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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51342/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01KXN5R ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25339/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati allo stesso contestati - oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01KXN5R ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25339/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati allo stesso contestati - oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 51342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris