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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (J. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in riferimento al reato di tentato furto aggravato in concorso, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reputato ostativa non l'abitualità - che non è integrata dall'esistenza di un unico precedente - bensì la capacità a delinquere dell'imputato, come emerge dalle modalità della condotta esposte nella sentenza di primo grado (sequestro di fiamma ossidrica, chiave inglese, tenaglia; pluralità degli agenti in concorso) (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097); rilievo solo genericamente contrastato con il ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riduzione della commisurazione della pena per il contestato tentativo, è, del pari, manifestamente infondato, risultando irrogata, all'esito del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee e della diminuzione per il rito, una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato consumato, risultando, all'evidenza, la pena base già rapportata all'art. 56 cod. pen. in misura non superiore alla media, con conseguente sufficienza del riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (J. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in riferimento al reato di tentato furto aggravato in concorso, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reputato ostativa non l'abitualità - che non è integrata dall'esistenza di un unico precedente - bensì la capacità a delinquere dell'imputato, come emerge dalle modalità della condotta esposte nella sentenza di primo grado (sequestro di fiamma ossidrica, chiave inglese, tenaglia; pluralità degli agenti in concorso) (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097); rilievo solo genericamente contrastato con il ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riduzione della commisurazione della pena per il contestato tentativo, è, del pari, manifestamente infondato, risultando irrogata, all'esito del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee e della diminuzione per il rito, una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato consumato, risultando, all'evidenza, la pena base già rapportata all'art. 56 cod. pen. in misura non superiore alla media, con conseguente sufficienza del riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris