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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40539/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Nogara (Vr) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 375/21 del G.i.p. del Tribunale di Verona del 07/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Verona, accogliendone la richiesta formulata con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e sette mesi di reclusione ed C 2.800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo contestualmente, oltre alla confisca e alla distruzione della sostanza drogante, anche quella del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce l'illegalità della misura della confisca per erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la somma di denaro gli era già stata restituita dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame del sequestro probatorio (art. 324 cod. proc. pen.), in virtù delle giustificazioni allora fornite in ordine al possesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Astrattamente ammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. nonché secondo Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, in quanto vertente sul tema della dedotta illegalità della misura di sicurezza della confisca, il tema oggetto di controversia è se questa debba essere necessariamente preceduta dal sequestro della res o di valori patrimoniali.

In termini dogmatici generali, la misura ablatoria definitiva della confisca, nelle sue varie declinazioni, risponde ad esigenze e presupposti diversi rispetto alle varie forme di sequestro (probatorio, conservativo, preventivo in funzione impeditiva o a fini di confisca, per equivalente) presenti nell'ordinamento, talché la sua esecuzione non postula necessariamente l'effettuazione di un precedente sequestro.

Quest'ultimo costituisce, infatti, la misura ablatoria interinale volta, tra le diverse finalità previste dalla legge, proprio a consentire l'esecuzione della confisca (v. ad es. art. 321, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.), ma ad es. né l'art.240 cod. pen. o l'art. 240-bis cod. pen. o per la materia degli stupefacenti, né l'art. 73, comma 7-bis o l'art. 85-bis o l'art. 87, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 richiedono che essa debba essere obbligatoriamente preceduta da un sequestro.

Il tema va, infatti, posto nei diversi termini della concreta eseguibilità della misura ablatoria patrimoniale definitiva, nel senso che nell'ipotesi di mancanza di un sequestro cronologicamente antecedente, una confisca ricadente su un bene non più esistente in natura ovvero non altrimenti reperibile si rivela inutiliter data.

E' per questo che, tra i pochi precedenti di legittimità espressamente dedicati al tema, Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 ha affermato il principio che la confisca di cui all'art. 12-sexies della legge n. 256 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.) non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Logico corollario di detto principio è che ove la confisca concerna una somma di denaro, bene per definizione fungibile, il problema verterà sull'esistenza del tantundem nel patrimonio del soggetto fatto segno della misura ablatoria.

La medesima regola vige, del resto, in tema di misure di prevenzione, dove a superamento di un risalente ed opposto orientamento interpretativo espresso da Sez.

U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217666, si è affermato il principio secondo cui la richiesta di confisca di cui all'art. 24 d.

Igs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo le due misure essere adottate anche contestualmente con unico atto (Sez.

U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang, Rv. 269589).

Sulla scorta di tali premesse, la circostanza che nella presente fattispecie il denaro oggetto di confisca sia stato, in una precedente fase processuale, restituito all'avente diritto non incide, pertanto, sulla legittimità della statuizione né preclude la sua attuazione, la quale, infatti, potrà avvenire in sede esecutiva ai sensi degli art. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 18 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Nogara (Vr) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 375/21 del G.i.p. del Tribunale di Verona del 07/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Verona, accogliendone la richiesta formulata con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e sette mesi di reclusione ed C 2.800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo contestualmente, oltre alla confisca e alla distruzione della sostanza drogante, anche quella del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce l'illegalità della misura della confisca per erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la somma di denaro gli era già stata restituita dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame del sequestro probatorio (art. 324 cod. proc. pen.), in virtù delle giustificazioni allora fornite in ordine al possesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Astrattamente ammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. nonché secondo Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, in quanto vertente sul tema della dedotta illegalità della misura di sicurezza della confisca, il tema oggetto di controversia è se questa debba essere necessariamente preceduta dal sequestro della res o di valori patrimoniali. In termini dogmatici generali, la misura ablatoria definitiva della confisca, nelle sue varie declinazioni, risponde ad esigenze e presupposti diversi rispetto alle varie forme di sequestro (probatorio, conservativo, preventivo in funzione impeditiva o a fini di confisca, per equivalente) presenti nell'ordinamento, talché la sua esecuzione non postula necessariamente l'effettuazione di un precedente sequestro. Quest'ultimo costituisce, infatti, la misura ablatoria interinale volta, tra le diverse finalità previste dalla legge, proprio a consentire l'esecuzione della confisca (v. ad es. art. 321, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.), ma ad es. né l'art.240 cod. pen. o l'art. 240-bis cod. pen. o per la materia degli stupefacenti, né l'art. 73, comma 7-bis o l'art. 85-bis o l'art. 87, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 richiedono che essa debba essere obbligatoriamente preceduta da un sequestro. Il tema va, infatti, posto nei diversi termini della concreta eseguibilità della misura ablatoria patrimoniale definitiva, nel senso che nell'ipotesi di mancanza di un sequestro cronologicamente antecedente, una confisca ricadente su un bene non più esistente in natura ovvero non altrimenti reperibile si rivela inutiliter data. E' per questo che, tra i pochi precedenti di legittimità espressamente dedicati al tema, Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 ha affermato il principio che la confisca di cui all'art. 12-sexies della legge n. 256 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.) non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. Logico corollario di detto principio è che ove la confisca concerna una somma di denaro, bene per definizione fungibile, il problema verterà sull'esistenza del tantundem nel patrimonio del soggetto fatto segno della misura ablatoria. La medesima regola vige, del resto, in tema di misure di prevenzione, dove a superamento di un risalente ed opposto orientamento interpretativo espresso da Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217666, si è affermato il principio secondo cui la richiesta di confisca di cui all'art. 24 d. Igs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo le due misure essere adottate anche contestualmente con unico atto (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang, Rv. 269589). Sulla scorta di tali premesse, la circostanza che nella presente fattispecie il denaro oggetto di confisca sia stato, in una precedente fase processuale, restituito all'avente diritto non incide, pertanto, sulla legittimità della statuizione né preclude la sua attuazione, la quale, infatti, potrà avvenire in sede esecutiva ai sensi degli art. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 18 ottobre 20
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