CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Motivi della decisione 1. Con sentenza del 15/12/2020, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte per necessità alla pubblica fede e mediante utilizzo di mezzi fraudolenti; fatto accertato in Misterbianco il 10/9/2010. Il ricorrente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. L'esponente lamenta che la sentenza impugnata ha trovato intero fondamento nel verbale di verifica Enel, senza che sia stato effettuato alcun vaglio critico in merito al suo contenuto. Tale rapporto presenterebbe numerose anomalie. Il verbale di accertamento non sarebbe opponibile al ricorrente attesa l'assenza dell'imputato al momento della verifica. L'assenza avrebbe impedito di esercitare il diritto a rilasciare dichiarazioni e a controllare la procedura corretta di conservazione e imbustamento del misuratore. L'omessa indicazione sulla busta in cui fu conservato il misuratore inficia l'essenza stessa del verbale, rendendolo di fatto assolutamente inutilizzabile. Nessuna traccia si trova nel fascicolo circa la verifica obbligatoria che deve essere effettuata sul misuratore presso gli uffici Enel, al fine di stabilire la manomissione dello stesso, non potendosi escludere l'ipotesi di un guasto. II) Violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.; mancanza di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Non trova alcun riscontro in atti la circostanza riguardante la contestazione dell'avvenuto allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel verbale di verifica, infatti, si legge che è stata constatata la manomissione della calotta e dei sigilli con conseguente mancata registrazione dei prelievi stimata intorno al 65%. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla correzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto. III) Violazione dell'art. 42 cod. pen.; insussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato, violazione del principio della presunzione d'innocenza. La Corte di merito ha erroneamente individuato nell'odierno ricorrente l'autore del fatto, contravvenendo al criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, il ricorrente viene considerato colpevole dei reati ascrittigli sulla base della sola intestazione del contratto di fornitura di energia elettrica. IV) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nella motivazione si colgono diverse incongruenze che inficiano la validità del discorso giustificativo offerto in sentenza: si fa riferimento alle dichiarazioni di un "marito convivente" presente all'atto della contestazione, pur negandosi in altro passaggio la presenza dell'imputato sul luogo dell'accertamento; si nega la partecipazione al giudizio dell'imputato, il quale, al contrario, ha presentato una propria lista dei testimoni e si è sottoposto all'esame durante il dibattimento; si dice che il misuratore era nella disponibilità dell'imputato e, al tempo stesso, si afferma che la sua ubicazione era esterna all'immobile; si sostiene erroneamente che la difesa abbia invocato nell'atto di appello l'applicazione dei benefici di legge. V) Omessa motivazione sulla richiesta di intervenuta prescrizione del reato. 2. Il P.G. presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Occorre, in primis, evidenziare la manifesta infondatezza della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (motivo quinto del ricorso). Il termine ordinario di prescrizione del reato di furto pluriaggravato è pari ad anni dieci (art. 157 cod. pen.). Ai sensi dell'art. 161 cod. pen., al termine ordinario andrà aggiunto un quarto del tempo necessario a prescrivere per gli atti interruttivi. Pertanto, il termine massimo di prescrizione del reato in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei. Facendo decorrere tale termine dalla data di accertamento del reato, la prescrizione maturerà il 10/3/2023. 4. Venendo al merito della regiudicanda si osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già chiarito in altre pronunce di questa Corte, la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità dell'attività di verifica espletata dal personale dell'Enel è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da personale non appartenente alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività di accertamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 =cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". L'assenza dell'interessato all'accertamento non è ostativo al compimento dell'atto e non è causa di nullità o nutilizzabilità di esso. Neppure è richiesta la presenza di un difensore, poiché l'accertamento compiuto dal personale Enel non rientra nella categoria degli atti irripetibili (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286: "L'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen."). 4. Sono invece fondate le doglianze di cui ai motivi secondo e quarto del ricorso, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni. La Corte di merito precisa che l'abusivo prelievo è avvenuto mediante manomissione del sigillo e della calotta del contatore, il che configura l'aggravante della violenza (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen). Nell'imputazione, tuttavia, sono anche contestate le aggravanti della esposizione alla pubblica fede e del mezzo fraudolento. In relazione alla ricorrenza di tali ultime aggravanti, citate nella contestazione e ritenute in sentenza, non sono illustrate le circostanze tese ad avvalorarne la ricorrenza. Deve all'uopo rilevarsi come l'aggravante del mezzo fraudolento consista in un artificio teso a sorprendere la buona fede altrui. Non si comprende dalla motivazione a quale artificio abbia fatto eventualmente ricorso l'imputato per ridurre la misurazione dei consumi. Quanto all'esposizione alla pubblica fede occorre rammentare come rilevi la destinazione finale dell'energia ad un pubblico servizio dal quale viene distolta mediante allacciamento abusivo (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 13/01/2022, Mondino, Rv. 282543). Sono anche fondate le doglianze riguardanti l'incongruenza della motivazione nelle parti riguardanti l'ubicazione del contatore; l'assenza dell'imputato nel corso del dibattimento (avendo egli, al contrario, partecipato attivamente all'istruttoria dibattimentale, sottoponendosi ad esame e depositando una propria lista di testimoni a mezzo del difensore); il riferimento inconferente alla presenza, al momento dell'accertamento, del "marito convivente". Si tratta di incongruenze di entità non trascurabile, suscettibili di incidere sulla complessiva tenuta del discorso giustificativo posto a fondamento del decisu m.5. La sentenza pertanto deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad al