensi dell'art.192 co.3 cod.proc.pen. . In tale chiave, non sarebbe un effettivo riscontro la dichiarazione del Capocelli, che indica diverso movente. 3.3 Al terzo motivo la deduzione di erronea applicazione di legge è correlata alla valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Viene posto in evidenza il diverso 'movente' indicato dal Capocelli rispetto a quello evidenziato dal Ciccarelli, aspetto trascurato dal Tribunale. Si evidenzia la non uniformità delle dichiarazioni rese dal Cc9ccarelli nei diversi verbali. Viene fatto riferimento all'esito negativo dello stube , elemento a favore del Cipolletta. 3.4 Al quarto motivo la deduzione di erronea applicazione di legge è correlata alla disparità di trattamento con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stata emessa la misura cautelare. Si ipotizza una violazione del generale principio espresso nell'articolo 3 della Costituzione, dato che la Ricciardi - secondo la tesi di accusa - era da ritenersi il mandante della intera azione commessa ai danni del Ciccarelli.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alle ritenute esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. Si evidenzia l'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA], aspetto che si riflette, in tesi, sulla genesi del contrasto camorristico in cui è stato collocato l'episodio, nonché si compie riferimento al tempo decorso dall'episodio delittuoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi — peraltro - a contestare singoli aspetti della decisione in modo del tutto generico. 2. Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso contiene una evidente contraddizione di tipo logico. Come è stato evidenziato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] (vittima dell'agguato) ha fornito in più occasioni informazioni utili alla identificazione degli autori del fatto. Le prime dichiarazioni, di certo utilizzabili per il particolare contesto operativo in cui sono state rese (Ciccarelli era in pericolo di vita ed in condizioni di tale gravità da impedire la verbalizzazione) anche se trasfuse in una relazione di servizio, non contenevano riferimento alcuno alla ipotesi di 'compossesso' di un'arma, aspetto che emerge solo nel terzo verbale di sommarie informazioni testimoniali (quello del giorno 11 settembre 2017). Non si vede, pertanto, come le prime audizioni (quelle avvenute nella immediatezza del fatto e quelle verbalizzate il 5 e il 7 settembre) avrebbero potuto 'tener conto' (a qualsiasi fine) di una dichiarazione resa in epoca posteriore e relativa alle modalità con cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attirato nell'agguato. Sotto tale profilo, pertanto, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ed erroneità del presupposto logico da cui muove. 3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità della prospettazione, che non realizza alcun confronto con l'articolata motivazione espressa nella decisione impugnata. Il Tribunale del Riesame ha preso atto della pregressa attività di indagine nel cui ambito era coinvolta la vittima, ma ha ampiamente argomentato circa l'assenza, quantomeno nella fase iniziale dell'ascolto del Ciccarelli, di situazioni di fatto definibili in termini di 'diretta influenza probatoria', ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., tra il tentato omicidio per cui si procede e la esistenza di una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, nonché di stampo camorristico, attiva in Pomigliano d'Arco (oggetto del primo procedimento) . Rispetto alle argomentazioni impiegate dal Tribunale la difesa del Cipolletta non introduce alcun reale elemento di critica ma si limita a riproporre, in modo del tutto assertivo, l'esistenza della 'connessione' o del 'collegamento probatorio' tra i diversi fatti oggetto dei due procedimenti. Tale modalità di introduzione della doglianza è del tutto generica e non supera la soglia di ammissibilità del motivo di ricorso. Del resto, il Tribunale ha ampiamente argomentato circa la ricorrenza di plurimi elementi di riscontro alla narrazione del Ciccarelli, aspetto con cui il ricorrente omette di confrontarsi, indicando esclusivamente pretesi contrasti tra il narrato del Ciccarelli e quello del Capocelli, aspetto puramente in fatto ed oggetto di analisi del tutto logica da parte del Tribunale. La incompletezza degli spunti di critica rende, pertanto, inammissibile l'intero secondo motivo di ricorso. 4. Il terzo motivo rappresenta una sostanziale duplicazione del secondo. Anche in tal caso va ravvisata la estrema genericità della prospettazione, posto che il ricorrente non si confronta con il complesso dei dati indizianti (localizzazione del proprio apparecchio cellulare, conversazioni captate durante il periodo di detenzione posteriore all'arresto del 18 settembre 2017 e riferibili all'episodio per cui si procede) e ripropone in modo assertivo l'esistenza di contraddizioni interne alla narrazione operata dal Ciccarelli. Sul punto va ribadito che, senza alcun vizio logico, il Tribunale ha posto a fondamento della ricostruzione il 'nucleo essenziale' delle dichiarazioni rese dal Ciccarelli, rappresentato dalla dinamica del fatto e dalla identità degli autori del grave ferimento in suo danno. Rispetto a tale considerazione anche il dato della negatività del Cipolletta al prelievo dei residui di sparo è del tutto ininfluente nell'economia della decisione, atteso che secondo il Ciccarelli ad utilizzare l'arma sarebbe stato il Vanacore. 5. Il quarto motivo introduce uno spunto di critica del tutto privo di logica e di validità giuridica, posto che la mancata applicazione della misura catelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerge dagli atti, è dipesa dalla valutazione del GIP di non sussistenza di un compendio indiziario a carico di costei definibile in termini di 'gravità', come richiesto dall'art.273 cod.proc.pen. . Si tratta di un aspetto della decisione cautelare che da un lato non incrina - per la diversità del quadro probatorio, già esplicitata dal GIP - la coerenza logica delle re) valutazioni espresse nei confronti dei correi, dall'altro potrebbe formare oggetto di 4.: doglianza da parte della Pubblica accusa, ma certo non da parte del correo destinatario della misura (nella specie il Cipolletta), il cui potere di critica è strettamente legato ai contenuti delle valutazioni degli elementi di prova che lo riguardano. 6. Il quinto motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza di elementi di fatto tali da incrinare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive correlate al titolo di reato ed alla tipologìa di aggravante ritenuta, allo stato, sussistente. A fronte di argomentazioni ineccepibili, data la estrema gravità della condotta, la particolare intensità del dolo, l'esistenza di un contesto di riferimento criminale dotato di stabilità e tendenziale continuità, la difesa oppone argomenti di scarsa rilevanza dimostrativa (l'arresto della Ricciardi, in particolare, non assume alcun rilievo in rapporto alla tendenziale perduranza delle organizzazioni radicate su un determinato territorio) o comunque oggetto di valutazione non illogica nella motivazione della decisione impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 06255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris