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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 36561/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario procedere con gradualità prima di disporre una misura alternativa alla detenzione mediante una prima sperimentazione all'esterno a mezzo delle esperienze dei permessi premio, avuto riguardo alla gravità estrema dei delitti commessi (16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con soggetto inserito in un'associazione mafiosa) e alla necessità di procedere con prudenza alla verifica e al monitoraggio del profilo personologico del condannato e del rischio di ricaduta nell'illecito.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Denuncia con un primo motivo la violazione dell'art. 47 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.).

Il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato l'esame degli elementi che integravano i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (la positiva relazione di sintesi e il parere positivo formulato nella prospettiva delle opportunità rieducative) e aveva evocato rischi ed esigenze di gradualità in maniera del tutto apodittica.

Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 50 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.).

Il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare l'idoneità della richiesta misura della semilibertà, istituto proprio pensato per favorire il graduale reinserimento nella società.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, perché il provvedimento è motivato in maniera congrua e adeguata.

Il difensore ha insistito nel ricorso depositando memoria con allegate le sentenze in relazione alle quali si richiede la riabilitazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. I motivi proposti dal ricorrente sono analogamente strutturati e ipotizzano parallelamente la violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e l'omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali e per la semilibertà.

Essi possono essere congiuntamente esaminati anche perché attaccano la motivazione nella parte in cui valuta gli elementi relativi alla personalità del detenuto, ai suoi precedenti penali e al comportamento tenuto durante l'espiazione della pena e che conclude congiuntamente su entrambe le richieste per l'insussistenza dei presupposti per la concessione di entrambe le misure alternative.

La difesa sostiene che il richiamo ai precedenti penali sia apodittico e che non viene spiegata la ragione per la quale le misure sarebbero inidonee a soddisfare le finalità di rieducazione e di prevenzione; in particolare per la semilibertà non si dà conto dei motivi per i quali tale misura non possa realizzare la gradualità alla quale il Tribunale di sorveglianza attribuisce particolare rilevanza.

Tali argomenti sono infondati.

Il provvedimento impugnato ricostruisce compiutamente il vissuto del detenuto alla luce dei numerosi reati di cui si è reso responsabile e pone il dato della reiterazione degli illeciti che si estende per lungo tempo e che lo ha condotto a comportamenti sempre più gravi, come parametro indispensabile per saggiare quale sia il percorso rieducativo proporzionato idoneo a frenare una tale inclinazione a violare la legge.

Irricevibile è pertanto la tesi difensiva secondo la quale la gravità dei reati pochi elementi possa offrire ai fini di un giudizio prognostico; e tanto singolare tale tesi appare nel caso di specie dove il Tribunale di sorveglianza doveva comunque prendere le mosse da ben 16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con un soggetto inserito in un'associazione mafiosa.

Peraltro il Tribunale di sorveglianza non ha affatto preternnesso o svalutato gli esiti positivi del percorso di rieducazione già avviato, ma si è correttamente fatto carico di compararli con il vissuto criminale del detenuto e ha congruamente motivato in ordine all'esigenza di proseguire un prudente periodo di osservazione per verificare se per il tramite di permessi premio ed altri più circoscritti benefici fosse possibile avere conferme sulla sua affidabilità rispetto alle più ampie misure alternative richieste, per le quali è necessaria una solida prognosi in ordine alla sua effettiva volontà e capacità di dare ossequio alle connesse prescrizioni.

Si tratta di una valutazione di merito, congruamente motivata e insindacabile in cassazione proprio perché conforme al già ripetutamente affermato principio per il quale «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213-01).

3. Il ricorso deve essere quindi respinto e la sua reiezione importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario procedere con gradualità prima di disporre una misura alternativa alla detenzione mediante una prima sperimentazione all'esterno a mezzo delle esperienze dei permessi premio, avuto riguardo alla gravità estrema dei delitti commessi (16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con soggetto inserito in un'associazione mafiosa) e alla necessità di procedere con prudenza alla verifica e al monitoraggio del profilo personologico del condannato e del rischio di ricaduta nell'illecito. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Denuncia con un primo motivo la violazione dell'art. 47 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato l'esame degli elementi che integravano i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (la positiva relazione di sintesi e il parere positivo formulato nella prospettiva delle opportunità rieducative) e aveva evocato rischi ed esigenze di gradualità in maniera del tutto apodittica. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 50 ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare l'idoneità della richiesta misura della semilibertà, istituto proprio pensato per favorire il graduale reinserimento nella società. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, perché il provvedimento è motivato in maniera congrua e adeguata. Il difensore ha insistito nel ricorso depositando memoria con allegate le sentenze in relazione alle quali si richiede la riabilitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. I motivi proposti dal ricorrente sono analogamente strutturati e ipotizzano parallelamente la violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e l'omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali e per la semilibertà. Essi possono essere congiuntamente esaminati anche perché attaccano la motivazione nella parte in cui valuta gli elementi relativi alla personalità del detenuto, ai suoi precedenti penali e al comportamento tenuto durante l'espiazione della pena e che conclude congiuntamente su entrambe le richieste per l'insussistenza dei presupposti per la concessione di entrambe le misure alternative. La difesa sostiene che il richiamo ai precedenti penali sia apodittico e che non viene spiegata la ragione per la quale le misure sarebbero inidonee a soddisfare le finalità di rieducazione e di prevenzione; in particolare per la semilibertà non si dà conto dei motivi per i quali tale misura non possa realizzare la gradualità alla quale il Tribunale di sorveglianza attribuisce particolare rilevanza. Tali argomenti sono infondati. Il provvedimento impugnato ricostruisce compiutamente il vissuto del detenuto alla luce dei numerosi reati di cui si è reso responsabile e pone il dato della reiterazione degli illeciti che si estende per lungo tempo e che lo ha condotto a comportamenti sempre più gravi, come parametro indispensabile per saggiare quale sia il percorso rieducativo proporzionato idoneo a frenare una tale inclinazione a violare la legge. Irricevibile è pertanto la tesi difensiva secondo la quale la gravità dei reati pochi elementi possa offrire ai fini di un giudizio prognostico; e tanto singolare tale tesi appare nel caso di specie dove il Tribunale di sorveglianza doveva comunque prendere le mosse da ben 16 condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti, una delle quali commesse in concorso con un soggetto inserito in un'associazione mafiosa. Peraltro il Tribunale di sorveglianza non ha affatto preternnesso o svalutato gli esiti positivi del percorso di rieducazione già avviato, ma si è correttamente fatto carico di compararli con il vissuto criminale del detenuto e ha congruamente motivato in ordine all'esigenza di proseguire un prudente periodo di osservazione per verificare se per il tramite di permessi premio ed altri più circoscritti benefici fosse possibile avere conferme sulla sua affidabilità rispetto alle più ampie misure alternative richieste, per le quali è necessaria una solida prognosi in ordine alla sua effettiva volontà e capacità di dare ossequio alle connesse prescrizioni. Si tratta di una valutazione di merito, congruamente motivata e insindacabile in cassazione proprio perché conforme al già ripetutamente affermato principio per il quale «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213-01). 3. Il ricorso deve essere quindi respinto e la sua reiezione importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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