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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nella quanta di legale rappresentante delta [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 - ha dedotto con il primo motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita per il reato a lei ascritto e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 45 cod. pen.; Considerato rhp pntramhi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avendo ad oggetto censure (peraltro, generiche e prive di apprezzabile consistenza logica) costituite da mere doglianze fattuali già vagliate e disattese nel merito con puntuale motivazione, senza che vi sia alcun confronto critico con !c. nem illr`rj!rhe ›rgorment-27nni re1- it h>ce rioRn con1-c,n7n impiignnt2; che, invero, in merito al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale - sulla base della ricostruzione dei ricavi operata dall'Agenzia delle entrate altraverso le fatture di vendita prodotte dal curatore fallimentare e in assenza di prova contraria - ha congruamente determinato l'ammontare dell'imposta evasa e ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione, in ciò allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207); che, parimenti con riferimento all'esimente di cui all'art. 45 cod. pen. il provvedimento oggetto di gravame la Corte di merito ha rimarcato come non sussistono i presupposti della forza maggiore sul rilievo che dagli atti non emerge alcuna situazione di crisi o di difficoltà economica che abbia impedito alla ricorrente di adempiere all'ohbliga7ione tributaria rhp nrin foccp rironducihilp a precedenti scelte imprenditoriali della imputata.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escrudere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conaanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nella quanta di legale rappresentante delta [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 - ha dedotto con il primo motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita per il reato a lei ascritto e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 45 cod. pen.; Considerato rhp pntramhi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avendo ad oggetto censure (peraltro, generiche e prive di apprezzabile consistenza logica) costituite da mere doglianze fattuali già vagliate e disattese nel merito con puntuale motivazione, senza che vi sia alcun confronto critico con !c. nem illr`rj!rhe ›rgorment-27nni re1- it h>ce rioRn con1-c,n7n impiignnt2; che, invero, in merito al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale - sulla base della ricostruzione dei ricavi operata dall'Agenzia delle entrate altraverso le fatture di vendita prodotte dal curatore fallimentare e in assenza di prova contraria - ha congruamente determinato l'ammontare dell'imposta evasa e ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione, in ciò allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207); che, parimenti con riferimento all'esimente di cui all'art. 45 cod. pen. il provvedimento oggetto di gravame la Corte di merito ha rimarcato come non sussistono i presupposti della forza maggiore sul rilievo che dagli atti non emerge alcuna situazione di crisi o di difficoltà economica che abbia impedito alla ricorrente di adempiere all'ohbliga7ione tributaria rhp nrin foccp rironducihilp a precedenti scelte imprenditoriali della imputata. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escrudere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conaanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 consigliere estensore
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