CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2369/19 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 18 marzo 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania ha accolto parzialmentel’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso lasentenza n. 15160/17 della Commissione Tributaria ProvincialeNumero registro generale 32444/2019Numero sezionale 2347/2026Numero di raccolta generale 10366/2026Data pubblicazione 20/04/2026di Napoli, con la quale era stato accolto il ricorso intentato dalcontribuente avverso diversi estratti di ruolo relativi a “debenzetributarie e non tributarie”.2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio,rimanendo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il secondo motivo -da esaminare preliminarmente perla natura della censura che prospetta e la sua attitudine adefinire il giudizio, con assorbimento degli altri motivi diimpugnazione- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haprospettato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4,c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per carenza diinteresse del contribuente all’impugnazione degli estratti diruolo.3. Il motivo è fondato.3.1. E’ stato affermato, infatti, che l’art. 12, comma 4-bis,d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del2021, conv. dalla legge n. 215 del 2021, escludendol’impugnabilità dell’estratto di ruolo ed individuando, non dimeno, specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartellaesattoriale ingeneri di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione aventenatura “dinamica”, che, in quanto tale, può assumere unadiversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino almomento della decisione.Numero registro generale 32444/2019Numero sezionale 2347/2026Numero di raccolta generale 10366/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tale disposizione, dunque, è destinata ad incidere sull’esitodel giudizio, applicandosi anche ai processi pendenti, nei qualilo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- onei gradi di merito, eventualmente attraverso iltempestivo ricorso all’istituto della rimessione in termini,applicabile anche al processo tributario, o nel giudizio dilegittimità, mediante il deposito di documentazione, ai sensidell’art. 372 c.p.c., o, comunque, fino all’udienza di discussioneo all’adunanza camerale o, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., sez. un., n. 26283/22,nonché, in ordine all’inammissibilità delle questioni dilegittimità costituzionale prospettate -in relazione agli artt. 3,24, 77, 111, 113 e 117 Cost.- con riferimento alla normasuccitata, Corte Cost. n. 190/23).In questa prospettiva, quindi, il contribuente, il quale abbiaimpugnato uno o più estratti di ruolo, senza allegare lasussistenza, illo tempore, di un interesse a farlo o a coltivarel’impugnazione, mediante la proposizione del ricorso percassazione, è destinato a vedersi dichiarare l’inammissibilità -ex se ed ab origine- del ricorso (cfr. Cass. n. 33463/24).3.2. Non è predicabile, d’altro canto, la formazione di ungiudicato implicito su tale questione (e, cioè, su quella relativaall’inammissibilità del ricorso), che involge valori cardinedell’ordine pubblico processuale, nonché principi di rangocostituzionale, con la conseguente rilevabilità d’ufficio da partedell’autorità giudiziaria adita (e deducibilità, ad opera deicontendenti, al di fuori delle decadenze processuali), essendocorrelata alla sussistenza di un vizio insanabile, né emendabile,salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza, sul punto, diNumero registro generale 32444/2019Numero sezionale 2347/2026Numero di raccolta generale 10366/2026Data pubblicazione 20/04/2026una specifica statuizione del giudice di merito, non impugnata(cfr. Cass., sez. un., n. 26019/2008, Cass. n. 23568/11 eCass., sez. un., n. 11799/17).La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito lequestioni processuali “fondanti” si prospetta, del resto, comenecessaria implicazione della comparazione tra ragionevoledurata del processo e le altre garanzie costituzionali sottesealle norme processuali che recepiscono i valori strutturali delprocesso, all’esito della quale queste ultime devono esserereputate prioritarie (cfr. Cass. n. 36596/21, Cass., sez. un., n.9611/24 e la più recente Cass., sez. un., n. 24172/25).Il rilievo officioso del vizio (analogamente alla deducibilitàad opera delle parti) nei gradi successivi, infatti, non puòessere suscettibile di neutralizzazione per effetto della mancataproposizione dell’impugnazione, né dell’omessa riproposizionedella questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., giacché lapregnanza assiologica delle norme processuali violate capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento configura egiustifica il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio il vizioprocessuale insanabile che trascende il grado del giudizio in cuiesso si sia manifestato (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/16, Cass.n. 21863/19, Cass. n. 6762/21 e Cass. n. 4235/23).4. In conclusione, la sentenza impugnata, avuto riguardo alleosservazioni fin qui svolte, deve essere cassata, senza rinvio,e, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., deve esseredichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalcontribuente.5. Le spese di lite, avuto riguardo al consolidamento degliorientamenti ai quali si è fatto precedentemente cenno inepoca successiva all’instaurazione del giudizio, possono essereNumero registro generale 32444/2019Numero sezionale 2347/2026Numero di raccolta generale 10366/2026Data pubblicazione 20/04/2026integralmente compensate, con riferimento ai due gradi dimerito ed al giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti iresidui motivi; cassa la sentenza impugnata e dichiarainammissibile il ricorso originariamente proposto dalcontribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]