CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25030/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'ele- mento soggettivo del reato, poiché la Corte di appello non si sarebbe adeguata- mente confrontata con gli elementi posti dalla difesa con l'atto di appello a dimo- strazione dell'assenza del dolo; con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002 e agli artt. 42 e 43 cod. pen., poiché il giudice di merito, sulla base delle risultanze dibattimentali, avrebbe dovuto rite- nere la condotta dell'imputato imputabile a titolo di colpa e non di dolo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Posto che questo Collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso possano essere trattati congiuntamente, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condi- zioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche par- ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appi- glio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite in una deci- sione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, N. 25030/2023 R.G. con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sosti- tutiva di certificazione, prevista dall'art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U.n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito comples- sivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere com- putato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri,, Rv. 253643). In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'am- missione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé inte- grante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice proce- dere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). 4. Ebbene, operando un corretto governo dei principi giuridici sopra richia- mati, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha dato ade- guatamente conto degli elementi sui quali si fonda l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e, dunque, la responsabilità penale dell'imputato. In primis, confrontandosi con le doglianze dell'atto di appello, la Corte di appello, sul presup- posto che nella nozione di reddito che qui rileva devono ritenersi comprese le ri- sorse di qualsiasi natura del dichiarante comprese quelle soggette a tassazione separata, ha confermato che la somma pari ad euro 14.771,81 percepita dall'im- putato nell'anno di imposta 2015, erogata dall' I.N.P.S. e da [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva reddito rilevante ai fini della dichiarazione del redditi per l'istanza che ammetteva l'imputato al gratuito patrocinio. In ordine alla sussistenza dell'ele- mento soggettivo la Corte ha escluso la sussistenza di un errore di fatto del Ba- rattelli, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen. per escludere il dolo ed ha evidenziato che l'imputato abbia fatto riferimento nell'istanza al "reddito risultante dall'ultima dichiarazione" e che la somma effettivamente percepita N. 25030/2023 R.G. avrebbe escluso l'ammissione al gratuito patrocinio per il superamento del reddito previsto. Ebbene, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a reiterare le censure preceden- temente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto il ricorso va dichia- rato inammissibile. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur