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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 10995/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 600/20 in data 20/10/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 31/01/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/10/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in accoglimento del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 08/03/2022 che aveva sostituito nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico e divieti di comunicazione con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 23.00 alle ore 6.30 in relazione a plurime ipotesi di estorsione aggravata tentata o consumata nonché ai reati di associazione per delinquere (ruolo di promotore), circonvenzione di incapace e truffa aggravata dalla minorata difesa, disponeva il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidi elettronici e con divieto di comunicazione con persone diverse dalle persone conviventi o che assistono l'imputato.

L'originaria misura cautelare della custodia in carcere veniva confermata in sede di riesame ed il relativo ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza del 7 luglio 2021.

Medio tempore, con ordinanza del 27/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieti di comunicazione; con successiva ordinanza del 20/07/2021, il Giudice per le indagini preliminari (ritornato competente per il regresso del procedimento in fase di indagini) sostituiva gli arresti domiciliari con le misure cautelari dell'obbligo di dimora in Napoli e dell'obbligo di presentazione.

Il Tribunale, con ordinanza 14/10/2021, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, disponeva il ripristino degli arresti domiciliari con le prescrizioni già imposte: detta ordinanza diveniva definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in data 24/02/2022.

Infine, in data 08/03/2022, il Giudice per l'udienza preliminare disponeva che la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico venisse sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 23.00 alle ore 6.30: misura che veniva sostituita con il ripristino degli arresti domiciliari con l'ordinanza oggetto del presente ricorso per cassazione.

2. Avverso la predetta ordinanza del 20/10/2022, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 310 e 581, comma 1, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata merita annullamento nella parte in cui ha solo apparentemente motivato in ordine all'impugnazione del pubblico ministero di cui era stata denunciata la mancanza della c.d. specificità estrinseca.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. per aver ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare sull'idoneità della misura degli arresti domiciliari come ripristinata dal Tribunale, basata sulla valutazione circa le esigenze cautelari che, per loro natura, sono oggetto di continua modificazione e rivalutazione: affermazione che, se fosse vera, comporterebbe l'impossibilità di rivalutazioni in sede cautelare, in contrasto con il dettato costituzionale e la consolidata giurisprudenza formatasi.

Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'emissione di un'ordinanza, emessa il 20/10/2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che ha sostituito nuovamente nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Napoli con quella dell'obbligo di dimora in Campania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Come dedotto dal ricorrente, risulta dagli atti come, nell'attualità, nei confronti del Campolongo sia venuta meno la misura custodiale degli arresti domiciliari e sia stata altresì sostituita la misura dell'obbligo di dimora in Napoli con quella dell'obbligo di dimora in Campania.

Inoltre, il presupposto della rilevata gravità indiziaria, risulta ormai coperto dal giudicato, giusta la pronuncia di questa Suprema Corte con sentenza n. 39289 del 07/07/2021.

In una situazione del genere, non residua più alcun interesse a coltivare questo ricorso che ha sindacato la ricorrenza delle esigenze cautelari in relazione all'applicazione di una misura (quella degli arresti domiciliari), disposta su impugnazione del pubblico ministero, ormai venuta meno e di cui va formalmente dichiarata la cessazione dell'efficacia: tale assorbente ragione impedisce lo scrutinio dei motivi di ricorso.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con ordinanza 20/10/2022 da parte del Tribunale di Roma (cfr., Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con ordinanza 20/10/2022 da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 600/20 in data 20/10/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 31/01/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/10/2022, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in accoglimento del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 08/03/2022 che aveva sostituito nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico e divieti di comunicazione con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 23.00 alle ore 6.30 in relazione a plurime ipotesi di estorsione aggravata tentata o consumata nonché ai reati di associazione per delinquere (ruolo di promotore), circonvenzione di incapace e truffa aggravata dalla minorata difesa, disponeva il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidi elettronici e con divieto di comunicazione con persone diverse dalle persone conviventi o che assistono l'imputato. L'originaria misura cautelare della custodia in carcere veniva confermata in sede di riesame ed il relativo ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza del 7 luglio 2021. Medio tempore, con ordinanza del 27/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieti di comunicazione; con successiva ordinanza del 20/07/2021, il Giudice per le indagini preliminari (ritornato competente per il regresso del procedimento in fase di indagini) sostituiva gli arresti domiciliari con le misure cautelari dell'obbligo di dimora in Napoli e dell'obbligo di presentazione. Il Tribunale, con ordinanza 14/10/2021, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, disponeva il ripristino degli arresti domiciliari con le prescrizioni già imposte: detta ordinanza diveniva definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in data 24/02/2022. Infine, in data 08/03/2022, il Giudice per l'udienza preliminare disponeva che la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico venisse sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 23.00 alle ore 6.30: misura che veniva sostituita con il ripristino degli arresti domiciliari con l'ordinanza oggetto del presente ricorso per cassazione. 2. Avverso la predetta ordinanza del 20/10/2022, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 310 e 581, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata merita annullamento nella parte in cui ha solo apparentemente motivato in ordine all'impugnazione del pubblico ministero di cui era stata denunciata la mancanza della c.d. specificità estrinseca. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. per aver ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare sull'idoneità della misura degli arresti domiciliari come ripristinata dal Tribunale, basata sulla valutazione circa le esigenze cautelari che, per loro natura, sono oggetto di continua modificazione e rivalutazione: affermazione che, se fosse vera, comporterebbe l'impossibilità di rivalutazioni in sede cautelare, in contrasto con il dettato costituzionale e la consolidata giurisprudenza formatasi. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'emissione di un'ordinanza, emessa il 20/10/2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che ha sostituito nuovamente nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Napoli con quella dell'obbligo di dimora in Campania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Come dedotto dal ricorrente, risulta dagli atti come, nell'attualità, nei confronti del Campolongo sia venuta meno la misura custodiale degli arresti domiciliari e sia stata altresì sostituita la misura dell'obbligo di dimora in Napoli con quella dell'obbligo di dimora in Campania. Inoltre, il presupposto della rilevata gravità indiziaria, risulta ormai coperto dal giudicato, giusta la pronuncia di questa Suprema Corte con sentenza n. 39289 del 07/07/2021. In una situazione del genere, non residua più alcun interesse a coltivare questo ricorso che ha sindacato la ricorrenza delle esigenze cautelari in relazione all'applicazione di una misura (quella degli arresti domiciliari), disposta su impugnazione del pubblico ministero, ormai venuta meno e di cui va formalmente dichiarata la cessazione dell'efficacia: tale assorbente ragione impedisce lo scrutinio dei motivi di ricorso. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con ordinanza 20/10/2022 da parte del Tribunale di Roma (cfr., Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con ordinanza 20/10/2022 da p
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