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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13252/2022

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9502 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] controsoffitti dei F.11i Petralia, società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t.; intimata e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato e congiunto al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 67; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4891/06/2019, depositata in data

2.08. 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controsoffitti dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza n. 513/07/2012 della Commissione jI Tributaria Provinciale di Catania di rigetto del ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai fini Irpeg, Irap, con relativi interessi e sanzioni, per gli anni 2003-2004 a seguito di avvisi di accertamento notificati entrambi il 19.6.2009 e divenuti definitivi per mancata impugnazione; - la CTR, per quanto di interesse, ha annullato la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni ritenendo maturata con riguardo a queste ultime - irrogate negli avvisi di accertamento prodromici alla cartella- la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, decorrente dalla commessa violazione. -la società contribuente rimane intimata mentre resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente per la Riscossione per la provincia di Catania; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -l'Agenzia delle entrate-riscossione- subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 4/1929, e degli artt. 17,20 e 29 del d.lgs. n. 472/97, per avere la CTR annullato erroneamente le sanzioni irrogate in forza degli avvisi prodromici alla cartella impugnata, ancorché non potessero farsi valere in sede di impugnazione di quest'ultima eccezioni concernenti vizi di decadenza o prescrizione delle sanzioni maturate prima della notifica degli avvisi medesimi divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 della legge n. 4/1929, 17, 20 e 29 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto erroneamente maturata la prescrizione delle sanzioni irrogate con gli avvisi prodromici alla cartella impugnata ancorché il termine di prescrizione quinquennale decorresse non già dalla commissione della violazione ma dalla notifica, in data 19.6.09, degli avvisi medesimi.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Il presente giudizio riguarda, in effetti, una cartella esattoriale emanata rispetto a due avvisi di accertamento presupposti, divenuti - come accertato dallo stesso giudice di appello- definitivi per mancata impugnazione.

Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che «la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito» (Cass. n. 25995 del 2017; 11149 del 2014; 16641 del 2011; n. 17937 del 2004).

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso di accertamento prodromico sia divenuto definitivo, ad es. per mancata impugnazione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 13396 del 2016; n. 16641 del 2011; n. 24311/2018).Nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi in quanto, trattandosi di cartella di pagamento scaturente da avvisi di accertamento di maggior reddito societario, ai fini Irpeg e Irap, oltre sanzioni e interessi - divenuti, come accertato dalla CTR, definitivi per mancata impugnativa - la stessa poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti, come nella specie, alla prescrizione delle sanzioni irrogate, suscettibili di rendere nulli o annullabili parzialmente gli avvisi di accertamento presupposti e, dunque, deducibili solo in sede di impugnativa di questi ultimi nel termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92. -in conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con pronuncia di rigetto dell'originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento anche con riferimento alle sanzioni; - le spese del presente giudizio di legittimità tra l'Agenzia delle entrate e la contribuente seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare tra gli stessi le spese dei gradi di merito nonché anche quelle del giudizio di legittimità tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione; Per questi motivi la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo della contribuente avverso la cartella di pagamento anche con riguardo alle sanzioni; condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito nonché quelle tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma il 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9502 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] controsoffitti dei F.11i Petralia, società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t.; intimata e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato e congiunto al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 67; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4891/06/2019, depositata in data 2.08. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controsoffitti dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti dell'Ufficio e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza n. 513/07/2012 della Commissione jI Tributaria Provinciale di Catania di rigetto del ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai fini Irpeg, Irap, con relativi interessi e sanzioni, per gli anni 2003-2004 a seguito di avvisi di accertamento notificati entrambi il 19.6.2009 e divenuti definitivi per mancata impugnazione; - la CTR, per quanto di interesse, ha annullato la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni ritenendo maturata con riguardo a queste ultime - irrogate negli avvisi di accertamento prodromici alla cartella- la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, decorrente dalla commessa violazione. -la società contribuente rimane intimata mentre resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente per la Riscossione per la provincia di Catania; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -l'Agenzia delle entrate-riscossione- subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 4/1929, e degli artt. 17,20 e 29 del d.lgs. n. 472/97, per avere la CTR annullato erroneamente le sanzioni irrogate in forza degli avvisi prodromici alla cartella impugnata, ancorché non potessero farsi valere in sede di impugnazione di quest'ultima eccezioni concernenti vizi di decadenza o prescrizione delle sanzioni maturate prima della notifica degli avvisi medesimi divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 della legge n. 4/1929, 17, 20 e 29 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto erroneamente maturata la prescrizione delle sanzioni irrogate con gli avvisi prodromici alla cartella impugnata ancorché il termine di prescrizione quinquennale decorresse non già dalla commissione della violazione ma dalla notifica, in data 19.6.09, degli avvisi medesimi. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Il presente giudizio riguarda, in effetti, una cartella esattoriale emanata rispetto a due avvisi di accertamento presupposti, divenuti - come accertato dallo stesso giudice di appello- definitivi per mancata impugnazione. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che «la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito» (Cass. n. 25995 del 2017; 11149 del 2014; 16641 del 2011; n. 17937 del 2004). Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso di accertamento prodromico sia divenuto definitivo, ad es. per mancata impugnazione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 13396 del 2016; n. 16641 del 2011; n. 24311/2018).Nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi in quanto, trattandosi di cartella di pagamento scaturente da avvisi di accertamento di maggior reddito societario, ai fini Irpeg e Irap, oltre sanzioni e interessi - divenuti, come accertato dalla CTR, definitivi per mancata impugnativa - la stessa poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non per questioni attinenti, come nella specie, alla prescrizione delle sanzioni irrogate, suscettibili di rendere nulli o annullabili parzialmente gli avvisi di accertamento presupposti e, dunque, deducibili solo in sede di impugnativa di questi ultimi nel termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92. -in conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con pronuncia di rigetto dell'originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento anche con riferimento alle sanzioni; - le spese del presente giudizio di legittimità tra l'Agenzia delle entrate e la contribuente seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare tra gli stessi le spese dei gradi di merito nonché anche quelle del giudizio di legittimità tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione; Per questi motivi la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo della contribuente avverso la cartella di pagamento anche con riguardo alle sanzioni; condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito nonché quelle tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma il 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris