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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10757/2022

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla disposta confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, riconosciute le attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., nonché 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, invocando violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, il ricorrente ha lamentato che la disposta confisca era stata giustificata solamente dall'asserita provenienza del denaro dall'attività di spaccio ancorché in assenza di prova della cessione della sostanza e del conseguente profitto.

In proposito non era stata fornita prova del rapporto di pertinenzialità tra la somma di denaro ed il reato cui era stata applicata la pena, mentre in ogni caso non era stata neppure contestata l'attività di spaccio, trattandosi di ipotesi di mera detenzione.

In definitiva non dovevano considerarsi confiscabili le somme in tesi ricavate da precedenti cessioni di stupefacente ovvero destinate ad ulteriori acquisti, non potendo le stesse definirsi strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato.

In specie non era stato svolto alcun accertamento circa il nesso di pertinenza, né il Giudice aveva in alcun modo giustificato la disposta confisca.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei limiti invocati, e quindi con riferimento alla disposta confisca.

4.1. In proposito, è stato così osservato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862).

4.1.1. In specie, il provvedimento impugnato si è limitato a disporre - del tutto genericamente - la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, senza il minimo supporto argomentativo idoneo a giustificare la decisione assunta.

In tal senso - anche a prescindere dalle "interpretazioni" che di detto silenzio si è fatta carico parte ricorrente - deve pertanto ritenersi integrata la violazione di legge nei termini già richiamati.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, ed in conformità alle conclusioni anche del Procuratore generale, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata ovviamente con limitazione alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla disposta confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, riconosciute le attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., nonché 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, il ricorrente ha lamentato che la disposta confisca era stata giustificata solamente dall'asserita provenienza del denaro dall'attività di spaccio ancorché in assenza di prova della cessione della sostanza e del conseguente profitto. In proposito non era stata fornita prova del rapporto di pertinenzialità tra la somma di denaro ed il reato cui era stata applicata la pena, mentre in ogni caso non era stata neppure contestata l'attività di spaccio, trattandosi di ipotesi di mera detenzione. In definitiva non dovevano considerarsi confiscabili le somme in tesi ricavate da precedenti cessioni di stupefacente ovvero destinate ad ulteriori acquisti, non potendo le stesse definirsi strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato. In specie non era stato svolto alcun accertamento circa il nesso di pertinenza, né il Giudice aveva in alcun modo giustificato la disposta confisca. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei limiti invocati, e quindi con riferimento alla disposta confisca. 4.1. In proposito, è stato così osservato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862). 4.1.1. In specie, il provvedimento impugnato si è limitato a disporre - del tutto genericamente - la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, senza il minimo supporto argomentativo idoneo a giustificare la decisione assunta. In tal senso - anche a prescindere dalle "interpretazioni" che di detto silenzio si è fatta carico parte ricorrente - deve pertanto ritenersi integrata la violazione di legge nei termini già richiamati. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, ed in conformità alle conclusioni anche del Procuratore generale, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata ovviamente con limitazione alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
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