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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25023/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore di parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in conseguenza della applicabilità al caso di specie dellè.articolo 154 comma quarto codice di procedura penale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato le statuizioni civili pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza 14 ottobre 2019 ai danni della imputata [OSCURATO:PERSONA] dichiarando contestualmente l'estinzione per prescrizione del delitto a costei ascritto.

2. Propone ricorso per cassazione il responsabile civile-[OSCURATO:PERSONA] 68-articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione dalla omessa notifica al responsabile civile dell'avviso di fissazione udienza in appello.

Secondo il difensore, il responsabile civile non sarebbe stato informato della celebrazione della fase del gravame e non avrebbe alcuna rilevanza al proposito la notifica fatta al difensore di entrambe le parti nella veste di rappresentante dell'imputata.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

3.2. Il difensore di parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in conseguenza della applicabilità al caso di specie dell'articolo 154 comma quarto codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che, nella motivazione della sentenza di primo grado, si specifica l'avvenuta notifica dell'originario provvedimento di citazione del responsabile civile.

In ordine alla regolarità di tale notifica non vi è alcuna contestazione.

A seguito di tale citazione, il responsabile civile non si è mai costituito in giudizio né risultano avere eletto domicilio.

2.1. Come correttamente evidenziato nelle conclusioni della parte civile costituita, il quarto comma dell'articolo 154 del codice di procedura penale, riguardante le notificazioni all'responsabile civile, prevede che "Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente.

In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria."

2.2. Ne consegue l'irrilevanza della omessa notifica della citazione in giudizio nella sede del responsabile civile non costituito.2.3.

Risulta inoltre incontestato che il difensore del responsabile civile abbia ricevuto la notifica del decreto di fissazione che comprendeva tutte le specificazioni in ordine alle parti coinvolte nel giudizio e che fosse presente all'udienza di discussione tanto da non potersi individuare in capo al difensore medesimo alcun mancato avviso.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 nonché alla rifusione delle spese alla parte civile costituita Carlo [OSCURATO:PERSONA] che liquida nella misura di Euro 3510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore di parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in conseguenza della applicabilità al caso di specie dellè.articolo 154 comma quarto codice di procedura penale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato le statuizioni civili pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza 14 ottobre 2019 ai danni della imputata [OSCURATO:PERSONA] dichiarando contestualmente l'estinzione per prescrizione del delitto a costei ascritto. 2. Propone ricorso per cassazione il responsabile civile-[OSCURATO:PERSONA] 68-articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione dalla omessa notifica al responsabile civile dell'avviso di fissazione udienza in appello. Secondo il difensore, il responsabile civile non sarebbe stato informato della celebrazione della fase del gravame e non avrebbe alcuna rilevanza al proposito la notifica fatta al difensore di entrambe le parti nella veste di rappresentante dell'imputata. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Il difensore di parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in conseguenza della applicabilità al caso di specie dell'articolo 154 comma quarto codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, nella motivazione della sentenza di primo grado, si specifica l'avvenuta notifica dell'originario provvedimento di citazione del responsabile civile. In ordine alla regolarità di tale notifica non vi è alcuna contestazione. A seguito di tale citazione, il responsabile civile non si è mai costituito in giudizio né risultano avere eletto domicilio. 2.1. Come correttamente evidenziato nelle conclusioni della parte civile costituita, il quarto comma dell'articolo 154 del codice di procedura penale, riguardante le notificazioni all'responsabile civile, prevede che "Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria." 2.2. Ne consegue l'irrilevanza della omessa notifica della citazione in giudizio nella sede del responsabile civile non costituito.2.3. Risulta inoltre incontestato che il difensore del responsabile civile abbia ricevuto la notifica del decreto di fissazione che comprendeva tutte le specificazioni in ordine alle parti coinvolte nel giudizio e che fosse presente all'udienza di discussione tanto da non potersi individuare in capo al difensore medesimo alcun mancato avviso. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 nonché alla rifusione delle spese alla parte civile costituita Carlo [OSCURATO:PERSONA] che liquida nella misura di Euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 maggio 20
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