CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1992
Cassazione n. 47329/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1992 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 5/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 8/11/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva condannato FIORE Federica a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di simulazione di reato e di frode assicurativa, commessi ad ARESE e a MILANO in data prossima al 2 luglio 2014, nel senso che riconosceva all'imputata anche il beneficio della non menzione della condanna. FIORE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., e rileva l'incoerenza con cui la CORTE territoriale per un verso ha disatteso analoga istanza formulata coi motivi di impugnazione, e per altro verso ha valorizzato la giovane età e l'incensuratezza dell'imputata al fine di riconoscere la non menzione della condanna, e riprende ampiamente le ragione alla stregua delle quali viene riconosciuta la causa di non punibilità; - come secondo, il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento avrebbe fatto seguito alla tardività della confessione resa, senza che la CORTE abbia considerato la giovane età della ricorrente e altri elementi in suo favore; - come terzo, il vizio di motivazione sul diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., poiché il Giudice di secondo grado non avrebbe spiegato in che cosa il risarcimento, pure effettuato, sarebbe stato inadeguato o parziale. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., poiché il Giudice di appello ha correttamente escluso nella condotta dell'imputata, articolatasi in una pluralità di attività coordinate e organizzate, gli estremi della tenuità del fatto. Il contestuale riconoscimento della sospensione della pena non è incoerente poiché, per condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 31861 del 28/09/2020 dep. 12/11/2020 Rv. 279818 imputato Muleta), "il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve". Analogamente non vi è contraddizione (cf. Sez. 5 sentenza n. 17246 del 19/02/2020 dep. 05/06/2020 Rv. 279112 imputato Pascucci) "tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo". Ciò rende manifestamente infondato anche il secondo motivo del ricorso, avendo peraltro il Collegio di appello sottolineato che la evocata confessione stragiudiziale della ricorrente in realtà è intervenuta dopo la sentenza di primo grado. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo, poiché, a fronte della valutazione di non integralità dello stesso effettuata nel merito dalla CORTE, che tale ha valutato l'importo di 500 euro, il ricorso non spiega per quali ragioni esso invece coprirebbe l'intero danno arrecato.??? Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il con igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] o Im