CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 30309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31968-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], (Studio COLETTA), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi R.G.N.31968/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 627/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 3.5.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la pensione di anzianità negatagli dall’ente previdenziale sul presupposto che l’anzianità contributiva utile dovesse ridursi in conseguenza dell’omesso versamento di contributi dovuti nel periodo 1997- 2008 sui redditi percepiti quale quotista di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impresa in forma societaria diversa da quella in cui egli ha prestato attività lavorativa quale artigiano; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione artigiani; che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult. Cass.n. 27023 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del