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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35249/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14961/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 –controricorrente– avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6698/14/2015,depositata il 14/12/2015.

RIMBORSO IRESLette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - Ente nazionale di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (d’ora innanzi: E.N.P.A.M. o “la [OSCURATO:PERSONA]”) impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma il silenzio dell’amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell’IRES versata per l’anno 2014, che l’ente contribuente ritenne erroneamente calcolata su tre immobili classificati di interesse storico-artistico, ai quali, invece, l’Erario non aveva applicato la riduzione del reddito prevista dall’art. 11, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n.413 nel testo vigente ratione temporis .

La C.T.P.respinse il ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza innanzi alla C.T.R. del Lazio che, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, accolse il gravame.

Secondo i giudici d’appello, l’Amministrazione aveva errato nell’assoggettare gli immobili in questione al regime impositivo ordinario di cui al Titolo I del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sul presupposto del fatto che si trattava di immobili d’impresa locati, e perciò di «beni strumentali o beni-merce», e non di beni patrimoniali suscettibili di applicazione del regime agevolativo; e ciò in quanto la [OSCURATO:PERSONA], priva di scopi commerciali, non ricade nella disciplina che concerne le imprese e può così usufruire del beneficio fiscale invocato.

3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste E.N.P.A.M. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602.

L’amministrazione finanziaria evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la domanda di restituzione il 30 novembre 2009, ovvero dopo la perenzione del termine che la norma invocata fissa in quarantottomesi dal versamento dell’imposta, essendo quest’ultimo intervenuto il 19 luglio 2005; osserva quindi che, trattandosi di termine di decadenza previsto nell’interesse generale, esso è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l’unico limite del giudicato.

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ente intimato sul presupposto del mancato deposito della copia autentica della sentenza d’appelloe dell’istanza di trasmissione, insieme con il ricorso,del fascicolo d’ufficio re lativo alla fase di merito.

Il primo atto, infatti, risulta regolarmente depositato dall’amministrazione ricorrente; quanto, poi, alla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficioinsieme con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non si tratta di adempimento stabilito a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 12844/2021) , né tale, in ogni caso, da determinarnel’improcedibilità quando l'esame di tale fascicolonon risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte (Cass. Sez.

U, n. 7869/2001; conformi, più di recente, Cass. n. 7621/2017; Cass. n. 5108/2011).

3. Passando allo scrutinio della censura nel merito, la stess a va dichiarata inammissibile , alla luce del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 22399/2017; Cass. n. 25014/2016; Cass. n. 4491/2012), secondo cui la decade nz a del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanzaentro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, néquella di presentazione dell'istanza per il relativo rimborso .

È noto, infatti, che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto; né è possibile ipotizzare un error in procedendodel giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio delladecadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione.

4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione dei termini di riferimento, indispensabili allo scrutinio della questione di decadenza; consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricors o, condannando l a ricorrenteal pagamento delle spese che liquida in € 7.500,00 , oltre €200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14961/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 –controricorrente– avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6698/14/2015,depositata il 14/12/2015. RIMBORSO IRESLette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - Ente nazionale di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (d’ora innanzi: E.N.P.A.M. o “la [OSCURATO:PERSONA]”) impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma il silenzio dell’amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell’IRES versata per l’anno 2014, che l’ente contribuente ritenne erroneamente calcolata su tre immobili classificati di interesse storico-artistico, ai quali, invece, l’Erario non aveva applicato la riduzione del reddito prevista dall’art. 11, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n.413 nel testo vigente ratione temporis . La C.T.P.respinse il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza innanzi alla C.T.R. del Lazio che, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, accolse il gravame. Secondo i giudici d’appello, l’Amministrazione aveva errato nell’assoggettare gli immobili in questione al regime impositivo ordinario di cui al Titolo I del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sul presupposto del fatto che si trattava di immobili d’impresa locati, e perciò di «beni strumentali o beni-merce», e non di beni patrimoniali suscettibili di applicazione del regime agevolativo; e ciò in quanto la [OSCURATO:PERSONA], priva di scopi commerciali, non ricade nella disciplina che concerne le imprese e può così usufruire del beneficio fiscale invocato. 3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste E.N.P.A.M. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602. L’amministrazione finanziaria evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la domanda di restituzione il 30 novembre 2009, ovvero dopo la perenzione del termine che la norma invocata fissa in quarantottomesi dal versamento dell’imposta, essendo quest’ultimo intervenuto il 19 luglio 2005; osserva quindi che, trattandosi di termine di decadenza previsto nell’interesse generale, esso è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l’unico limite del giudicato. 2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ente intimato sul presupposto del mancato deposito della copia autentica della sentenza d’appelloe dell’istanza di trasmissione, insieme con il ricorso,del fascicolo d’ufficio re lativo alla fase di merito. Il primo atto, infatti, risulta regolarmente depositato dall’amministrazione ricorrente; quanto, poi, alla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficioinsieme con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non si tratta di adempimento stabilito a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 12844/2021) , né tale, in ogni caso, da determinarnel’improcedibilità quando l'esame di tale fascicolonon risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte (Cass. Sez. U, n. 7869/2001; conformi, più di recente, Cass. n. 7621/2017; Cass. n. 5108/2011). 3. Passando allo scrutinio della censura nel merito, la stess a va dichiarata inammissibile , alla luce del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 22399/2017; Cass. n. 25014/2016; Cass. n. 4491/2012), secondo cui la decade nz a del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanzaentro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, néquella di presentazione dell'istanza per il relativo rimborso . È noto, infatti, che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto; né è possibile ipotizzare un error in procedendodel giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio delladecadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. 4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione dei termini di riferimento, indispensabili allo scrutinio della questione di decadenza; consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricors o, condannando l a ricorrenteal pagamento delle spese che liquida in € 7.500,00 , oltre €200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie