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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21091/2026

Testo disponibile della fonte

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ifesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro– intimato –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 1825/14/2022, depositata in data 16 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli l’intimazione di pagamento n.Numero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026Numero di raccolta generale 21091/202607120189039024325000, per Euro 97.788,46, deducendo, perData pubblicazione 22/06/2026quanto qui ancora rilevi, la mancata notifica dell’atto presupposto(ovvero l’avviso di accertamento n.

TF501Ad05255/2016).L’Agenzia si costituiva depositando documentazione attestantela notifica del detto avviso.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che la relata di notificaprodotta dall’Ufficio non fosse riferibile all’atto presupposto.2.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributariaregionale della Campania confermava la decisione dei giudici diprossimità: l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensidell’art. 139, quarto comma c.p.c., presso il domicilio delcontribuente e consegnato nelle mani di [OSCURATO:PERSONA].

Data alcontribuente notizia di detta notifica con raccomandata informativa,quest’ultima non era stata allegata in atti.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato a controparti il 20 luglio 2022 a mezzo pecrispettivamente presso il difensore del contribuente domiciliatario insecondo grado e presso l’indirizzo pec di ADER, ed affidato ad unmotivo.

La contribuente ed ADER sono rimaste intimate.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del DPR n. 600/73»per avere la CTR erroneamente ritenuto non allegata laraccomandata informativa della notifica dell’avviso di accertamentoe, pertanto, non perfezionata la notifica.Sostiene, di contro, di aver depositato in giudizio ladocumentazione attestante la ritualità della notificazione dell’attopresupposto, ovvero la relata di notifica dalla quale risultava, da unlato, la consegna dell’atto a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto abilitato allaricezione) e, dall’altro, l’indicazione del numero della raccomandata(semplice) informativa inoltrata al destinatario.

Invero, in tali ipotesiNumero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026non è richiesta, ai fini del perfezionamento della notifica, la ricezioneNumero di raccolta generale 21091/2026della raccomandata informativa, essendo all’uopo sufficDiaetan ptuebb licalazio ne 22/06/2026spedizione (a differenza dell’ipotesi in cui l’atto non vengaconsegnato al destinatario né ad altra persona ed è necessariol’inoltro della CAD, da produrre in giudizio ai fini della prova delperfezionamento del procedimento notificatorio).1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Premesso che la notifica è avvenuta nel 2016 e quindidopo la modifica dell’art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973 costituitadalla introduzione della lettera b-bis), si applica la regola cheprevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario,l’invio della raccomandata, pacificamente, nella specie, avvenuto inconsiderazione di quanto riportato nella relata di notifica (riprodottanel ricorso per cassazione).Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte, in temadi notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devonoessere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovverodai messi speciali autorizzati dall’ufficio ai sensi dell’art. 60, comma1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la consegna avvengaal portiere ovvero, più in generale, a persona diversa daldestinatario, la notificazione deve essere seguita dalla spedizionedella raccomandata informativa, ma si tratta di raccomandatainformativa semplice e non con avviso di ricevimento, poiché la lett.b-bis) del medesimo comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata,senza ulteriori specificazioni trovando giustificazione tale procedurasemplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato vengaeffettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato apersone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere,dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso unrapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo atale fine (Cass., 27/01/2022, n. 2377; conf. le recentissime Cass.15/05/2026, n. 14361 e Cass. 14/05/2026, n. 14112, che precisaNumero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026Numero di raccolta generale 21091/2026che trattandosi di raccomandata semplice è sufficienteData pubblicazione 22/06/2026documentarne la spedizione).Ne consegue che l’eventuale mancanza di prova dell’avviso diricevimento della raccomandata informativa e della ricezione di essanon incide sul perfezionamento del procedimento notificatorio,essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione dell’avvisoinformativo, e che la CTR è, nella specie, incorsa in violazione dilegge nel far dipendere la validità della notificazione dall’allegazionedella raccomandata informativa (all’evidente, anche se implicito, finedi verificarne la ricezione), adempimento non richiesto dalladisciplina applicabile.2.

Il ricorso va, per tutto quanto esposto, accolto; la sentenzava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione per nuovo esame eper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo esame provvedendo anchea regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro– intimato –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 1825/14/2022, depositata in data 16 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli l’intimazione di pagamento n.Numero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026Numero di raccolta generale 21091/202607120189039024325000, per Euro 97.788,46, deducendo, perData pubblicazione 22/06/2026quanto qui ancora rilevi, la mancata notifica dell’atto presupposto(ovvero l’avviso di accertamento n. TF501Ad05255/2016).L’Agenzia si costituiva depositando documentazione attestantela notifica del detto avviso.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che la relata di notificaprodotta dall’Ufficio non fosse riferibile all’atto presupposto.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributariaregionale della Campania confermava la decisione dei giudici diprossimità: l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensidell’art. 139, quarto comma c.p.c., presso il domicilio delcontribuente e consegnato nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]. Data alcontribuente notizia di detta notifica con raccomandata informativa,quest’ultima non era stata allegata in atti.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato a controparti il 20 luglio 2022 a mezzo pecrispettivamente presso il difensore del contribuente domiciliatario insecondo grado e presso l’indirizzo pec di ADER, ed affidato ad unmotivo. La contribuente ed ADER sono rimaste intimate.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del DPR n. 600/73»per avere la CTR erroneamente ritenuto non allegata laraccomandata informativa della notifica dell’avviso di accertamentoe, pertanto, non perfezionata la notifica.Sostiene, di contro, di aver depositato in giudizio ladocumentazione attestante la ritualità della notificazione dell’attopresupposto, ovvero la relata di notifica dalla quale risultava, da unlato, la consegna dell’atto a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto abilitato allaricezione) e, dall’altro, l’indicazione del numero della raccomandata(semplice) informativa inoltrata al destinatario. Invero, in tali ipotesiNumero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026non è richiesta, ai fini del perfezionamento della notifica, la ricezioneNumero di raccolta generale 21091/2026della raccomandata informativa, essendo all’uopo sufficDiaetan ptuebb licalazio ne 22/06/2026spedizione (a differenza dell’ipotesi in cui l’atto non vengaconsegnato al destinatario né ad altra persona ed è necessariol’inoltro della CAD, da produrre in giudizio ai fini della prova delperfezionamento del procedimento notificatorio).1.1. Il motivo è fondato.1.2. Premesso che la notifica è avvenuta nel 2016 e quindidopo la modifica dell’art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973 costituitadalla introduzione della lettera b-bis), si applica la regola cheprevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario,l’invio della raccomandata, pacificamente, nella specie, avvenuto inconsiderazione di quanto riportato nella relata di notifica (riprodottanel ricorso per cassazione).Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte, in temadi notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devonoessere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovverodai messi speciali autorizzati dall’ufficio ai sensi dell’art. 60, comma1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la consegna avvengaal portiere ovvero, più in generale, a persona diversa daldestinatario, la notificazione deve essere seguita dalla spedizionedella raccomandata informativa, ma si tratta di raccomandatainformativa semplice e non con avviso di ricevimento, poiché la lett.b-bis) del medesimo comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata,senza ulteriori specificazioni trovando giustificazione tale procedurasemplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato vengaeffettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato apersone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere,dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso unrapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo atale fine (Cass., 27/01/2022, n. 2377; conf. le recentissime Cass.15/05/2026, n. 14361 e Cass. 14/05/2026, n. 14112, che precisaNumero registro generale 19463/2022Numero sezionale 4985/2026Numero di raccolta generale 21091/2026che trattandosi di raccomandata semplice è sufficienteData pubblicazione 22/06/2026documentarne la spedizione).Ne consegue che l’eventuale mancanza di prova dell’avviso diricevimento della raccomandata informativa e della ricezione di essanon incide sul perfezionamento del procedimento notificatorio,essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione dell’avvisoinformativo, e che la CTR è, nella specie, incorsa in violazione dilegge nel far dipendere la validità della notificazione dall’allegazionedella raccomandata informativa (all’evidente, anche se implicito, finedi verificarne la ricezione), adempimento non richiesto dalladisciplina applicabile.2. Il ricorso va, per tutto quanto esposto, accolto; la sentenzava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione per nuovo esame eper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo esame provvedendo anchea regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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