Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33860/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge penale incriminatrice per l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianze, peraltro concernenti il fatto, già analizzate e disattese con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata; Considerato, in particolare, che, con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui altrimenti non sindacabile, la sentenza ha escluso, in primo luogo, che nel caso di specie fosse individuabile un amministratore di fatto della società la cui attività avrebbe potuto scriminare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'imputato quale amministratore di diritto e, in secondo luogo, che sussistesse un'apprezzabile attività collaborativa da quest'ultimo prestata (ovvero altre ragioni) valorizzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre vi è congrua motivazione - in alcun modo censurata nel generico ricorso - sull'impossibilità di concedere i benefici di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge penale incriminatrice per l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianze, peraltro concernenti il fatto, già analizzate e disattese con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata; Considerato, in particolare, che, con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui altrimenti non sindacabile, la sentenza ha escluso, in primo luogo, che nel caso di specie fosse individuabile un amministratore di fatto della società la cui attività avrebbe potuto scriminare l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'imputato quale amministratore di diritto e, in secondo luogo, che sussistesse un'apprezzabile attività collaborativa da quest'ultimo prestata (ovvero altre ragioni) valorizzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre vi è congrua motivazione - in alcun modo censurata nel generico ricorso - sull'impossibilità di concedere i benefici di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
Sentenza Cassazione n. 33860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris