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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 41853/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natd a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 29 aprile 2024 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in riforma dell'ordinanza emessa in data 23 novembre 2023 dal Giudice per le indagini del Tribunale di Roma e appellata dal Pubblico Ministero, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo dell'immobile ubicato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, lotto 3, scala A, interno 32, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglíanza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 22 commi 140, 141, 141, 143, 145 e 147 della legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1, concernente la domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 26 febbraio 2021, in atti.

4. Assumeva, in particolare, che,in relazione all'immobile oggetto di sequestro preventivo, la Alfieri aveva presentato, in data 26 febbraio 2021, "Domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 22 commi 140, 141 142, 143, 144, 145, 147 legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1", e che, in pendenza di tale domanda, il sequestro preventivo dell'immobile non poteva essere disposto.

5. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 18 e 11 ,comma 12 del d.p.r. n. 1035/1972 in relazione alla diffida al rilascio dell'immobile da parte dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Roma, che assumeva in realtà mai comunicata alla Alfieri.

6. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla insussistenza, nel caso di specie, del requisito del periculum in mora ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo, nonché in relazione alla mancanza di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà della detta misura cautelare reale.

7. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da un idoneo interesse:prol- 34 Pr'-""'è1- ,Le caratte",-

8. Il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre impugnazione avverso la misura cautelare reale solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale; questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, che ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata í cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01.

Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).

9. Nel caso di specie, l'assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicamente all'ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predeterminati e verificati attraverso le procedure di legge.

La restituzione non può, pertanto, mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilità del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall'ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l'immobile (già esclusa, peraltro, dall'intrapresa procedura di rilascio).

10. Alla stregua di tali rilievi , il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, rimanendo assorbiti gli altri motivi.

11. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

12. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

13. Infine, la cancelleria provvederà agli adempimenti cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 14.

La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l'applicazione i principi di diritto consolidati consente la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ti) D spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mm (117 00 ammende.

Manda alla cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natd a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 29 aprile 2024 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in riforma dell'ordinanza emessa in data 23 novembre 2023 dal Giudice per le indagini del Tribunale di Roma e appellata dal Pubblico Ministero, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo dell'immobile ubicato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, lotto 3, scala A, interno 32, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglíanza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 22 commi 140, 141, 141, 143, 145 e 147 della legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1, concernente la domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 26 febbraio 2021, in atti. 4. Assumeva, in particolare, che,in relazione all'immobile oggetto di sequestro preventivo, la Alfieri aveva presentato, in data 26 febbraio 2021, "Domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 22 commi 140, 141 142, 143, 144, 145, 147 legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1", e che, in pendenza di tale domanda, il sequestro preventivo dell'immobile non poteva essere disposto. 5. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 18 e 11 ,comma 12 del d.p.r. n. 1035/1972 in relazione alla diffida al rilascio dell'immobile da parte dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Roma, che assumeva in realtà mai comunicata alla Alfieri. 6. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla insussistenza, nel caso di specie, del requisito del periculum in mora ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo, nonché in relazione alla mancanza di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà della detta misura cautelare reale. 7. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da un idoneo interesse:prol- 34 Pr'-""'è1- ,Le caratte",- 8. Il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre impugnazione avverso la misura cautelare reale solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale; questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, che ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata í cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01. Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). 9. Nel caso di specie, l'assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicamente all'ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predeterminati e verificati attraverso le procedure di legge. La restituzione non può, pertanto, mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilità del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall'ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l'immobile (già esclusa, peraltro, dall'intrapresa procedura di rilascio). 10. Alla stregua di tali rilievi , il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, rimanendo assorbiti gli altri motivi. 11. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 12. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 13. Infine, la cancelleria provvederà agli adempimenti cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 14. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l'applicazione i principi di diritto consolidati consente la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ti) D spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mm (117 00 ammende. Manda alla cancelleria per gli ad
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