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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46703/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al mancato esame delle conclusioni tempestivamente depositate per iscritto dalla difesa delle imputate, è manifestamente infondato.

I temi trattati dalle conclusioni sono ininfluenti sulla decisione: l'aggravante ex art. 112 cod. pen. è stata esclusa dal giudice dì legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio; la recidiva è stata esclusa in esito al giudizio di primo grado; le statuizioni sulla revoca della pena sospesa sono coperte dal giudicato interno.

Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è generico e comunque non consentito perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha determinato la pena per il reato continuato dando ampiamente conto della misura scelta per la violazione più grave e di quella correlata ai reati - satellite.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al mancato esame delle conclusioni tempestivamente depositate per iscritto dalla difesa delle imputate, è manifestamente infondato. I temi trattati dalle conclusioni sono ininfluenti sulla decisione: l'aggravante ex art. 112 cod. pen. è stata esclusa dal giudice dì legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio; la recidiva è stata esclusa in esito al giudizio di primo grado; le statuizioni sulla revoca della pena sospesa sono coperte dal giudicato interno. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è generico e comunque non consentito perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha determinato la pena per il reato continuato dando ampiamente conto della misura scelta per la violazione più grave e di quella correlata ai reati - satellite. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2
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