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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07626/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19082/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eANTONIO POMPIGNA;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 155/2023 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, pubblicata in data 29.03.2023, N.R.G. 26/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20261.La Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diTaranto, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere l’accertamentodel carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.9.2012 nonché il pagamento della somma di € 278.614,33oltre interessi, ed in subordine l’applicazione dell’art. 2041 cod. civ.2.

La Corte territoriale, a prescindere dal rilevato profilo di inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità, ha ritenuto infondato il gravame.3.

All’esito dell’istruttoria ha ritenuto indimostrato il carattere subordinato delrapporto ed ha ritenuto che il Maiorano fosse un collaboratore autonomo delCerfeda.4.

In assenza di elementi da cui potesse desumersi il carattere subordinatodel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ha escluso che le carenze probatoriepotessero essere colmate attraverso l’applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ.ed ha rilevato che era rimasta incensurata la statuizione del Tribunaleriguardante l’inapplicabilità dell’art. 2041 cod. civ.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 132, commasecondo, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360,comma primo n. 4 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per motivazionemancante o meramente apparente ovvero inidonea ad assolvere alla funzionespecifica di esplicitare le ragioni della decisione; motivazione perplessa ecomunque contraddittoria.Addebita alla Corte territoriale di avere genericamente richiamato lerisultanze istruttorie senza indicare le prove sulle quali aveva fondato il proprioconvincimento.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta la mancata indagine sulla sussistenza, in capo al Maiorano, dellaqualità e delle funzioni proprie del dirigente e fattore di campagna rivendicatenel ricorso introduttivo.2.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2137, 2138, 2222, 2225, 1175 e 1375 cod. civ. e omesso esame diun fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Evidenzia che nel ricorso di primo grado il Maiorano aveva rivendicato “ildiritto all’inquadramento nella categoria di impiegato di prima categoria avendoegli nello svolgimento delle mansioni affidate, operato in autonomia diconcezione e potere di iniziativa, investito dei poteri e delle incombenze propriedel dirigente, collaborando direttamente con il datore di lavoro all’organizzazionee gestione generale e tecnica dell’azienda, secondo la declaratoria del CCNL pergli impiegati in agricoltura del 4 giugno 2008”.Lamenta l’omesso esame dei fatti specifici dedotti dal ricorrente nell’attointroduttivo in ordine alle modalità di svolgimento dell’incarico.Critica la sentenza impugnata per avere qualificato come contratto d’operaprofessionale il contratto di lavoro intercorso tra le parti, nonostante la mancataallegazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei contenuti del contratto, del risultato daraggiungere, delle condizioni stabilite e del corrispettivo concordato; sostieneche, a fronte della domanda proposta in via subordinata, la Corte territorialeavrebbe dovuto determinare il corrispettivo spettante al lavoratore.3.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 437, comma secondo, e 421 cod. proc. civ; omessa applicazione di principidi diritto e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di non avere consentito l’escussione di tutti itesti indicati nella lista testimoniale e di non avere consentito l’espletamentodella prova orale con il teste Zampilburso, indicato nella lista e regolarmentecitato per l’udienza, nonostante la reiterazione della richiesta di escussione didetto teste nel giudizio di appello.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20264.

Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessionelogica e giuridica, sono inammissibili nella parte in cui lamentano la mancataindagine sui presupposti per l’inquadramento del Maiorano come dirigente ofattore di campagna e lamentano la mancata determinazione del corrispettivo,nonché la mancata ammissione di tutti i testi indicati nella lista testimoniale.Dalla sentenza impugnata non risulta che il Maiorano nel ricorso di primogrado ha chiesto di essere inquadrato come dirigente o fattore di campagna, néche avesse dedotto “di avere operato in autonomia di concezione e potere diiniziativa, investito dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente,collaborando direttamente con il datore di lavoro all’organizzazione e gestionegenerale e tecnica dell’azienda, secondo la declaratoria del CCNL per gliimpiegati in agricoltura del 4 giugno 2008”; non risultano inoltre le specificheistanze istruttorie proposte dal Maiorano.Da tale sentenza risulta che il Tribunale aveva qualificato il rapporto comelavoro autonomo, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 2041 cod. civ. e che nell’atto di appello il Maiorano hacensurato la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dellasubordinazione.Nel prospettare che nel ricorso di primo grado il Maiorano aveva chiesto diessere inquadrato come dirigente o fattore di campagna (impiegato di primacategoria), nel lamentare la mancata ammissione di tutti i testi indicati nella listae la mancata escussione del teste Zampilburso ancorché indicato in lista eregolarmente citato nel giudizio di primo grado, e nel prospettare le censureproposte nell’atto di appello, il ricorso non assolve agli oneri previsti dagli artt.366 n. 6 e art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non fornisce gli elementi dacui dovrebbe desumersi la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e nonlocalizza gli atti introduttivi dei gradi di merito, né i verbali di udienza.In particolare, nel lamentare la mancata ammissione di un teste indicatonella lista e regolarmente citato per l’udienza fissata nel giudizio di primo grado,il ricorso non chiarisce in quale modo la Corte territoriale avrebbe violato gli artt.421 e 437 cod. proc. civ.; inoltre non individua i testi di cui il Maiorano avevachiesto l’escussione nel ricorso di primo grado, né i capitoli di prova ivi formulati;Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026non consente dunque di comprendere se le circostanze su cui il testeZampilburso avrebbe dovuto riferire erano differenziate rispetto a quelle indicaterispetto agli altri testi escussi.Inoltre non indica le ragioni per le quali il teste Zampilburso non era statoammesso, né chiarisce se è stato proposto uno specifico motivo di appello (comesembra prospettare nella parte espositiva) o una mera richiesta (come risultadalla terza censura) e se la Corte territoriale si è espressamente pronunciata.L’omesso esame di allegazioni e di istanze istruttorie non è in ogni casoriconducibile al paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un precisoaccadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cuiesistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussionetra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n.14082/2017); peraltro nel caso di specie si è al cospetto di una “doppiaconforme”.La doglianza riguardante la mancata determinazione del corrispettivo per illavoro autonomo a fronte della domanda proposta in via subordinata èinammissibile per difetto di specificità non avendo parte ricorrente allegato edimostrato di avere formulato con l’originario ricorso anche tale domanda e diaverla riproposta in seconde cure; invero, secondo quanto si evince dallo storicodi lite della sentenza impugnata, i motivi di gravame formulati con l’atto diappello risultavano incentrati sulla asserita natura subordinata del rapporto trale parti (sentenza, pag. 2) mentre l’unica domanda svolta in via subordinata, aisensi dell’art. 2041 c.c., non era stata investita da censura ( sentenza, pag. 4);tale ricostruzione non è validamente inficiata dalla odierna parte ricorrente erisulta, anzi confermata dalla considerazione che secondo quanto emerge dallatrascrizione delle conclusioni del ricorso di primo grado riportata nel ricorso percassazione, l’unica domanda in via subordinata concerneva l’azione diingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. ( v. ricorso, pag. 5 e sg.).5.

Non sussiste alcun vizio motivazionale in ordine alla qualificazione delrapporto nel senso di escludere la subordinazione.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360,Data pubblicazione 30/03/2026primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosidetta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, letesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.Dalla sentenza impugnata risulta che la domanda proposta dal Maiorano eratesa ad accertare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra leparti e ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenzedi retribuzione, e la Corte territoriale ha rigettato tale domanda esplicitando leragioni per le quali ha escluso la subordinazione.Dalla medesima sentenza si desume che la Corte territoriale ha valutato lededuzioni contenute nell’atto di appello e le risultanze documentali e testimonialinel loro complesso, traendone il convincimento che il Maiorano fosse uncollaboratore autonomo del [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che lo stesso appellanteaveva dedotto l’assenza di un orario di lavoro e la mancanza di un controllo perle assenze ed i permessi; ha inoltre trascritto alcuni passaggi della deposizioneNumero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026del teste Milizia, dai quali ha desunto una notevole autonomia operativa delMaiorano e l’ha considerata incompatibile con la subordinazione.Ha poi ritenuto detta autonomia confermata anche dalla documentazioneallegata (riguardante la sua partecipazione ad operazioni peritali per conto delCerfeda ed incarichi di vario tipo ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], specialmente per lamigliore organizzazione della produttività del fondo) ed ha escluso che lamancata risposta all’interrogatorio formale da parte del resistente potessesupplire alle gravi deficienze probatorie.Infine, la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolatacon il secondo motivo di ricorso non è conforme alla giurisprudenza di questaCorte in tema di corretta modalità di deduzione del vizio di cui all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per il quale si richiede lo sviluppo di argomentazioni intese amotivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in dirittodella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie (Cass. Sez. un. n. 23745/2020, Cass. 3010/2012,Cass. 24756/2007), come nella specie non avvenuto.5.

Il ricorso va pertanto rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.7.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del15% e accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 delNumero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20262002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del medesimo art. 13 comma 1 bis, se dovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19082/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eANTONIO POMPIGNA;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 155/2023 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, pubblicata in data 29.03.2023, N.R.G. 26/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20261.La Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diTaranto, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere l’accertamentodel carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.9.2012 nonché il pagamento della somma di € 278.614,33oltre interessi, ed in subordine l’applicazione dell’art. 2041 cod. civ.2. La Corte territoriale, a prescindere dal rilevato profilo di inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità, ha ritenuto infondato il gravame.3. All’esito dell’istruttoria ha ritenuto indimostrato il carattere subordinato delrapporto ed ha ritenuto che il Maiorano fosse un collaboratore autonomo delCerfeda.4. In assenza di elementi da cui potesse desumersi il carattere subordinatodel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ha escluso che le carenze probatoriepotessero essere colmate attraverso l’applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ.ed ha rilevato che era rimasta incensurata la statuizione del Tribunaleriguardante l’inapplicabilità dell’art. 2041 cod. civ.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 132, commasecondo, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360,comma primo n. 4 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per motivazionemancante o meramente apparente ovvero inidonea ad assolvere alla funzionespecifica di esplicitare le ragioni della decisione; motivazione perplessa ecomunque contraddittoria.Addebita alla Corte territoriale di avere genericamente richiamato lerisultanze istruttorie senza indicare le prove sulle quali aveva fondato il proprioconvincimento.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lamenta la mancata indagine sulla sussistenza, in capo al Maiorano, dellaqualità e delle funzioni proprie del dirigente e fattore di campagna rivendicatenel ricorso introduttivo.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2137, 2138, 2222, 2225, 1175 e 1375 cod. civ. e omesso esame diun fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Evidenzia che nel ricorso di primo grado il Maiorano aveva rivendicato “ildiritto all’inquadramento nella categoria di impiegato di prima categoria avendoegli nello svolgimento delle mansioni affidate, operato in autonomia diconcezione e potere di iniziativa, investito dei poteri e delle incombenze propriedel dirigente, collaborando direttamente con il datore di lavoro all’organizzazionee gestione generale e tecnica dell’azienda, secondo la declaratoria del CCNL pergli impiegati in agricoltura del 4 giugno 2008”.Lamenta l’omesso esame dei fatti specifici dedotti dal ricorrente nell’attointroduttivo in ordine alle modalità di svolgimento dell’incarico.Critica la sentenza impugnata per avere qualificato come contratto d’operaprofessionale il contratto di lavoro intercorso tra le parti, nonostante la mancataallegazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei contenuti del contratto, del risultato daraggiungere, delle condizioni stabilite e del corrispettivo concordato; sostieneche, a fronte della domanda proposta in via subordinata, la Corte territorialeavrebbe dovuto determinare il corrispettivo spettante al lavoratore.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 437, comma secondo, e 421 cod. proc. civ; omessa applicazione di principidi diritto e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di non avere consentito l’escussione di tutti itesti indicati nella lista testimoniale e di non avere consentito l’espletamentodella prova orale con il teste Zampilburso, indicato nella lista e regolarmentecitato per l’udienza, nonostante la reiterazione della richiesta di escussione didetto teste nel giudizio di appello.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20264. Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessionelogica e giuridica, sono inammissibili nella parte in cui lamentano la mancataindagine sui presupposti per l’inquadramento del Maiorano come dirigente ofattore di campagna e lamentano la mancata determinazione del corrispettivo,nonché la mancata ammissione di tutti i testi indicati nella lista testimoniale.Dalla sentenza impugnata non risulta che il Maiorano nel ricorso di primogrado ha chiesto di essere inquadrato come dirigente o fattore di campagna, néche avesse dedotto “di avere operato in autonomia di concezione e potere diiniziativa, investito dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente,collaborando direttamente con il datore di lavoro all’organizzazione e gestionegenerale e tecnica dell’azienda, secondo la declaratoria del CCNL per gliimpiegati in agricoltura del 4 giugno 2008”; non risultano inoltre le specificheistanze istruttorie proposte dal Maiorano.Da tale sentenza risulta che il Tribunale aveva qualificato il rapporto comelavoro autonomo, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 2041 cod. civ. e che nell’atto di appello il Maiorano hacensurato la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dellasubordinazione.Nel prospettare che nel ricorso di primo grado il Maiorano aveva chiesto diessere inquadrato come dirigente o fattore di campagna (impiegato di primacategoria), nel lamentare la mancata ammissione di tutti i testi indicati nella listae la mancata escussione del teste Zampilburso ancorché indicato in lista eregolarmente citato nel giudizio di primo grado, e nel prospettare le censureproposte nell’atto di appello, il ricorso non assolve agli oneri previsti dagli artt.366 n. 6 e art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non fornisce gli elementi dacui dovrebbe desumersi la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e nonlocalizza gli atti introduttivi dei gradi di merito, né i verbali di udienza.In particolare, nel lamentare la mancata ammissione di un teste indicatonella lista e regolarmente citato per l’udienza fissata nel giudizio di primo grado,il ricorso non chiarisce in quale modo la Corte territoriale avrebbe violato gli artt.421 e 437 cod. proc. civ.; inoltre non individua i testi di cui il Maiorano avevachiesto l’escussione nel ricorso di primo grado, né i capitoli di prova ivi formulati;Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026non consente dunque di comprendere se le circostanze su cui il testeZampilburso avrebbe dovuto riferire erano differenziate rispetto a quelle indicaterispetto agli altri testi escussi.Inoltre non indica le ragioni per le quali il teste Zampilburso non era statoammesso, né chiarisce se è stato proposto uno specifico motivo di appello (comesembra prospettare nella parte espositiva) o una mera richiesta (come risultadalla terza censura) e se la Corte territoriale si è espressamente pronunciata.L’omesso esame di allegazioni e di istanze istruttorie non è in ogni casoriconducibile al paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un precisoaccadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cuiesistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussionetra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n.14082/2017); peraltro nel caso di specie si è al cospetto di una “doppiaconforme”.La doglianza riguardante la mancata determinazione del corrispettivo per illavoro autonomo a fronte della domanda proposta in via subordinata èinammissibile per difetto di specificità non avendo parte ricorrente allegato edimostrato di avere formulato con l’originario ricorso anche tale domanda e diaverla riproposta in seconde cure; invero, secondo quanto si evince dallo storicodi lite della sentenza impugnata, i motivi di gravame formulati con l’atto diappello risultavano incentrati sulla asserita natura subordinata del rapporto trale parti (sentenza, pag. 2) mentre l’unica domanda svolta in via subordinata, aisensi dell’art. 2041 c.c., non era stata investita da censura ( sentenza, pag. 4);tale ricostruzione non è validamente inficiata dalla odierna parte ricorrente erisulta, anzi confermata dalla considerazione che secondo quanto emerge dallatrascrizione delle conclusioni del ricorso di primo grado riportata nel ricorso percassazione, l’unica domanda in via subordinata concerneva l’azione diingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. ( v. ricorso, pag. 5 e sg.).5. Non sussiste alcun vizio motivazionale in ordine alla qualificazione delrapporto nel senso di escludere la subordinazione.Numero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360,Data pubblicazione 30/03/2026primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosidetta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga,in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, letesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.Dalla sentenza impugnata risulta che la domanda proposta dal Maiorano eratesa ad accertare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra leparti e ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenzedi retribuzione, e la Corte territoriale ha rigettato tale domanda esplicitando leragioni per le quali ha escluso la subordinazione.Dalla medesima sentenza si desume che la Corte territoriale ha valutato lededuzioni contenute nell’atto di appello e le risultanze documentali e testimonialinel loro complesso, traendone il convincimento che il Maiorano fosse uncollaboratore autonomo del [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che lo stesso appellanteaveva dedotto l’assenza di un orario di lavoro e la mancanza di un controllo perle assenze ed i permessi; ha inoltre trascritto alcuni passaggi della deposizioneNumero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/2026del teste Milizia, dai quali ha desunto una notevole autonomia operativa delMaiorano e l’ha considerata incompatibile con la subordinazione.Ha poi ritenuto detta autonomia confermata anche dalla documentazioneallegata (riguardante la sua partecipazione ad operazioni peritali per conto delCerfeda ed incarichi di vario tipo ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], specialmente per lamigliore organizzazione della produttività del fondo) ed ha escluso che lamancata risposta all’interrogatorio formale da parte del resistente potessesupplire alle gravi deficienze probatorie.Infine, la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolatacon il secondo motivo di ricorso non è conforme alla giurisprudenza di questaCorte in tema di corretta modalità di deduzione del vizio di cui all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per il quale si richiede lo sviluppo di argomentazioni intese amotivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in dirittodella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie (Cass. Sez. un. n. 23745/2020, Cass. 3010/2012,Cass. 24756/2007), come nella specie non avvenuto.5. Il ricorso va pertanto rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del15% e accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 delNumero registro generale 19082/2023Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 7626/2026Data pubblicazione 30/03/20262002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del medesimo art. 13 comma 1 bis, se dovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta