CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15534/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in attie -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 40/2021 depositata il 14 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] MiramareS.r.l. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché ne fosse dichiarato l’inadempimento in relazione alcontratto d’opera intellettuale - “convenzione” - del 13 luglio 2001 con essa stipulato, con conseguente dichiarazione di risoluzione per tale grave inadempimento e sua condanna alla restituzione di quanto ricevuto come compenso e al risarcimento del danno oltre accessori. Il convenuto si costituiva, resistendo e in via riconvenzionale chiedendo la condanna di controparte a corrispondergli il residuo compenso a lui dovuto. Il Tribunale, con sentenza del 9 febbraio 2018, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del Longo, che condannava alla restituzione di quanto ricevuto e a risarcire i danni nella misura di euro 254.098,79oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 14 gennaio 2021, lo accoglieva parzialmente, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere al Longo la residua spettanza professionale nella misura di euro 37.037,97condannando il Longo a risarcire controparte nella misura di euro 30.535 per danni da mancata impermeabilizzazione dell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA] cui atteneva il contratto. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso, composto di otto motivi, da cui si è difeso con controricorso il Longo, collocandovi anche ricorso incidentale basato su unico motivo,avverso il quale [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta si è difesa con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., riguardo la motivazione sulla ricostruzionedella volontà contrattuale delle parti, motivazione che sarebbe apparente. 1.2 Si tratta, in assoluta evidenza, di una censura direttamente orientata alla critica fattuale, come si potrebbe appunto censurare tramite un gravame. Peraltro,la motivazione offerta dal giudice d’appello raggiunge senza difficoltà il limite costituzionale,per cui il motivo è palesemente infondato. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di “fatti” discussi e decisivi“semmai il primo motivo fosse respinto”. 2.1 Vi sarebbero tre fatti decisivi non esaminati: a) “le risultanze contabili emergenti dai quadri economico-previsionali presentati nelle riunioni del marzoe del maggio 2002 sono state contestate da [OSCURATO:SOCIETA].”; b) “la convenzione da Lit. 3,5 mld prodottadall’Ing. Longo reca la stessa data (13. 07. 2001) della convenzione daLit. 2,5 mld prodotta da [OSCURATO:SOCIETA].”; c) “l’erogazione del mutuo daLit. 2,5 mld a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. c’è stata”. Si argomenta ampiamente sui suddetti dati (ricorso, pagine 16-23) per dimostrare che la loro considerazione avrebbe modificato l’esito dell’accertamento del giudice d’appello. 2.2 Il motivo, come emerge ictu oculidalla sintesi appena offerta, costituisce in realtà -come quella del motivo precedente - una censura idonea ad un gravame per la sua natura di diretta fattualità, per cui in questa sederisulta inammissibile. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116, 183, sesto comma, e 345 c.p.c. 3.1 Per “individuare la convenzione applicabile … in sede di interpretazione delle due convenzioni da Lit. 2,5 mld e3,5 mld rispettivamente prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]. e da Ing. [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte territoriale dichiara “di avere valorizzato anche il dato storico per cui, secondo quanto dichiarato dal teste Saracino, alla seconda stesura si arrivò in un momento successivo, a seguito di una serie di incontri tra il progettista e la committenza ”. Ad avviso della ricorrente, qui la sentenza sarebbe affetta da nullità perché “basata su questione mai entrata” nel thema disputandum e perciò “illegittimamente ritenuta acquisita al thema probandum”. Si argomenta sulla testimonianza e sul ruolo rivestito d a ll’ing. Saracino , per affermare: “In definitiva, nessuna delle due parti ha mai allegato in causa che fossero state firmate due convenzioni in tempi successivi”, ciascuna invece sostenendo “che la convenzione rispettivamente prodotta fosse l’unica stipulata”. 3.2 La Corte d’appello, per accertare quale tra i due contratti rispettivamente invocati dall’attricee dal convenuto fosse quello disciplinante il rapporto, compie una ricostruzione di merito (sub 3 della motivazione) che dichiara di fondare sul “dato fattuale”,sul “dato storico” - consiste nte , nella sua motivazione, proprio in quello “per cui, secondo quanto dichiarato dal teste Saracino, alla seconda stesura si arrivò in un momento successivo” - e sul “dato logico” - in realtà riguardante ulteriori elementi fattuali: la “costante partecipazione” della amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA], insieme al Longo, “al titolare della impresa costruttrice …, al funzionario dell’Unicredit … e agli architetti voluti dalla committenza per l’allestimento degli interni”, “alle riunioni indette per l’approvazione dei quadri economico-previsionali aggiornati alle modifiche esecutive, rispettivamente nel marzo e nel maggio 2002, nell’ambito delle quali veniva rappresentato che i costi erano lievitati, rispettivamente, a tre milioni e a tre milioni e mezzo di lire” -. Seguel’indicazione di ulteriori dati fattuali (i costi rappresentati dal computo metrico, l’intervento della funzionaria di Unicredit ecc.) per giungere ad affermare che “vigente” era “il contratto esibito dal Longo”. In un così evidente e anche intenso accertamento fattuale l’elemento addotto dal Saracinonon si vede come possa costituire violazione delle norme indicate in rubrica, costituendo appunto una tessera da inserire in un mosaico fattuale correttamente costruito, il cui esito -comunque - non può essere censurabile in sede di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 116, 2702, 2704 e 2722 c.c. 4.1 Dopo avererichiamato il dettato degli articoli 2702 e 2704 c.c., si a ffe r m a: “La data del 13.07.2001 apposta in calce alla scrittura in esame, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalle parti e non è stata impugnata con querela di falso ed è, quindi, vincolante per le parti stesse”. Si estrapola successivamente un passo dalla testimonianza del Saracino all’udienza del 12 maggio 2007 per sostenere essere “chiaroche il teste avrebbe dovuto ritenersi del tutto inattendibile, dato il plateale contrasto delle sue dichiarazioni con la data del 13.07.2001”. Rilevato altresì che il giudice di legittimità non può effettuare valutazioni di merito, si adduce la violazione, oltre che degli articoli 2702 e 2704 c.c., dell’articolo 2722 c.c. nella misura in cui il giudice d’appello “ha posto tali dichiarazioni del teste a base della riforma delle conclusioni del Tribunale sul punto sebbene nulle”. 4.2 Pure questo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni che affliggono di inammissibilità il precedente. Tra l’altro, qui viene introdotto un ulteriore elemento fattuale (“La data del 13.07.2001 apposta in calce alla scrittura in esame, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalle parti e non è stata impugnata con querela di falso…”) che non è comprensibile, in quanto le scritture in discussione erano due, e recavano “la stessa data” (si vedala pagina 3 della sentenza ). 5.1 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2702, 2704, 2722 c.c. e 115 c.p.c.: le stesse considerazioni esposte nel quarto motivo dovrebbero fondare quanto indicato nella rubrica di questo, per avere il giudice d’appello “ritenuto che la prova testimoniale potesse vincere il dato non contestato … della identica data delle convenzioni, e comunque per averne predilettole risultanze in violazione degli artt. 2702, 2704 e 2722 c.c.”. 5.2 In questa doglianza èravvisabile una integrale ripetizione del contenuto del quarto motivo, con conseguente inammissibilità. Diversamente,non può non rilevarsi che s i sarebbe dinanzi ad una censura non realmentecomprensibile, il che condurrebbe ancora al l'inammissibilità . 6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 1381 c.c., falsa applicazione dell’articolo 2230 c.c. e violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369c.c. 6.1 Dopo una ricostruzione (per cui si invoca anche il risultato della CTU) di quelli che sarebbero, nell’asserto della ricorrente, i fatti avvenuti (ricorso, pagine 27- 29),si afferma: “Il rapporto può pertanto inquadrarsi a cavallo tra il contratto d’opera intellettuale (2230 c.c.)e il contratto di garanzia, ovvero la promessa del fatto di un terzo (1381 c.c.)”, richiamando su quest’ultima “dottrina prevalente”. Si torna poi all’accertamento del contratto effettivamente disciplinante l’apporto delle parti (pagina 31 del ricorso), argomentando sull’opposto risultato raggiunto dal primo e dal secondo giudice di merito al riguardo (pagine 31-32 del ricorso). Dopo tutto questo, definito “debita premessa”, si dichiara di passare “alle censure”, affermando che “non si mette in discussione” la sussistenza di tre circostanze “accertate dal giudice di secondo grado” (pagina 32), per poi ritornare al contenuto dell’accordo e ad altri dati fattuali (la condotta della funzionaria di Unicredit e una pretesa personale garanzia che avrebbe rilasciato il Longo) e contrapporre l’accertamento del Tribunale a quello della Corte d’appello (pagine 34 ss.)per sostenere che “il capo di sentenza in commento è afflitto daerrore di diritto e vizio di ragionamento ” e proseguendo ampiamente a censurare l’accertamento del giudice d’appello e la sua interpretazione della convenzione.6.2 Come ictu oculigià dimostrala sintesi del suo contenuto, il motivo è confuso, prolisso e comunque direttamente fattuale, per cui patisce evidente inammissibilità. 7.1Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione “sotto distinto profilo” dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Si censura un passo della sentenza sul “raggiungimento del tetto massimo” e le variazioni effettuate, qualificando “apparente” la relativa motivazione. 7.2 La motivazione, in realtà, è palesemente sufficiente, per cui la censura merita rigetto, a prescindere dalla sostanza fattuale che scherma. 8. L’ottavo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1325, 1381, 1218 e 1453 c.c. 8.1 Il motivo censura il passo criticato nel motivo precedente, in rapporto a quanto “previsto dall’art. 02 della convenzione del 13.07.2001” sul contenuto della “disciplina contrattuale”. 8.2 Anche qui è evidente l’inammissibilitàdel motivo, in quanto il suo contenuto è direttamente fattuale. In conclusione,il ricorso principale deve essere rigettato. 9. Il ricorso incidentale presenta un unico motivo, denunciante nullità della sentenza nel punto 6, omessa motivazione in quanto apparente e illogica in relazione al sesto motivo di appello proposto dal Longo, violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. 9.1 La motivazionesul tema sopraindicato sarebbe illogica e comunque assente; non vi sarebbe “menzione dell’esito della prova per testi… e senza dare conto perché, alla luce di quella, il deducente era responsabile dei danni da infiltrazioni”. Seguono ulteriori argomentazioni sugli esiti istruttori.9.2 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata raggiunge il livello di sufficienza.Anche in questo caso viene schermata la ricerca, d’altronde,di una riforma fattuale. Merita dunque rigettoanche il ricorso incidentale. 10. In conclusione, si rigettano entrambi i ricorsi, il che conduce alla compensazione delle spese di lite perreciproca soccombenza. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito , da parte della ricorrent e principale e del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dei rispettiviricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta entrambi i ricorsicompensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito, da parte dellaricorrente princip