CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 45966/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza emessa in data 02 maggio 2023 dal Tribunale di Bari e divenuta definitiva in data 02 novembre 2023, pur riducendo tale pena ad anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione a seguito dell'applicazione dell'ulteriore riduzione di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale ha ritenuto di non essere competente per la concessione della sospensione condizionale dal momento che l'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce tale competenza solo nei casi ivi indicati, e l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'intervento del giudice dell'esecuzione all'applicazione della riduzione della pena, non potendosi estendere in via analogica la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen., in quanto norma eccezionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 676 cod. proc. pen., 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., e 163 cod. pen. La motivazione dell'ordinanza non tiene conto del principio dettato da Sez. U, n. 4687/2005, che ha ritenuto il giudice dell'esecuzione competente per applicare la sospensione condizionale nel caso che essa sia stata negata per la preesistenza di condanne ostative poi revocate, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 673 cod. proc. pen. Nel presente caso il giudice della cognizione non poteva pronunciarsi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, avendo irrogato una pena superiore al limite di cui all'art. 163 cod. pen., per cui tale potere deve essere riconosciuto al giudice dell'esecuzione, onde evitare una inaccettabile disparità di trattamento rispetto ai soggetti condannati già dal giudice di merito ad una pena inferiore ai due anni di reclusione. In via subordinata il ricorrente chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale nel caso qui verificatosi, per violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. e del diritto di difesa stabilito dall'art. 24 Cost. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Questa Corte ha già ritenuto, con la sentenza Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, n.m., l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare la concedibilità della sospensione condizionale all'esito dell'applicazione della riduzione oggi prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto nessuna norma gli attribuisce tale potere. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale principio, perché conforme alla lettera della legge e alla interpretazione giurisprudenziale in merito ai poteri del giudice dell'esecuzione. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata è conforme alla lettera della norma: l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di applicare, in caso di sentenza emessa con rito abbreviato, l'ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata dal giudice della cognizione se contro tale pronuncia non viene proposta impugnazione, ma non gli attribuisce il potere di concedere la sospensione condizionale, ovvero di valutarne la concedibilità. Tale omessa previsione, peraltro, risponde alla generale previsione normativa e giurisprudenziale, secondo cui tale beneficio può essere concesso solo dal giudice della cognizione, perché richiede una valutazione di merito che spetta al giudice che ha conosciuto l'intero procedimento, dovendo questi valutare, con piena discrezionalità, la congruità del trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 7, ord. n. 31091 del 15/10/2020, Rv. 279675; Sez. 2, n. 29162 del 27/06/2012, Rv. 253164). L'unica eccezione a tale limite è stabilita dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna «quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione». La giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che tale norma abbia un carattere eccezionale e non sia, perciò, suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Rv. 284972, in tema di estinzione della pena a seguito di indulto, che in motivazione ricorda il divieto di analogia stabilito dall'art. 14 delle preleggi e i limiti di una interpretazione costituzionalmente orientata, come quella contenuta nella sentenza Sez. U, n. 4687/2005). 2.2. Peraltro, una estensione dell'efficacia di tale norma al caso presente sarebbe impossibile anche per l'assoluta difformità delle situazioni: nel caso disciplinato dall'art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione procede ad una nuova e diversa valutazione della gravità del reato o dei reati commessi grazie ad un potere espressamente concessogli dal legislatore, in quanto, in caso di riconoscimento del concorso formale o della continuazione, il legislatore ha stabilito di applicare una pena inferiore alla somma delle pene applicate ad ogni singolo reato, attribuendo un minore disvalore sociale al caso di commissione di più violazioni con una sola azione o di più violazioni con azioni diverse ma unite da un medesimo disegno criminoso (vedi Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Rv. 278792; Sez. 1, n. 5106 del 24/11/1993, dep. 1994, Rv. 196135). Il legislatore, pertanto, ha ritenuto equo consentire una nuova valutazione circa la concedibilità dei benefici di legge, perché la gravità ed offensività dei reati vengono rivalutate in termini favorevoli al reo. Nel presente caso, invece, la concessione della riduzione di pena consegue ad una scelta dell'imputato compiuta successivamente alla decisione del giudice della cognizione, che non incide sulla valutazione da questi effettuata circa la gravità del reato o dei reati commessi, perché interviene dopo la condanna e risponde solo ad una considerazione utilitaristica del reo, che decide di approfittare del meccanismo di disincentivazione delle impugnazioni introdotto dal legislatore. Il giudice dell'esecuzione applica la riduzione della pena automaticamente, senza compiere alcuna valutazione discrezionale e senza intervenire sulla decisione del giudice della cognizione quanto alla gravità ed offensività dei reati stessi. Nel caso disciplinato dall'art. 442, comma 2- bis , cod. proc. pen., il giudice della cognizione ha valutato la gravità del reato esaminato e l'ha ritenuta tale da meritare una specifica pena, che può essere, come in questo caso, superiore al limite di concedibilità della sospensione condizionale proprio perché egli ha ritenuto elevata tale gravità. La scelta del reo, di non impugnare tale decisione, non incide su quella valutazione, ma viene semplicemente premiata, secondo la volontà del legislatore. 3. Il richiamo alla sentenza Sez. U, n. 4687/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610, contenuto nel ricorso, è inconferente. Con quella decisione la Suprema Corte ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 673 cod. proc. pen., stabilendo che «il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti». Tale interpretazione può applicarsi solo ai casi disciplinati da detta norma, cioè la sopravvenuta revoca, per abolizione della norma penale o la declaratoria della sua incostituzionalità, di una condanna che era stata ritenuta ostativa alla concessione della sospensione condizionale per una condanna successiva, e non può essere estesa al caso presente, stante la assoluta diversità delle situazioni.In primo luogo, tale interpretazione è stata ritenuta possibile stante l'attribuzione, al giudice dell'esecuzione, del potere di adottare «i provvedimenti conseguenti» alla revoca di una precedente condanna: con tale inciso il legislatore ha autorizzato il giudice dell'esecuzione ad adottare ulteriori decisioni oltre alla revoca della sentenza di condanna, se conseguenti ad essa, tra le quali possono essere compresi i provvedimenti relativi all'intera posizione penale del reo, e quindi alle ulteriori condanne da lui riportate. Nell'inserire la norma di cui all' art. 442, comma 2- bis , cod. proc. pen. il legislatore non ha ritenuto di dover attribuire al giudice dell'esecuzione alcun potere ulteriore, rispetto alla mera applicazione della riduzione della pena nella misura stabilita, e di tale scelta deve prendersi atto. In secondo luogo, la situazione disciplinata dall'art. 673 cod. proc. pen. è molto diversa da quella conseguente alla mancata impugnazione di una sentenza di condanna: in quel caso, il condannato è stato privato della possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena da una precedente condanna che non avrebbe mai dovuto essere pronunciata, per cui, con la sua revoca, è corretto che tale possibilità venga concessa, al fine di ripristinare integralmente la situazione in cui il condannato avrebbe dovuto trovarsi. Nel presente caso, invece, il condannato non ha beneficiato della sospensione condizionale a seguito della legittima valutazione del giudice della cognizione, valutazione che egli stesso ha ritenuto esente da vizi, anche in punto di trattamento sanzionatorio, tanto da decidere di non impugnare la sentenza emessa. La riduzione della pena, come si è già evidenziato al superiore paragrafo 2.2., consegue ad una scelta utilitaristica del condannato che interviene successivamente alla condanna, e non incide sulla legittimità e correttezza della decisione del giudice della cognizione, che, infatti, lo stesso condannato ha deciso di non impugnare. Non si verifica, pertanto, la situazione disciplinata dall'art.673 cod. proc. pen., di una mancata concessione della sospensione condizionale che può risultare, ex post, viziata dalla presenza di una precedente condanna che non avrebbe mai dovuto essere pronunciata, in quanto l'omessa concessione del beneficio, nel presente caso, è una decisione legittima e corretta assunta dal giudice della cognizione. 4. Quanto sopra valutato rende evidente l'insussistenza di un difetto di legittimità costituzionale delle norme citate. L'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. disciplina in modo diverso una situazione effettivamente diversa rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 673 cod. proc. pen., e non viola, pertanto, gli artt. 3 e 24 Cost., come sostenuto dal ricorrente. Il giudice della cognizione non ha concesso la sospensione condizionale, e non ne ha neppure valutato la concedibilità, non a causa di una situazione ostativa preesistente, che non avrebbe dovuto sussistere ma solo in seguito è stata rimossa o comunque modificata, bensì a causa della sua valutazione discrezionale circa la congruità della pena da irrogare per il reato sottoposto al suo esame. Tale valutazione, come detto, non viene modificata con l'applicazione della ulteriore riduzione della pena concessa ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., né potrebbe essere modificata dal giudice dell'esecuzione, il quale concede tale riduzione non in virtù di una diversa valutazione circa la congruità della pena o in virtù della eliminazione ex tunc della causa ostativa preesistente, ma solo in conseguenza della scelta del condannato, maturata successivamente alla condanna stessa, di non proporre alcuna impugnazione. Il giudice della cognizione, quindi, non avrebbe potuto assumere una decisione diversa e concedere la sospensione condizionale, in quanto l'ostatività derivante dall'entità della pena irrogata viene meno solo dopo l'emissione della sentenza di condanna, necessariamente presupposta, e solo a seguito di una scelta del condannato, anch'essa successiva, nonché del tutto discrezionale ed eventuale.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento