CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 20338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9052‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1415/05/2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 29 ottobre 2018; Oggetto: Dogane-Dazi antidumping-sospensione ex legge 197 del 2022 udita la relazionesvolta, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica dell’accertamento n. 28979 del 2014 emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , società importatrice, e nei confronti anche dello spedizioniere doganale [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dell’atto di irrogazione delle sanzioni n. 28981 del 2014 emesso nei confronti della sola società importatrice, a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati presso il porto di Genova nell’anno 2010. La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, questa Corte ha assegnato alle parti e al P.G. termine ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi. Hanno depositatomemorie la difesa erariale e il P.G. [OSCURATO:PERSONA], riunitosi nella medesima composizione, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 16/05/2023, ritenendo di dover accogliere l’istanza dellasocietà, dispone in conformità. P.Q. M. dispone la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in da