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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32999/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Noia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 22 gennaio 2021 in Brusciano, giudicato dal Tribunale di Noia con sentenza del 15 aprile 2021, definitiva il 17 maggio 2021; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 12 ottobre 2021 in Brusciano, giudicato dal Tribunale di Noia con sentenza del 13 ottobre 2021, definitiva il 24 maggio 2022.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati, seppur astrattamente omogenei tra loro e commessi nel medesimo contesto spaziale (complesso popolare di via Borsellino in Brusciano), non potevano essere riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, poiché presentavano diverse modalità esecutive delle condotte (in un caso, infatti, Rispo era stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente di tipo hashish nel terzo piano della palazzina n. 8 del complesso, nell'altro caso era stato sorpreso a detenere sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana nell'androne della palazzina n. 6 del medesimo complesso).

I reati, inoltre, erano stati commessi a nove mesi di distanza l'uno dall'altro.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il fatto che Rispo fosse stato sorpreso in due civici differenti del complesso e che la natura delle sostanze stupefacenti rinvenuta era parzialmente diversa non potevano costituire elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, anche considerando che, in entrambi i casi, lo stesso era stato sorpreso in una nota piazza di spaccio della zona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto coerente e logica motivazione, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha spiegato che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, commessi a distanza di nove mesi di tempo tra loro, erano stati eseguiti con modalità esecutive differenti.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Noia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 22 gennaio 2021 in Brusciano, giudicato dal Tribunale di Noia con sentenza del 15 aprile 2021, definitiva il 17 maggio 2021; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 12 ottobre 2021 in Brusciano, giudicato dal Tribunale di Noia con sentenza del 13 ottobre 2021, definitiva il 24 maggio 2022. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati, seppur astrattamente omogenei tra loro e commessi nel medesimo contesto spaziale (complesso popolare di via Borsellino in Brusciano), non potevano essere riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, poiché presentavano diverse modalità esecutive delle condotte (in un caso, infatti, Rispo era stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente di tipo hashish nel terzo piano della palazzina n. 8 del complesso, nell'altro caso era stato sorpreso a detenere sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana nell'androne della palazzina n. 6 del medesimo complesso). I reati, inoltre, erano stati commessi a nove mesi di distanza l'uno dall'altro. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il fatto che Rispo fosse stato sorpreso in due civici differenti del complesso e che la natura delle sostanze stupefacenti rinvenuta era parzialmente diversa non potevano costituire elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, anche considerando che, in entrambi i casi, lo stesso era stato sorpreso in una nota piazza di spaccio della zona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto coerente e logica motivazione, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha spiegato che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, commessi a distanza di nove mesi di tempo tra loro, erano stati eseguiti con modalità esecutive differenti. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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