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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 17015/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Como, in data 19/06/2020, con la quale RRIKA Fatjon era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria pluriaggravata a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il RRIKA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato adeguatamente la documentazione prodotta dalla difesa comprovante l'assenza dall'Italia del ricorrente, pur se non nel giorno del delitto.

Si evidenzia altresì l'illogicità della motivazione che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa relative alla descrizione del malvivente, dal momento che i fatti erano accaduti alle 19 con conseguente scarsa visibilità, e che quindi non poteva attribuirsi valenza decisiva alla ricognizione operata.

2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di furto.

Si lamenta il totale silenzio della Corte territoriale sulla richiesta difensiva.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il primo ordine di censure afferiva al merito delle decisioni di condanna con doppia conforme, mentre la seconda censura doveva ritenersi implicitamente disattesa dalla Corte, che aveva confermato la condanna per rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, è opportuno qui richiamare il consolidato l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato (cfr. pag. 5 segg. della sentenza impugnata) una serie di convergenti risultanze certamente idonee a supportare la decisione di conferma della condanna in primo grado: l'accuratezza caratterizzante le fasi preparatorie ed escutive della 2 individuazione fotografica (nella previa descrizione del malvivente, nella scelta delle foto somiglianti all'imputato, ecc.); l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa anche per il punto di osservazione (un punto ben illuminato del giardino) in cui aveva incontrato il malvivente appena uscito dalla finestra del suo appartamento; l'attendibilità della ricognizione di persona espletata (alla quale, tra l'altro, il ricorrente aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato), anche alla luce del fatto che uno dei soggetti posizionati accanto al RRIKA era stato scelto dal difensore; l'irrilevanza della documentazione prodotta, perché inidonea a comprovare la presenza all'estero del ricorrente nel giorno della rapina (non essendo tale documentazione riferita al giorno del delitto, né a quelli immediatamente precedenti o successivi).

3. Quanto alla residua censura, peraltro priva di qualsiasi articolazione in questa sede (la derubricazione in tentato furto è stata evocata senza alcun tipo di apparato argomentativo), deve comunque osservarsi che la stessa è stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale (pag. 6 della sentenza impugnata) ha per un verso condiviso il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, già espresso dal primo giudice, e per altro verso - ha sottolineato l'assenza di concrete allegazioni idonee a minare la credibilità della sua ricostruzione, stando alla quale uno dei soggetti visti uscire dalla finestra del suo appartamento, riconosciuto nell'odierno ricorrente, si era ripetutamente rivolto a lui con un piccone in mano, dicendogli "ti ammazzo" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] reiestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Como, in data 19/06/2020, con la quale RRIKA Fatjon era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria pluriaggravata a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il RRIKA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato adeguatamente la documentazione prodotta dalla difesa comprovante l'assenza dall'Italia del ricorrente, pur se non nel giorno del delitto. Si evidenzia altresì l'illogicità della motivazione che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa relative alla descrizione del malvivente, dal momento che i fatti erano accaduti alle 19 con conseguente scarsa visibilità, e che quindi non poteva attribuirsi valenza decisiva alla ricognizione operata. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di furto. Si lamenta il totale silenzio della Corte territoriale sulla richiesta difensiva. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il primo ordine di censure afferiva al merito delle decisioni di condanna con doppia conforme, mentre la seconda censura doveva ritenersi implicitamente disattesa dalla Corte, che aveva confermato la condanna per rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, è opportuno qui richiamare il consolidato l'insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato (cfr. pag. 5 segg. della sentenza impugnata) una serie di convergenti risultanze certamente idonee a supportare la decisione di conferma della condanna in primo grado: l'accuratezza caratterizzante le fasi preparatorie ed escutive della 2 individuazione fotografica (nella previa descrizione del malvivente, nella scelta delle foto somiglianti all'imputato, ecc.); l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa anche per il punto di osservazione (un punto ben illuminato del giardino) in cui aveva incontrato il malvivente appena uscito dalla finestra del suo appartamento; l'attendibilità della ricognizione di persona espletata (alla quale, tra l'altro, il ricorrente aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato), anche alla luce del fatto che uno dei soggetti posizionati accanto al RRIKA era stato scelto dal difensore; l'irrilevanza della documentazione prodotta, perché inidonea a comprovare la presenza all'estero del ricorrente nel giorno della rapina (non essendo tale documentazione riferita al giorno del delitto, né a quelli immediatamente precedenti o successivi). 3. Quanto alla residua censura, peraltro priva di qualsiasi articolazione in questa sede (la derubricazione in tentato furto è stata evocata senza alcun tipo di apparato argomentativo), deve comunque osservarsi che la stessa è stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale (pag. 6 della sentenza impugnata) ha per un verso condiviso il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, già espresso dal primo giudice, e per altro verso - ha sottolineato l'assenza di concrete allegazioni idonee a minare la credibilità della sua ricostruzione, stando alla quale uno dei soggetti visti uscire dalla finestra del suo appartamento, riconosciuto nell'odierno ricorrente, si era ripetutamente rivolto a lui con un piccone in mano, dicendogli "ti ammazzo" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] reiestensore [OSCURATO:PERSONA]
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